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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15098/2026

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ra Militerno,elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, domicilia;– controricorrente –avverso la sentenza n. 6387/2017 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata in data 9.11.2017 e non notificata.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026 dal ConsigliereNumero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026Data pubblicazione 19/05/2026L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Latina, a seguito di processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, emetteva e notificavaa [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2009(notifica 26 gennaio 2015).Il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Latina (in seguito, CTP), che, con sentenza n. 869/2016,depositata il 31 maggio 2016, accoglieva parzialmente l’impugnazione,disponendo la rideterminazione della base imponibile mediante scomputo deglioneri previdenziali.

La decisione veniva impugnata innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio (in seguito, CTR) che, con la sentenza oggetto diimpugnazione, confermava la pronuncia di primo grado.Avverso tale sentenza Vavini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973,assumendo la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di validasottoscrizione, poiché la delega di firma sarebbe stata conferita mediante meradisposizione di servizio priva di indicazione nominativa del delegato, dimotivazione e di limite temporale.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha costantemente ribadito che la delega alla sottoscrizionedell’avviso di accertamento ha natura di mera delega di firma e non di delega difunzioni, trattandosi di un meccanismo interno di organizzazione dell’ufficio,privo di rilevanza esterna; sicché l’atto sottoscritto dal delegato resta comunqueimputabile all’organo titolare del potere e può essere legittimamente allegato,Numero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026come nel caso di specie, anche in appello (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 11013Data pubblicazione 19/05/2026del 19/04/2019 (Rv. 653414 - 01).È stato affermato che tale delega può essere conferita anche mediante ordini diservizio, senza necessità di indicazione nominativa del funzionario né di unadurata predeterminata, essendo sufficiente l’individuazione della qualificarivestita dal sottoscrittore al fine di consentire un controllo successivo sullalegittimazione alla firma.In tale prospettiva, quindi, la delega di firma può risultare anche da attiorganizzativi interni (quale una disposizione di servizio, quale appunto la n.27/2013 di cui al caso in esame), e la relativa produzione in giudizio è idonea acomprovare la legittimazione alla sottoscrizione ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973.

Sul tema, ancora di recente si è espressa questa Corte, la quale,con pronunzia così massimata, ha ribadito che: «La delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R.n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni,non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggettodelegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essereindividuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post laverifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto»(Cass. Sez., 5, n. 21972 del 05/08/2024).Le ulteriori deduzioni del ricorrente, incentrate sulla necessità di una delega “adhoc”, espressa e nominativa, con indicazione delle ragioni e della durata, noncolgono quindi nel segno, poiché, alla luce della richiamata giurisprudenza, nonrisulta imposto dall’art. 42 cit. un particolare formalismo ulteriore rispetto allariconducibilità della sottoscrizione all’ufficio titolare del potere impositivo.Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza di un atto di designazionealla firma e la sua riferibilità al direttore dell’ufficio, non è configurabile la nullitàdell’avviso per difetto di sottoscrizione, con conseguente infondatezza del motivodi ricorso (cfr., anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 8505 del 01/04/2025).Numero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026Data pubblicazione 19/05/20262.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 15 e 19 dellaConvenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] contro le doppie imposizioni (firmata il 17aprile 1984 e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763), sostenendo che iredditi da lavoro percepiti quale dipendente dell’Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] imponibili esclusivamente negli [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 19 dellaConvenzione, anche in considerazione della pretesa “extraterritorialità” dellasede diplomatica.Più nel dettaglio, il ricorrente sostiene che l'articolo 15 non troverebbeapplicazione perché soccorrerebbe l'articolo 19 della Convenzione, unicadisposizione conferente.

L'articolo 19 stabilisce che le remunerazioni diversedalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua divisionepolitica/amministrativa o ente locale a una persona fisica per servizi svolti pressotale Stato o amministrazione, sono imponibili esclusivamente in quello Stato.Pertanto, secondo il ricorrente, i compensi percepiti per l’attività lavorativa svoltapresso l’ambasciata, risulterebbero tassabili negli [OSCURATO:PERSONA], ovvero lo Stato cheeroga le remunerazioni, nonostante egli sia cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, correttamentenon avrebbe dichiarato le remunerazioni percepite in Italia, poiché esse sonoimponibili soltanto negli [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il motivo è infondato.Preliminarmente va rilevato come sia incontestata la cittadinanza italiana e laresidenza fiscale in Italia del contribuente.Quanto alla denunziata violazione della Convenzione, va rilevato al contrario chela CTR non ha errato ritenendo imponibili in Italia i redditi del ricorrente secondola regola generale che assegna la potestà impositiva allo Stato di residenza, nonrisultando, nella fattispecie, integrati presupposti convenzionali o di dirittointernazionale idonei a fondare un privilegio fiscale.In particolare, con riferimento all’art. 19 della Convenzione, nel caso di specierileva il primo capoverso della disposizione che prevede una deroga alla regolaNumero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026del comma 1 qualora la prestazione sia effettuata nell’altro Stato (cioè, nel casoData pubblicazione 19/05/2026di specie l’Italia) e da soggetto ivi residente (com’è pure nel caso in esame).Sostenendo diversamente, la deroga indicata non opererebbe mai, sicché non visarebbe mai la situazione in cui la prestazione sia effettuata nell’altro Stato (loStato accreditatario).Ai fini della convenzione suddetta, dunque, e, in particolare, ai fini dell’art. 19,la prestazione effettuata dal cittadino italiano, ivi residente, presso l’ambasciatadegli Usa in Italia, va considerata effettuata in Italia, con la conseguenteoperatività della potestà impositiva dello stato italiano.2.2.

Queste conclusioni risultano, peraltro, coerenti con il quadro di dirittointernazionale richiamato dall’art. 27 della medesima Convenzione, anche allaluce della disciplina pattizia in materia di immunità ed esenzioni di cui allaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961.In particolare, come questa Corte ha già chiarito in riferimento al contiguosettore delle relazioni consolari (Cass., Sez. 5, n. 9009 del 5.4.2025), il regimedi esenzione previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del24.02.1963 (e dalla corrispondente normativa di recepimento interna di cui allaL. 9.8.1967, n. 804) costituisce un’eccezione alla regola generale dellatassazione nello Stato del territorio e trova giustificazione, quanto al personaledelle missioni consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna), in ragione dellacondizione di “estraneità” del contribuente rispetto allo Stato accreditatario,tipicamente ravvisabile quando il soggetto non ne possieda la cittadinanza.Peraltro, va aggiunto che, con riferimento alle sole relazioni diplomatiche (comequella del caso in esame), la Convenzione di Vienna del 18.04.1961, recepitacon la medesima legge n. 804 del 1967, al comma 3 dell’art. 37 prevedetestualmente che: «

3. I membri del personale di servizio della missione che nonsono cittadini dello Stato accreditato o non vi hanno la loro residenzapermanente beneficiano dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delleloro funzioni e dell'esenzione dalle tasse sui salari che ricevono a causa dei loroservizi, nonché dell'esenzione prevista dall'articolo 33».

Si tratta, come è chiarodi una deroga espressa al regime di esenzione.Numero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026Data pubblicazione 19/05/2026In definitiva, quanto al versante internazionale, la fattispecie di cui al presentericorso si inscrive perfettamente in un’ipotesi di non esenzione, bensì diapplicazione della generale potestà impositiva dello Stato territoriale.2.3 Nel caso in esame il ricorrente è cittadino italiano e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] collegamento con l’ordinamento statunitense è rappresentatodal datore di lavoro (l’ambasciata statunitense); circostanza che, di per sé, perquanto visto, non è idonea a fondare un privilegio fiscale o a spostare la potestàimpositiva al di fuori del criterio convenzionale della residenza.Tra l’altro, come ha evidenziato la sentenza impugnata, non si pone neanche unproblema in concreto di doppia imposizione, in quanto il CUD emessodall’ambasciata statunitense aveva la sola funzione di comunicare all’Inps letrattenute previdenziali, senza che risultino effettuate le ritenute fiscali da partedell’ambasciata come sostituto di imposta.Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto imponibili inItalia le remunerazioni in questione e ha escluso l’invocata esenzione, conconseguente rigetto del secondo motivo.3.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria l’8 aprile2026.Numero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026Data pubblicazione 19/05/2026La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Militerno,elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, domicilia;– controricorrente –avverso la sentenza n. 6387/2017 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata in data 9.11.2017 e non notificata.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026 dal ConsigliereNumero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026Data pubblicazione 19/05/2026L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Latina, a seguito di processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, emetteva e notificavaa [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2009(notifica 26 gennaio 2015).Il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Latina (in seguito, CTP), che, con sentenza n. 869/2016,depositata il 31 maggio 2016, accoglieva parzialmente l’impugnazione,disponendo la rideterminazione della base imponibile mediante scomputo deglioneri previdenziali. La decisione veniva impugnata innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio (in seguito, CTR) che, con la sentenza oggetto diimpugnazione, confermava la pronuncia di primo grado.Avverso tale sentenza Vavini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973,assumendo la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di validasottoscrizione, poiché la delega di firma sarebbe stata conferita mediante meradisposizione di servizio priva di indicazione nominativa del delegato, dimotivazione e di limite temporale.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha costantemente ribadito che la delega alla sottoscrizionedell’avviso di accertamento ha natura di mera delega di firma e non di delega difunzioni, trattandosi di un meccanismo interno di organizzazione dell’ufficio,privo di rilevanza esterna; sicché l’atto sottoscritto dal delegato resta comunqueimputabile all’organo titolare del potere e può essere legittimamente allegato,Numero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026come nel caso di specie, anche in appello (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 11013Data pubblicazione 19/05/2026del 19/04/2019 (Rv. 653414 - 01).È stato affermato che tale delega può essere conferita anche mediante ordini diservizio, senza necessità di indicazione nominativa del funzionario né di unadurata predeterminata, essendo sufficiente l’individuazione della qualificarivestita dal sottoscrittore al fine di consentire un controllo successivo sullalegittimazione alla firma.In tale prospettiva, quindi, la delega di firma può risultare anche da attiorganizzativi interni (quale una disposizione di servizio, quale appunto la n.27/2013 di cui al caso in esame), e la relativa produzione in giudizio è idonea acomprovare la legittimazione alla sottoscrizione ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973. Sul tema, ancora di recente si è espressa questa Corte, la quale,con pronunzia così massimata, ha ribadito che: «La delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R.n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni,non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggettodelegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essereindividuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post laverifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto»(Cass. Sez., 5, n. 21972 del 05/08/2024).Le ulteriori deduzioni del ricorrente, incentrate sulla necessità di una delega “adhoc”, espressa e nominativa, con indicazione delle ragioni e della durata, noncolgono quindi nel segno, poiché, alla luce della richiamata giurisprudenza, nonrisulta imposto dall’art. 42 cit. un particolare formalismo ulteriore rispetto allariconducibilità della sottoscrizione all’ufficio titolare del potere impositivo.Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza di un atto di designazionealla firma e la sua riferibilità al direttore dell’ufficio, non è configurabile la nullitàdell’avviso per difetto di sottoscrizione, con conseguente infondatezza del motivodi ricorso (cfr., anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 8505 del 01/04/2025).Numero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026Data pubblicazione 19/05/20262. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 15 e 19 dellaConvenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] contro le doppie imposizioni (firmata il 17aprile 1984 e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763), sostenendo che iredditi da lavoro percepiti quale dipendente dell’Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] imponibili esclusivamente negli [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 19 dellaConvenzione, anche in considerazione della pretesa “extraterritorialità” dellasede diplomatica.Più nel dettaglio, il ricorrente sostiene che l'articolo 15 non troverebbeapplicazione perché soccorrerebbe l'articolo 19 della Convenzione, unicadisposizione conferente. L'articolo 19 stabilisce che le remunerazioni diversedalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua divisionepolitica/amministrativa o ente locale a una persona fisica per servizi svolti pressotale Stato o amministrazione, sono imponibili esclusivamente in quello Stato.Pertanto, secondo il ricorrente, i compensi percepiti per l’attività lavorativa svoltapresso l’ambasciata, risulterebbero tassabili negli [OSCURATO:PERSONA], ovvero lo Stato cheeroga le remunerazioni, nonostante egli sia cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, correttamentenon avrebbe dichiarato le remunerazioni percepite in Italia, poiché esse sonoimponibili soltanto negli [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo è infondato.Preliminarmente va rilevato come sia incontestata la cittadinanza italiana e laresidenza fiscale in Italia del contribuente.Quanto alla denunziata violazione della Convenzione, va rilevato al contrario chela CTR non ha errato ritenendo imponibili in Italia i redditi del ricorrente secondola regola generale che assegna la potestà impositiva allo Stato di residenza, nonrisultando, nella fattispecie, integrati presupposti convenzionali o di dirittointernazionale idonei a fondare un privilegio fiscale.In particolare, con riferimento all’art. 19 della Convenzione, nel caso di specierileva il primo capoverso della disposizione che prevede una deroga alla regolaNumero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026del comma 1 qualora la prestazione sia effettuata nell’altro Stato (cioè, nel casoData pubblicazione 19/05/2026di specie l’Italia) e da soggetto ivi residente (com’è pure nel caso in esame).Sostenendo diversamente, la deroga indicata non opererebbe mai, sicché non visarebbe mai la situazione in cui la prestazione sia effettuata nell’altro Stato (loStato accreditatario).Ai fini della convenzione suddetta, dunque, e, in particolare, ai fini dell’art. 19,la prestazione effettuata dal cittadino italiano, ivi residente, presso l’ambasciatadegli Usa in Italia, va considerata effettuata in Italia, con la conseguenteoperatività della potestà impositiva dello stato italiano.2.2. Queste conclusioni risultano, peraltro, coerenti con il quadro di dirittointernazionale richiamato dall’art. 27 della medesima Convenzione, anche allaluce della disciplina pattizia in materia di immunità ed esenzioni di cui allaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961.In particolare, come questa Corte ha già chiarito in riferimento al contiguosettore delle relazioni consolari (Cass., Sez. 5, n. 9009 del 5.4.2025), il regimedi esenzione previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del24.02.1963 (e dalla corrispondente normativa di recepimento interna di cui allaL. 9.8.1967, n. 804) costituisce un’eccezione alla regola generale dellatassazione nello Stato del territorio e trova giustificazione, quanto al personaledelle missioni consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna), in ragione dellacondizione di “estraneità” del contribuente rispetto allo Stato accreditatario,tipicamente ravvisabile quando il soggetto non ne possieda la cittadinanza.Peraltro, va aggiunto che, con riferimento alle sole relazioni diplomatiche (comequella del caso in esame), la Convenzione di Vienna del 18.04.1961, recepitacon la medesima legge n. 804 del 1967, al comma 3 dell’art. 37 prevedetestualmente che: « 3. I membri del personale di servizio della missione che nonsono cittadini dello Stato accreditato o non vi hanno la loro residenzapermanente beneficiano dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delleloro funzioni e dell'esenzione dalle tasse sui salari che ricevono a causa dei loroservizi, nonché dell'esenzione prevista dall'articolo 33». Si tratta, come è chiarodi una deroga espressa al regime di esenzione.Numero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026Data pubblicazione 19/05/2026In definitiva, quanto al versante internazionale, la fattispecie di cui al presentericorso si inscrive perfettamente in un’ipotesi di non esenzione, bensì diapplicazione della generale potestà impositiva dello Stato territoriale.2.3 Nel caso in esame il ricorrente è cittadino italiano e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] collegamento con l’ordinamento statunitense è rappresentatodal datore di lavoro (l’ambasciata statunitense); circostanza che, di per sé, perquanto visto, non è idonea a fondare un privilegio fiscale o a spostare la potestàimpositiva al di fuori del criterio convenzionale della residenza.Tra l’altro, come ha evidenziato la sentenza impugnata, non si pone neanche unproblema in concreto di doppia imposizione, in quanto il CUD emessodall’ambasciata statunitense aveva la sola funzione di comunicare all’Inps letrattenute previdenziali, senza che risultino effettuate le ritenute fiscali da partedell’ambasciata come sostituto di imposta.Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto imponibili inItalia le remunerazioni in questione e ha escluso l’invocata esenzione, conconseguente rigetto del secondo motivo.3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria l’8 aprile2026.Numero registro generale 13249/2018Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 15098/2026Data pubblicazione 19/05/2026La PresidenteAndreina Giudicepietro
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