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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22314/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 30 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 15 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 6.000 di multa (pena sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 545 bis cod. proc. pen. e 56 della legge n. 689 del 1981), in quanto ritenuto colpevole del reato di ciii all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 23 ottobre 2023.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di appello, i quali hanno compiutamente esposto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza difensiva, rimarcando la prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputato da ulteriori reati.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.MI r [OSCURATO:PERSONA] CANrr- EWA L17L 2026 Fere! Giudizidt10 Afilrx I Sunii

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 30 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 15 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 6.000 di multa (pena sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 545 bis cod. proc. pen. e 56 della legge n. 689 del 1981), in quanto ritenuto colpevole del reato di ciii all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 23 ottobre 2023. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di appello, i quali hanno compiutamente esposto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza difensiva, rimarcando la prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputato da ulteriori reati. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.MI r [OSCURATO:PERSONA] CANrr- EWA L17L 2026 Fere! Giudizidt10 Afilrx I Sunii
Sentenza Cassazione n. 22314/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris