CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 33497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20708/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona dei legali rappresentanti e procuratori spe- ciali, domiciliati in Roma , lungotevere Flaminio 76 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] torio Sabatini; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domi- ciliatoin ROMA, via Monzambano 10, ora rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]Ivan, [OSCURATO:PERSONA] ing. [OSCURATO:SOCIETA] in liq.ne, Cura- tela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl; Responsabilità civile ge- nerale -danni ad immo- bile da costruzione di gallerie -chiamata in garanzia dell’assicura- trice -eccezioni di ino- peratività della garanzia Ric. n. 20708/2020r.g. -camerale del 0 5 /10/ 2023 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 1245/2019 del la C orte d’appello dell’A quila , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 05/10/2023dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: nel maggio del 2002 [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio per conseguire il risarcimento di ingenti danni al proprio immobile,arrecati dailavori di costruzioned elle galleri e su ll a variante alla s.s. 80 , convenendo dinanzi al Tribunale di Teramo l’[OSCURATO:PERSONA], l’A.T.I. appaltatrice Sparaco ing. [OSCURATO:SOCIETA] (e [OSCURATO:SOCIETA]) e la subappaltatriceVienne [OSCURATO:SOCIETA]; chiamata in causa l’assicuratrice della responsabilità civile della seconda, [OSCURATO:PERSONA] spa, la domanda fu accolta con solidale condanna delle convenute - tranne la subappaltatrice, nelle more fallita -a pagare € 304.616, oltre accessori e spese; l’appello dell’incorporante dell’assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] spa, fu ac- colto quanto all’esclusione della rappresentanza della capogruppo anche per l’altra impresa, nonché quanto alla solidarietà della con- danna dell’assicuratrice e ad una modesta riliquidazione del danno patrimoniale: e tanto con finale condanna solidale della sola [OSCURATO:SOCIETA] e della Sparaco ing. [OSCURATO:SOCIETA] (ora in liq.ne), in proprio, a pagare allo [OSCURATO:PERSONA] € 288.040 (oltre accessori) e distinta condanna della [OSCURATO:PERSONA] spa a tenere indenne la Sparaco ing. [OSCURATO:SOCIETA], qualificata come convenuta e chiamante in proprio, di quanto questa era stata condannata a pagare al danneggiato, limitando alle con- dannate in via principale la condanna alle spese del doppio grado in favore del solo danneggiato; per la cassazione della sentenza di appello, di cui in epigrafe, ricorre la [OSCURATO:PERSONA] spa, affidandosi ad otto motivi; resiste la sola [OSCURATO:SOCIETA], mentre [OSCURATO:PERSONA], la Sparaco ing. [OSCURATO:SOCIETA] e la Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] spa restano intimati; Ric. n. 20708/2020r.g. -camerale del 0 5 /10/ 2023 -3- entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza ca- merale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: la ricorrente si duole: col primo mezzo, della mancanza assoluta motivi su reiezione eccezione inoperatività polizza a primo rischio, contestandone la declaratoria di genericità; col secondo, di omis- sione di pronuncia sulla domanda di declaratoria di inoperatività della polizza a primo rischio; col terzo, di omesso esame e mancanza as- soluta di motivazione sulla medesima questione; col quarto, di man- canza totale di motivazione sullareiezione delle eccezioni di inadem- pimento degli obblighi di avviso e di salvataggio, contestandone la declaratoria di inammissibilità per tardività; col quinto, di mancanza assoluta di motivazione sulladomanda di reiezione della domanda di manleva; col sesto, di mancanza assoluta di motivazione sull’esclu- sione del dolo per la mancata comunicazione dell’esistenza di altre assicuratrici a garanzia del primo rischio; col settimo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 co. 1 e 1223 cod. civ., spettando (secondo Cass. 6794/95 ) in caso di danneggiamento di immobile solo i costi per ripristino ed avendo lo stesso c.t.u. indicato che la totale ricostruzione dell’abitazione avrebbe costituito un migliora- mento patrimoniale per l’attore; con l’ottavo, di omesso esame e carenza assoluta di motivazione sulla medesima questione; all’esame di tutti i motivi va premessa la constatazione della im- possibilità di una loro riqualificazione o di un esame al di là di quanto imposto dall’univoca riconduzione, ad opera della ricorrente,ad uno specifico vizio di quelli disciplinati dall’art. 360 cod. proc. civ.; i primi tre motivi, unitariamente considerati per attinenza ad una stessa questione, sono infondati: la motivazione c’è e la censura è stata esaminatae valutata come generica, ma nessuna diretta do- glianza è stata mossa a detta qualificazionein quanto tale; Ric. n. 20708/2020r.g. -camerale del 0 5 /10/ 2023 -4- anche il quarto motivo è infondato, poiché la motivazione c’è ed è chiara in ordine alla tardività, non essendo censurata direttamente l’argomentazione che questa sorregge; il quinto motivo è infondato, perché sulla domanda di rigetto di quella di manleva a favore dell’A.T.I. la corte territoriale si è com- plessivamente pronunciata, dapprima limitandola a favore della sola [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] e, poi, esaminando partitamente le ecce- zioni svolte dall’appellante assicuratriceper disattenderle; pure il sesto motivo è infondato, poiché la motivazione, nel suo complessoe sia pure se sobriamente espressa , comunque sussiste sull’accollo dell’onere di provare il carattere doloso dell’omissione a chi invoca quest’ultima: ed il suo merito non viene reso oggetto di specifica e diretta censura, pure in relazione a quanto sul punto con- cretamente prospettato al giudice del gravame; infine, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili per viola- zione del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. in relazione alle ragioni dell’applicazione da parte del giudice del merito del più ampio para- metro individuato dall’ausiliario e sulla tempestività della contesta- zione delle sue conclusioni fin dal primo grado, nonché sugli sviluppi sulle medesime; e tanto a prescindere dalla considerazione che la perdita dell’abitazione è stata valutata, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, come totale ed irrimediabile; il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della soccom- bente ricorrente alle spese di lite; infine, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto -ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime, Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive,Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore Ric. n. 20708/2020r.g. -camerale del 0 5 /10/ 2023 -5- importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; per questi motivi la Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui