CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13588/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanzadella C. Cost. n. 86/2024, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici e non censurabili in questa sede, atteso che essecomprendono valutazioni di merito appartenenti alla discrezionalità del giudice nelladeterminazione della gravità della condotta, e così della graduazione della pena, nonscrutinabili in sede di legittimità ove non siano frutto di mero arbitrio o siano affette damanifesta illogicità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243):che la corte d’appello ha adeguatamente motivato a pag. 3 della sentenza impugnata,ove tra gli elementi alla base del diniego di applicazione della suddetta attenuante sirichiamano le circostanze dell’azione, tra cui la spericolata fuga del ricorrente e la dannositàdei suoi spintonamenti a carico della persona offesa e dei presenti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]