Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39537/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che entrambi í ricorsi, quello di [OSCURATO:PERSONA], con cui censura la ritenuta aggravante dell'uso delle armi nell'esecuzione della condotta lesiva, e quello di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che, invero, in ordine all'utilizzo di un'arma, la Corte di appello ha dato atto del rinvenimento di un oggetto compatibile con le lesioni provocate al portalettere e con quanto riferito sul punto dal medesimo (pagg. 5 e 6); che in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, con valutazione nel merito insindacabile in sede di legittimità, la condotta posta in essere è stata ritenuta tale da non consentire di formulare una prognosi favorevole in merito al rischio di reiterazione di reati analoghi; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che entrambi í ricorsi, quello di [OSCURATO:PERSONA], con cui censura la ritenuta aggravante dell'uso delle armi nell'esecuzione della condotta lesiva, e quello di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che, invero, in ordine all'utilizzo di un'arma, la Corte di appello ha dato atto del rinvenimento di un oggetto compatibile con le lesioni provocate al portalettere e con quanto riferito sul punto dal medesimo (pagg. 5 e 6); che in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, con valutazione nel merito insindacabile in sede di legittimità, la condotta posta in essere è stata ritenuta tale da non consentire di formulare una prognosi favorevole in merito al rischio di reiterazione di reati analoghi; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 39537/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris