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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06171/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 TU Stup. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla ritenuta recidiva, è manifestamente infondato.

Invero, non è rinvenibile nella sentenza impugnata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius; infatti, non incorre in tale vizio il giudice dell'impugnazione che dia una lettura delle risultanze del certificato del casellario giudiziario diversa da quella operata dal giudice di primo grado, riferendosi tale divieto all'applicazione della pena e non ai criteri di valutazione delle prove o, comunque, del materiale raccolto o degli atti del processo (Sez. 4, n. 22217 del 16/04/2019, Cela, Rv. 276267 - 01).

Neppure risulta contraddetto il principio in base al quale ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01).

Infatti, dalla sentenza di appello risulta che la recidiva si fonda su condanne irrevocabili precedenti al fatto contestato nel presente giudizio, commesso nel febbraio del 2021, mentre il riferimento agli ulteriori precedenti penali - relativi a fatti successivi a tale data - è stato legittimamente operato al diverso fine di convalidare e attualizzare il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato ("il richiamo a tali pronunce attesta che la condotta al vaglio non è stata espressione di una ricaduta occasionale": pag. 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 TU Stup. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla ritenuta recidiva, è manifestamente infondato. Invero, non è rinvenibile nella sentenza impugnata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius; infatti, non incorre in tale vizio il giudice dell'impugnazione che dia una lettura delle risultanze del certificato del casellario giudiziario diversa da quella operata dal giudice di primo grado, riferendosi tale divieto all'applicazione della pena e non ai criteri di valutazione delle prove o, comunque, del materiale raccolto o degli atti del processo (Sez. 4, n. 22217 del 16/04/2019, Cela, Rv. 276267 - 01). Neppure risulta contraddetto il principio in base al quale ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01). Infatti, dalla sentenza di appello risulta che la recidiva si fonda su condanne irrevocabili precedenti al fatto contestato nel presente giudizio, commesso nel febbraio del 2021, mentre il riferimento agli ulteriori precedenti penali - relativi a fatti successivi a tale data - è stato legittimamente operato al diverso fine di convalidare e attualizzare il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato ("il richiamo a tali pronunce attesta che la condotta al vaglio non è stata espressione di una ricaduta occasionale": pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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