CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la' sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, sul punto della mancata esclusione della recidiva, di argomentazioni esaminate e disattese con l'applicazione di corretti criteri di valutazione dai giudici di merito che hanno valorizzato le concrete modalità della condotta di minaccia a pubblico ufficiale e i precedenti quali indici sintomatici di maggiore pericolosità sociale; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]