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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11643/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Leopoldo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/4/2022 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, difettando il dolo specifico.

Lette le conclusioni scritte con annessa nota spese, della quale il patrono di parte civile ALER di Milano, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, nel rideterminare la sanzione inflitta in primo grado previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di invasione ed occupazione di edificio pubblico- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1 Violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale errato nel ritenere integrato il "tipo", pur in presenza di una condotta pacifica di subingresso nella occupazione di immobile in titolarità ad ente pubblico, per effetto di accordo economico intervenuto con il precedente legittimo assegnatario.

In proposito dovendosi applicare la norma speciale di cui all'art. 26 della legge 513 del 1977, che sanzione in via amministrativa la condotta di chi, fuori dei casi previsti dalla legge, subentra nel possesso dell'alloggio previo accordo con il titolare.

1.2. Vizio di motivazione per travisamento della prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte del tutto pretermesso l'esame della documentazione prodotta dall'appellante e tesa a dimostrare la corresponsione del canone di locazione all'ALER e l'inserimento in graduatoria comunale del ricorrente, quale avente titolo all'alloggio occupato precariamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1.1. Il giudice della impugnazione ha ben chiarito che l'offesa portata all'altrui diritto dominicale resta integrato, nella concreta fattispecie, dalla indiscussa invasione (senza titolo) e successiva durevole occupazione, di un alloggio di edilizia popolare comunale.

La condotta, chiarisce ancora il giudice di merito, è stata accompagnata da intento di profitto, concretamente tratto dalla occupazione illecita del detto alloggio, senza che sul punto possa influire un accordo illecito tra precedente ed attuale occupante; né può trovare applicazione la norma che disciplina l'ipotesi di cessione tra privati, sanzionando la permanenza nell'edificio in via amministrativa, in quanto tale fattispecie si riferisce ad ipotesi affatto diversa (accordo tra occupanti aventi titolo in spregio delle graduatorie pubbliche).

L'ente pubblico titolare dell'alloggio ha subito il corrispondente danno, consistente nell'impedimento di godere i frutti civili del diritto dominicale.

Come osservato da questa stessa sezione della Corte (sentenza n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701-01; Sez. 2, n. 47085 del 7/10/2022, n.m.), "il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente della altruità del bene, influente sulla coscienza della illegittimità della condotta", e tale consapevolezza nella specie è stata correttamente individuata nella duplice conformità verticale del giudizio di merito.

Ancor più specificamente, è stato pure precisato (Sez. 2, n. 31811 del 8/5/2012, Rv. 254331-01) che "in tema di elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente -al fine di occuparli- oppure -al fine di trarne altrimenti profitto- deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso, che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive." La esplicita indicazione del fine di profitto emerge con evidenza dal testo motivazionale del provvedimento impugnato ed è stato individuato nella occupazione dell'immobile realizzata, senza titolo, con apprezzabile continuità.

1.2. Del pari è a dirsi per il dedotto travisamento della prova, essendo rimasta accertata la natura privata dell'accordo, la precarietà del titolo (Sez. 2, n. 19148 del 15/3/2019, Rv. 276423) e la arbitrarietà della somma spontaneamente corrisposta a titolo di indennità di occupazione.

1.3. Inammissibile è il motivo dedotto in ordine alla condanna alla provvisionale in favore della costituita parte civile, trattandosi di statuizione non definitiva (dovendo l'entità complessiva del danno accertarsi nella competente sede civile), come tale sottratta alla impugnazione nella sede di legittimità.

2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va rigettato.

2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo secondo la domanda e le vigente disposizioni regolamentari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ALER, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Leopoldo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/4/2022 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, difettando il dolo specifico. Lette le conclusioni scritte con annessa nota spese, della quale il patrono di parte civile ALER di Milano, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, nel rideterminare la sanzione inflitta in primo grado previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di invasione ed occupazione di edificio pubblico- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1 Violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale errato nel ritenere integrato il "tipo", pur in presenza di una condotta pacifica di subingresso nella occupazione di immobile in titolarità ad ente pubblico, per effetto di accordo economico intervenuto con il precedente legittimo assegnatario. In proposito dovendosi applicare la norma speciale di cui all'art. 26 della legge 513 del 1977, che sanzione in via amministrativa la condotta di chi, fuori dei casi previsti dalla legge, subentra nel possesso dell'alloggio previo accordo con il titolare. 1.2. Vizio di motivazione per travisamento della prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte del tutto pretermesso l'esame della documentazione prodotta dall'appellante e tesa a dimostrare la corresponsione del canone di locazione all'ALER e l'inserimento in graduatoria comunale del ricorrente, quale avente titolo all'alloggio occupato precariamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 1.1. Il giudice della impugnazione ha ben chiarito che l'offesa portata all'altrui diritto dominicale resta integrato, nella concreta fattispecie, dalla indiscussa invasione (senza titolo) e successiva durevole occupazione, di un alloggio di edilizia popolare comunale. La condotta, chiarisce ancora il giudice di merito, è stata accompagnata da intento di profitto, concretamente tratto dalla occupazione illecita del detto alloggio, senza che sul punto possa influire un accordo illecito tra precedente ed attuale occupante; né può trovare applicazione la norma che disciplina l'ipotesi di cessione tra privati, sanzionando la permanenza nell'edificio in via amministrativa, in quanto tale fattispecie si riferisce ad ipotesi affatto diversa (accordo tra occupanti aventi titolo in spregio delle graduatorie pubbliche). L'ente pubblico titolare dell'alloggio ha subito il corrispondente danno, consistente nell'impedimento di godere i frutti civili del diritto dominicale. Come osservato da questa stessa sezione della Corte (sentenza n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701-01; Sez. 2, n. 47085 del 7/10/2022, n.m.), "il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente della altruità del bene, influente sulla coscienza della illegittimità della condotta", e tale consapevolezza nella specie è stata correttamente individuata nella duplice conformità verticale del giudizio di merito. Ancor più specificamente, è stato pure precisato (Sez. 2, n. 31811 del 8/5/2012, Rv. 254331-01) che "in tema di elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente -al fine di occuparli- oppure -al fine di trarne altrimenti profitto- deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso, che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive." La esplicita indicazione del fine di profitto emerge con evidenza dal testo motivazionale del provvedimento impugnato ed è stato individuato nella occupazione dell'immobile realizzata, senza titolo, con apprezzabile continuità. 1.2. Del pari è a dirsi per il dedotto travisamento della prova, essendo rimasta accertata la natura privata dell'accordo, la precarietà del titolo (Sez. 2, n. 19148 del 15/3/2019, Rv. 276423) e la arbitrarietà della somma spontaneamente corrisposta a titolo di indennità di occupazione. 1.3. Inammissibile è il motivo dedotto in ordine alla condanna alla provvisionale in favore della costituita parte civile, trattandosi di statuizione non definitiva (dovendo l'entità complessiva del danno accertarsi nella competente sede civile), come tale sottratta alla impugnazione nella sede di legittimità. 2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va rigettato. 2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo secondo la domanda e le vigente disposizioni regolamentari. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ALER, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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