Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:231
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0288_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 – BNP [OSCURATO:PERSONA]
(Causa C‑288/20) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta estera (franco svizzero) – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Articolo 4, paragrafo 2 – Requisiti di intelligibilità e trasparenza – Onere della prova – Articolo 3, paragrafo 1 – Squilibrio significativo – Articolo 5 – Redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale»
1.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Nozione – Clausole del contratto di mutuo che prevedono la valuta estera come moneta di conto e l’euro come moneta di pagamento esponendo il consumatore al rischio di cambio – Inclusione – Clausole che devono stabilire un elemento essenziale caratterizzante il contratto – Verifica spettante al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 4, § 2)
(v. punti 23-32, disp. 1)
2.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Nozione – Clausole del contratto di mutuo che prevedono la valuta estera come moneta di conto e l’euro come moneta di pagamento esponendo il consumatore al rischio di cambio – Inclusione – Presupposti – Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza – Portata
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, § 2, e 5)
(v. punti 34-37, 43, 47-50, disp. 2)
3.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Presupposti – Redazione chiara e comprensibile di una clausola – Onere della prova a carico del consumatore – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 4, § 2)
(v. punti 54, 58, 61, disp. 3)
4.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Nozione – Clausole del contratto di mutuo che prevedono la valuta estera come moneta di conto e l’euro come moneta di pagamento esponendo il consumatore al rischio di cambio senza massimale – Inclusione – Esistenza di un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Rischio sproporzionato di cambio per il consumatore – Verifica spettante al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 5)
(v. punti 70-75, disp. 4)
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, include le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e l’euro la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, qualora dette clausole stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza tale contratto.
2)
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole del contratto, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e l’euro la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto qualora il professionista abbia fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte atte a consentire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in questione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di tali clausole sui suoi obblighi finanziari per tutta la durata del contratto.
3)
La direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che l’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, incomba al consumatore.
4)
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e l’euro la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario senza la previsione di un massimale possono creare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, in quanto il professionista non poteva ragionevolmente attendersi, a rispettare il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse il rischio sproporzionato di cambio risultante da tali clausole.
(
1
)
GU C 297 del 7.9.2020
.