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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17074/2026

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na del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso straordinario;udito il difensore presente del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto le ragioni postea fondamento del ricorso straordinario ed ha quindi insistito per l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la proposta impugnazione straordinaria, il ricorrente muove critica (con motivo unico)al contenuto della decisione emessa da questa Corte, Sezione sesta penale, in data 3 luglio 2025(sent. n. 32057/2025).1.1.

In motivazione (paragrafo 37.1, fol. 84 e 85 del [OSCURATO:PERSONA]), lasentenza impugnata (esposti analiticamente i motivi di ricorso, al paragrafo 40, sub 1, 2, 3, delRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]) dà atto della conformità verticale delle pronunce di merito e spiega leragioni del rigetto del motivo di ricorso, che aveva censurato la sentenza di appello con la qualeera stato rigettato il motivo di gravame volto al riconoscimento della continuazione tra i delitti(associativi mafiosi e in tema di stupefacenti, reati fine in tema di stupefacenti ed armi) oggettodi ricorso e quello previsto e punito dall’art. 513-bis cod. pen., già accertato con sentenza dellaCorte di appello di Bari, irrevocabile in data 4 dicembre 2022.In particolare, in sentenza si evidenziava che: “[OSCURATO:PERSONA] territoriale, nel negare il vincolodella continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e il reato di cui all'art. 513- biscod. pen, oggetto della sentenza irrevocabile n. 3137/2022 della Corte di appello di Bari, haaffermato che [OSCURATO:PERSONA] si era fatto interprete non dei desiderata del clan Strisciuglio, inquanto organizzazione criminale, bensì di quelli finalizzati al puro arricchimento personale di VitoValentino, il quale — a conferma di tanto — aveva già poco tempo prima richiesto, sempre atitolo personale, una salatissima tangente al predecessore di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],costretto a sgombrare frettolosamente il campo, sebbene potesse a propria volta vantareamicizie particolari.

Secondo la Corte di appello, quindi, la mancata rilevazione di un elementoessenziale, quale quello della diretta strumentalità ad accrescere gli affari illeciti del clan,aggiungendosi alle distonie rilevate, alla puntualità della vicenda rispetto al momento iniziale diadesione al sodalizio da parte del giudicabile, si ripercuoteva in maniera essenziale sull'istanzadifensiva, non potendosi ritenere ragionevolmente ipotizzabile che, nell'ambito del seppurgenerico disegno di programmazione criminosa e al momento del concepimento della stessa,potesse rientrare la specifica condotta sanzionata dall'art. 513-bis cod. pen., tra l'altro nemmenofacente parte delle ordinarie attività illecite del sodalizio.

Siffatte argomentazioni resistono airilievi censori del ricorrente.

Premesso che l'accertamento del requisito della unicità del disegnocriminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguatamotivazione (cfr. Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 - 01), va osservatoche, nella specie, la Corte barese ha ritenuto insussistente un elemento essenziale per laconfigurabilità del vincolo della continuazione, facendo corretta applicazione dei principi affermatida questa Corte secondo cui, ai fini dell'unicità del disegno criminoso, è necessario che le singoleviolazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrantedi un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (cfr., Sez. 3, n. 896 del17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01; Sez. 5, n. 5599 del 3/10/2013, Hudorovich,Rv. 258862 - 01).”.2.

Con un unico motivo di ricorso, il difensore del ricorrente fa rilevare la sussistenza dierrori di fatto essenziali, che hanno determinato l’erronea statuizione di rigetto del ricorso, inordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presenteprocedimento e quello qualificabile come reato fine oggetto della sentenza, irrevocabile in data4 dicembre 2022, pronunciata il 21 luglio 2022 nel processo “[OSCURATO:PERSONA]”.2.1.

In particolare, ad avviso del ricorrente la sesta Sezione di questa Corte avrebbe omessodi rilevare e prendere in considerazione ciò che costituiva argomento esplicito di ricorso, ovveroche la sentenza di primo grado, per [OSCURATO:PERSONA], coimputato del [OSCURATO:PERSONA], cui erano contestatii medesimi reati, aveva già riconosciuto (con pronuncia irrevocabile) il vincolo dellacontinuazione tra quel reato di turbativa d’asta e quello di partecipazione ad associazionemafiosa.

Manifestamente illogica, dunque, e pure intimamente contraddittoria, la sentenza disecondo grado, in quanto negava al [OSCURATO:PERSONA] (partecipe del sodalizio), braccio destro del cognatoVito [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i fatti associativi ed il reato fine di turbativa d’asta, giàriconosciuta dal primo giudice al capo e promotore del clan Strisciuglio, operante nel quartiereLibertà della città di Bari.

La difesa dell’imputato ha dunque proposto il motivo in sede di ricorsoper cassazione, indicando chiaramente la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto ilvincolo della continuazione in favore del [OSCURATO:PERSONA], cognato del ricorrente.Deduceva ancora il ricorrente, con il ricorso originario (fol. 11 e 12), che altro sintomo dellaevidente medesimezza del disegno criminoso si poteva cogliere nella decisione del primo giudice,che aveva riconosciuto il bis in idem (sia per [OSCURATO:PERSONA] che per il cognato [OSCURATO:PERSONA]) tra i fatticotestati al caso 5 (concorso in estorsione aggravata dal metodo e le finalità mafiose) e quellioggetto di condanna con la prima pronuncia irrevocabile nel 2022.2.2.

La decisione di rigetto dello specifico motivo di ricorso sarebbe dunque frutto di unerrore percettivo della Corte di legittimità, che non avrebbe colto gli argomenti decisivi (ilriconoscimento della continuazione per [OSCURATO:PERSONA] e il disconoscimento per il ricorrente[OSCURATO:PERSONA]) posti a sostegno del ricorso.3.

All’udienza camerale partecipata del 6 maggio 2026, sulle conclusioni rassegnate dalleparti presenti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, depositando all’esito ildispositivo della decisione sorretto dalle seguenti argomentazioni in diritto.4.

Il ricorso palesa ragioni di inammissibilità.4.1.

Deve ancora una volta ribadirsi che il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.(ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) non rappresenta uno strumento perottenere mere rivalutazioni di quanto già deciso dalla Corte di legittimità.L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art.625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivocoin cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà collegiale, viziato dall’inesattapercezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280- 01;più recentemente Sez.

U, n. 9788 del 22/01/2025, Annunziata): in tale prospettiva si èsottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estraneiall'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanzialio processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di unainesatta portata.Qualora, infatti, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non èconfigurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedioaccordato dall’ordinamento avverso una decisione altrimenti non impugnabile (Sez.

U, n. 18651del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527- 01; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01; Sez. 2, n. 53657 del17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014,Marrelli, Rv. 260819- 01, riferite al tema della valutazione giuridica di circostanze di fattocorrettamente percepite o comunque a quello della deduzione di errore valutativo che si innestisu un sostrato fattuale correttamente percepito).Come è stato più volte evidenziato (sin da Sez.

U., n. 16103/2002, Basile, cit.), lo strumentoin questione è volto a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» delgiudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla erronea supposizione diun fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza diun fatto la cui verità sia positivamente stabilita e la svista percettiva possa desumersi ictu oculi.O ancora, lì dove, come erroneamente rappresentato con i motivi di ricorso oggi scrutinati, peruna mera disattenzione di ordine percettivo, sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo diricorso, dotato del requisito della decisività.Da ciò deriva, da un lato che la verifica del complessivo contenuto motivazionale dellasentenza impugnata può dar luogo alla constatazione dell'omesso esame della censura solo ovesiano da escludersi le ipotesi della «trattazione implicita» o dell'assorbimento, dall'altro che -afronte di ciò- non possono trovare ingresso le censure di tipo valutativo (nel senso che l'attualericorrente dissente dalla opinione espressa da questa Corte nella decisione o la ritiene nonconferente rispetto alla prospettazione) pur in presenza di interpretazioni delle norme o deicontenuti delle decisioni di merito che si prestino a critiche (come è del tutto evidente che possaessere, data la natura del giudizio, che è operazione intellettuale di ricostruzione del fatto e dellanorma applicabile al medesimo).Tale assetto risulta, peraltro, funzionale alla necessità di tutelare - nei limiti dellaragionevolezza - lo stesso valore del 'giudicato' come fonte di certezza e stabilità delle decisionigiurisdizionali ed il principio di tassatività delle impugnazioni (anche straordinarie), attraversouna corretta ricostruzione logica del significato delle parole utilizzate dal legislatore nel testodella disposizione, ove si indica come rilevante «l'errore materiale o di fatto» con esclusione diprofili valutativi o di altre circostanze influenti sul giudizio che potrebbero, se del caso, dareluogo a diversa impugnazione straordinaria (la revisione, regolamentata ai sensi dell'art. 630cod. proc. pen.).4.2.

Non uno di tali presupposti si ravvisa nella fattispecie, apparendo evidente lariproposizione di un motivo di critica in punto di censura della motivazione della sentenza diappello, già esaminato da questa Corte con la decisione impugnata, che ha ritenuto congrua elogicamente sostenuta la decisione di merito, fondata sulla ravvisata non ricorrenza deipresupposti giuridici atti ad identificare la medesimezza del disegno ceriminoso tra fattispecieassociativa e reati monosoggettivi commessi nell’interesse singolare ed egoistico del capo epromotore del sodalizio.Né alcun rilievo dirimente poteva essere attribuito alla assoluzione (per insussistenza delfatto e non per l’improcedibilità per bis in idem) degli imputati dal reato di estorsione contestatoal capo 5, trattandosi di fatti estorsivi diversi rispetto a quelli oggetto della precedente decisioneirrevocabile per il reato di turbativa d’asta.4.3.

Del resto, che non si sia trattato di una svista o errore percettivo è reso evidente solche si legga (a pag. 26 della sentenza impugnata) la sintesi analitica dei motivi di ricorso (sub40.1. del [OSCURATO:PERSONA]), ove la Corte dà atto, analiticamente ed in concreto, delledoglianze sviluppate con il motivo di ricorso, come articolate rispetto alle incoerenze ogginuovamente evidenziate con il ricorso straordinario.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrenteche lo ha proposto, la condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle speseprocessuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende,che si ritiene equo determinare in euro tremila, in ragione del grado di colpa che ha determinatoil motivo della inammissibilità.5.1.

La pronta soluzione in diritto delle questioni proposte e l’applicazione di principiconsolidati nell’esperienza della Corte consigliano la redazione della motivazione in formasemplificata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso straordinario;udito il difensore presente del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto le ragioni postea fondamento del ricorso straordinario ed ha quindi insistito per l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la proposta impugnazione straordinaria, il ricorrente muove critica (con motivo unico)al contenuto della decisione emessa da questa Corte, Sezione sesta penale, in data 3 luglio 2025(sent. n. 32057/2025).1.1. In motivazione (paragrafo 37.1, fol. 84 e 85 del [OSCURATO:PERSONA]), lasentenza impugnata (esposti analiticamente i motivi di ricorso, al paragrafo 40, sub 1, 2, 3, delRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]) dà atto della conformità verticale delle pronunce di merito e spiega leragioni del rigetto del motivo di ricorso, che aveva censurato la sentenza di appello con la qualeera stato rigettato il motivo di gravame volto al riconoscimento della continuazione tra i delitti(associativi mafiosi e in tema di stupefacenti, reati fine in tema di stupefacenti ed armi) oggettodi ricorso e quello previsto e punito dall’art. 513-bis cod. pen., già accertato con sentenza dellaCorte di appello di Bari, irrevocabile in data 4 dicembre 2022.In particolare, in sentenza si evidenziava che: “[OSCURATO:PERSONA] territoriale, nel negare il vincolodella continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e il reato di cui all'art. 513- biscod. pen, oggetto della sentenza irrevocabile n. 3137/2022 della Corte di appello di Bari, haaffermato che [OSCURATO:PERSONA] si era fatto interprete non dei desiderata del clan Strisciuglio, inquanto organizzazione criminale, bensì di quelli finalizzati al puro arricchimento personale di VitoValentino, il quale — a conferma di tanto — aveva già poco tempo prima richiesto, sempre atitolo personale, una salatissima tangente al predecessore di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],costretto a sgombrare frettolosamente il campo, sebbene potesse a propria volta vantareamicizie particolari. Secondo la Corte di appello, quindi, la mancata rilevazione di un elementoessenziale, quale quello della diretta strumentalità ad accrescere gli affari illeciti del clan,aggiungendosi alle distonie rilevate, alla puntualità della vicenda rispetto al momento iniziale diadesione al sodalizio da parte del giudicabile, si ripercuoteva in maniera essenziale sull'istanzadifensiva, non potendosi ritenere ragionevolmente ipotizzabile che, nell'ambito del seppurgenerico disegno di programmazione criminosa e al momento del concepimento della stessa,potesse rientrare la specifica condotta sanzionata dall'art. 513-bis cod. pen., tra l'altro nemmenofacente parte delle ordinarie attività illecite del sodalizio. Siffatte argomentazioni resistono airilievi censori del ricorrente. Premesso che l'accertamento del requisito della unicità del disegnocriminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguatamotivazione (cfr. Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 - 01), va osservatoche, nella specie, la Corte barese ha ritenuto insussistente un elemento essenziale per laconfigurabilità del vincolo della continuazione, facendo corretta applicazione dei principi affermatida questa Corte secondo cui, ai fini dell'unicità del disegno criminoso, è necessario che le singoleviolazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrantedi un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (cfr., Sez. 3, n. 896 del17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01; Sez. 5, n. 5599 del 3/10/2013, Hudorovich,Rv. 258862 - 01).”.2. Con un unico motivo di ricorso, il difensore del ricorrente fa rilevare la sussistenza dierrori di fatto essenziali, che hanno determinato l’erronea statuizione di rigetto del ricorso, inordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presenteprocedimento e quello qualificabile come reato fine oggetto della sentenza, irrevocabile in data4 dicembre 2022, pronunciata il 21 luglio 2022 nel processo “[OSCURATO:PERSONA]”.2.1. In particolare, ad avviso del ricorrente la sesta Sezione di questa Corte avrebbe omessodi rilevare e prendere in considerazione ciò che costituiva argomento esplicito di ricorso, ovveroche la sentenza di primo grado, per [OSCURATO:PERSONA], coimputato del [OSCURATO:PERSONA], cui erano contestatii medesimi reati, aveva già riconosciuto (con pronuncia irrevocabile) il vincolo dellacontinuazione tra quel reato di turbativa d’asta e quello di partecipazione ad associazionemafiosa. Manifestamente illogica, dunque, e pure intimamente contraddittoria, la sentenza disecondo grado, in quanto negava al [OSCURATO:PERSONA] (partecipe del sodalizio), braccio destro del cognatoVito [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i fatti associativi ed il reato fine di turbativa d’asta, giàriconosciuta dal primo giudice al capo e promotore del clan Strisciuglio, operante nel quartiereLibertà della città di Bari. La difesa dell’imputato ha dunque proposto il motivo in sede di ricorsoper cassazione, indicando chiaramente la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto ilvincolo della continuazione in favore del [OSCURATO:PERSONA], cognato del ricorrente.Deduceva ancora il ricorrente, con il ricorso originario (fol. 11 e 12), che altro sintomo dellaevidente medesimezza del disegno criminoso si poteva cogliere nella decisione del primo giudice,che aveva riconosciuto il bis in idem (sia per [OSCURATO:PERSONA] che per il cognato [OSCURATO:PERSONA]) tra i fatticotestati al caso 5 (concorso in estorsione aggravata dal metodo e le finalità mafiose) e quellioggetto di condanna con la prima pronuncia irrevocabile nel 2022.2.2. La decisione di rigetto dello specifico motivo di ricorso sarebbe dunque frutto di unerrore percettivo della Corte di legittimità, che non avrebbe colto gli argomenti decisivi (ilriconoscimento della continuazione per [OSCURATO:PERSONA] e il disconoscimento per il ricorrente[OSCURATO:PERSONA]) posti a sostegno del ricorso.3. All’udienza camerale partecipata del 6 maggio 2026, sulle conclusioni rassegnate dalleparti presenti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, depositando all’esito ildispositivo della decisione sorretto dalle seguenti argomentazioni in diritto.4. Il ricorso palesa ragioni di inammissibilità.4.1. Deve ancora una volta ribadirsi che il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.(ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) non rappresenta uno strumento perottenere mere rivalutazioni di quanto già deciso dalla Corte di legittimità.L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art.625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivocoin cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà collegiale, viziato dall’inesattapercezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280- 01;più recentemente Sez. U, n. 9788 del 22/01/2025, Annunziata): in tale prospettiva si èsottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estraneiall'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanzialio processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di unainesatta portata.Qualora, infatti, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non èconfigurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedioaccordato dall’ordinamento avverso una decisione altrimenti non impugnabile (Sez. U, n. 18651del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527- 01; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01; Sez. 2, n. 53657 del17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014,Marrelli, Rv. 260819- 01, riferite al tema della valutazione giuridica di circostanze di fattocorrettamente percepite o comunque a quello della deduzione di errore valutativo che si innestisu un sostrato fattuale correttamente percepito).Come è stato più volte evidenziato (sin da Sez. U., n. 16103/2002, Basile, cit.), lo strumentoin questione è volto a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» delgiudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla erronea supposizione diun fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza diun fatto la cui verità sia positivamente stabilita e la svista percettiva possa desumersi ictu oculi.O ancora, lì dove, come erroneamente rappresentato con i motivi di ricorso oggi scrutinati, peruna mera disattenzione di ordine percettivo, sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo diricorso, dotato del requisito della decisività.Da ciò deriva, da un lato che la verifica del complessivo contenuto motivazionale dellasentenza impugnata può dar luogo alla constatazione dell'omesso esame della censura solo ovesiano da escludersi le ipotesi della «trattazione implicita» o dell'assorbimento, dall'altro che -afronte di ciò- non possono trovare ingresso le censure di tipo valutativo (nel senso che l'attualericorrente dissente dalla opinione espressa da questa Corte nella decisione o la ritiene nonconferente rispetto alla prospettazione) pur in presenza di interpretazioni delle norme o deicontenuti delle decisioni di merito che si prestino a critiche (come è del tutto evidente che possaessere, data la natura del giudizio, che è operazione intellettuale di ricostruzione del fatto e dellanorma applicabile al medesimo).Tale assetto risulta, peraltro, funzionale alla necessità di tutelare - nei limiti dellaragionevolezza - lo stesso valore del 'giudicato' come fonte di certezza e stabilità delle decisionigiurisdizionali ed il principio di tassatività delle impugnazioni (anche straordinarie), attraversouna corretta ricostruzione logica del significato delle parole utilizzate dal legislatore nel testodella disposizione, ove si indica come rilevante «l'errore materiale o di fatto» con esclusione diprofili valutativi o di altre circostanze influenti sul giudizio che potrebbero, se del caso, dareluogo a diversa impugnazione straordinaria (la revisione, regolamentata ai sensi dell'art. 630cod. proc. pen.).4.2. Non uno di tali presupposti si ravvisa nella fattispecie, apparendo evidente lariproposizione di un motivo di critica in punto di censura della motivazione della sentenza diappello, già esaminato da questa Corte con la decisione impugnata, che ha ritenuto congrua elogicamente sostenuta la decisione di merito, fondata sulla ravvisata non ricorrenza deipresupposti giuridici atti ad identificare la medesimezza del disegno ceriminoso tra fattispecieassociativa e reati monosoggettivi commessi nell’interesse singolare ed egoistico del capo epromotore del sodalizio.Né alcun rilievo dirimente poteva essere attribuito alla assoluzione (per insussistenza delfatto e non per l’improcedibilità per bis in idem) degli imputati dal reato di estorsione contestatoal capo 5, trattandosi di fatti estorsivi diversi rispetto a quelli oggetto della precedente decisioneirrevocabile per il reato di turbativa d’asta.4.3. Del resto, che non si sia trattato di una svista o errore percettivo è reso evidente solche si legga (a pag. 26 della sentenza impugnata) la sintesi analitica dei motivi di ricorso (sub40.1. del [OSCURATO:PERSONA]), ove la Corte dà atto, analiticamente ed in concreto, delledoglianze sviluppate con il motivo di ricorso, come articolate rispetto alle incoerenze ogginuovamente evidenziate con il ricorso straordinario.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrenteche lo ha proposto, la condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle speseprocessuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende,che si ritiene equo determinare in euro tremila, in ragione del grado di colpa che ha determinatoil motivo della inammissibilità.5.1. La pronta soluzione in diritto delle questioni proposte e l’applicazione di principiconsolidati nell’esperienza della Corte consigliano la redazione della motivazione in formasemplificata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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