CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia del 9.6.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 9.6.2021 la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza con cui la Corte di Appello di Milano aveva parzialmente riformato, ribadendone comunque la colpevolezza, quella resa in data 1.12.2011 dal Tribunale di Lodi che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di usura aggravata in concorso di cui ai capi B) e di usura aggravata continuata di cui ai capi F) e K); 2. ricorre per cassazione il difensore del Bonalumi lamentando: 2.1 violazione della legge penale in relazione all'art. 634 cod. proc. pen.: rileva che il giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione è stato formulato all'esito non già di una valutazione della sua sommaria fondatezza ma di un esame nel merito delle ragioni addotte a sostegno dell'istanza; in particolare segnala che la Corte ha operato una valutazione comparativa tra le prove nuove e quelle che erano state poste a fondamento della condanna andando quindi al di là di un preliminare apprezzamento proprio della fase "de plano" e non ha spiegato le ragioni della irrilevanza delle prove nuove dimenticando che il Cagnoni era stato escusso in dibattimento ma su circostanze diverse da quelle sulle quali è stato sentito ai sensi dell'art. 391bis cod. proc. pen. e che il Cavalli è stato sentito per "chiarimenti"; insiste, quindi, sulla idoneità delle prove nuove a travolgere l'impianto accusatorio recepito dalla sentenza di condanna e sulla esuberanza del provvedimento impugnato rispetto ai presupposti da vagliare in punto di ammissibilità della richiesta non potendo trasmodare in una valutazione di affidabilità, persuasività e congruenza della prove nuova anticipatorio del merito; 2.2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva la insufficienza e carenza della motivazione del provvedimento impugnato che non offre una giustificazione logica della disamina delle risultanze probatorie e delle ragioni per le quali le prove nuove non siano idonee a travolgere il quadro istruttorio che aveva portato alla condanna; ribadisce che la richiesta di revisione è certamente ammissibile ancorché fondata su prove preesistenti quand'anche colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione perché mai, nemmeno implicitamente, oggetto di pregressa valutazione; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la Corte di Appello ha fatto presente che l'istanza di revisione era fondata su prove già esistenti agli atti ancorché oggetto di nuova assunzione da parte del difensore trascurando, inoltre, il rilievo in tal senso operato dai giudici della revisione. 4. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore. L'atto di impugnazione è stato redatto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale (cfr., pag. 1 del ricorso) ha richiamato la propria qualità di difensore e procuratore speciale del Bonalumi in forza della procura rilasciata in occasione della presentazione dell'istanza di revisione su cui ha provveduto la Corte di Appello con il provvedimento qui impugnato. È dunque pacifico, ed in ogni caso non è rinvenibile agli atti un elemento documentale in senso diverso, che il difensore ha proposto il ricorso in cassazione senza farsi rilasciare una autonoma e nuova procura rispetto a quella che gli era stata conferita in precedenza ed in vista dell'inoltro della istanza alla Corte territoriale. Si è infatti chiarito che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 01, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha spiegato che tale principio è ricavabile dal tenore testuale dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si prevede che abbia ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali solo il "difensore dell'imputato" e non anche, come si verifica nel caso della revisione, il difensore di colui il quale già sia stato condannato non rilevando, inoltre, il rilascio di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione poiché la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata; conf., tra le non massimate, Sez. 3, 20564 del 17.12.2021 (dep. 26.5.2022), Meroni; Sez. 2, 17060 del 6.5.2022 (dep. 2.5.2022); Urzini; Sez. 2, 15939 del 9.3.2022, Mouslik). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore d