CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 21028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce la mancanza di motivazione ovvero il vizio totale di essa (in termini di apoditticità). 3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce effettivamente l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo, limitandosi solo a un generico riferimento alla mancanza di motivazione ma in termini del tutto svincolati da qualsivoglia riferimento alla statuizione impugnata e alle emergenze processuali (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 , ,ere es