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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:349
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 12 luglio 2011 – Emme / Commissione (causa T‑422/10 R) «Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11‑13)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Rischio di fallimento (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 16‑18)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑37) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/38.344 – Acciaio per precompresso), nonché domanda di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta in applicazione dell’art. 2 di detta decisione.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 12 luglio 2011 – Emme / Commissione (causa T‑422/10 R) «Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11‑13) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Rischio di fallimento (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 16‑18) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑37) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/38.344 – Acciaio per precompresso), nonché domanda di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta in applicazione dell’art. 2 di detta decisione. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.