CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _MBAR [OSCURATO:PERSONA] 0004R23 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 19/10/2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 27/04/2023 del Tribunale di Torino, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena irrogata dal primo giudice in misura lievemente superiore al minimo edittale, richiamando il quantitativo di stupefacente detenuto e la non occasionalità del fatto; la motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità. Va, comunque, ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.