Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07939/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla quantità della sostanza rinvenuta (grammi 365,18 di marijuana), alle cospicue somme di denaro trovate in capo all'imputato, rispetto alle quali non aveva fornito alcuna giustificazione, e alla non occasionalità della condotta, come comprovata dalla detenzione di ingente materiale per il confezionamento e dal rinvenimento di un foglio con numerosissimi conteggi manoscritti, riferibili chiaramente agli acquisti dei clienti e alle somme da ricevere, «elementi questi tutti indicativi di una professionalità nell'attività di spaccio e di sicuri contatti con ambiti criminali in grado di rifornire l'imputato di sostanze stupefacenti di non irrisoria quantità»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, coma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr. Sez.

U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01), e secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato, risultando corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della suddetta aggravante, alla luce dei plurimi precedenti del ricorrente della medesima tipologia e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla quantità della sostanza rinvenuta (grammi 365,18 di marijuana), alle cospicue somme di denaro trovate in capo all'imputato, rispetto alle quali non aveva fornito alcuna giustificazione, e alla non occasionalità della condotta, come comprovata dalla detenzione di ingente materiale per il confezionamento e dal rinvenimento di un foglio con numerosissimi conteggi manoscritti, riferibili chiaramente agli acquisti dei clienti e alle somme da ricevere, «elementi questi tutti indicativi di una professionalità nell'attività di spaccio e di sicuri contatti con ambiti criminali in grado di rifornire l'imputato di sostanze stupefacenti di non irrisoria quantità»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, coma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr. Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01), e secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato, risultando corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della suddetta aggravante, alla luce dei plurimi precedenti del ricorrente della medesima tipologia e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 07939/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris