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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30993/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21258/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio sito in [OSCURATO:PERSONA], n. 134. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO n. 584/28/2015, depositata in data03 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.

TK3036701531 a mezzo del quale l’Ufficio –direzione provinciale I Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES- IVA-IRAP 2006 di Roma – contestava, per il periodo d’imposta 2006, ai fini IRES/IRAP, l’indeducibilità dei costi e, ai fini IVA, l’indetraibilità dell’imposta a fronte delle prestazioni di servizi di consulenza ed organizzazione per la partecipazione ad eventi fieristici ad essa rese dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operazioni, secondo la G.d.F., oggettivamente inesistenti.

A mezzo di tale avviso, la direzione liquidava una maggiore IRES per € 57.336,00, una maggiore IRAP per € 9.122,00 ed una maggiore IVA pari a € 17.534,00, oltre sanzioni ed interessi.

2. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 287/31/2013, respingeva il ricorso della società contribuente.

3. Avverso la sentenza proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. del Lazio.

4. Con sentenza n. 584/28/2015, depositata in data 3 febbraio 2015, la C.t.r. adita respingeva il gravame confermando la pronuncia di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. delLazio, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Ufficio ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt.24, comma 2 e 111, commi 1 e 2 Cost., degli artt. 34, comma 1 e 59, comma 1, lett. b) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 115 disp. att. c od . c iv . in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. p roc . c iv . » la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso, benché in prime cure il difensore della ricorrente avesse chiesto tempestivamente il rinvio per sopravvenuti e comprovati motivi di salute.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 29 settembre 1973 , n. 600 e 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 , n. 74 e 157, comma 1 cod.pen., nonché dell'art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (medio tempore entrato in vigore) in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c od . p roc . c iv . » la ricorrente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la prescrizione del reato, la mancata trasmissione della notitia criminis nonché l’avvenuta constatazione dell’illecito penale ben oltre il termine ordinario di accertamento.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di esaminare le prove documentali prodotte in giudizio dalla ricorrente, volte a dimostrare che le prestazioni di servizi rese dal proprio fornitore erano vere ed effettive.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 24, comma 2 e 111, comma 1 e 2, Cost., nonché degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 7, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittima l’integrazione della motivazione dell’accertamento nel corso del giudizio di merito.

2. Va premesso che, con istanza del 7 settembre 2018, l’Avvocatura dello Stato faceva presente che, con nota dell’11 maggio 2018, la direzione provinciale di Roma dell’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che la contribuente si era avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 11 del d. l. n. 50 del 2017 provvedendo al pagamento di tutto quanto previsto per il buon esito della definizione; allegava documentazione ed instava per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. In conclusione, avuto riguardo all’attestazione resa dall’Amministrazione finanziaria, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Non ricorrono i presupposti del doppio contributo atteso che la declaratoria di estinzione è conseguita alla definizione agevolata della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21258/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio sito in [OSCURATO:PERSONA], n. 134. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 584/28/2015, depositata in data03 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. TK3036701531 a mezzo del quale l’Ufficio –direzione provinciale I Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES- IVA-IRAP 2006 di Roma – contestava, per il periodo d’imposta 2006, ai fini IRES/IRAP, l’indeducibilità dei costi e, ai fini IVA, l’indetraibilità dell’imposta a fronte delle prestazioni di servizi di consulenza ed organizzazione per la partecipazione ad eventi fieristici ad essa rese dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operazioni, secondo la G.d.F., oggettivamente inesistenti. A mezzo di tale avviso, la direzione liquidava una maggiore IRES per € 57.336,00, una maggiore IRAP per € 9.122,00 ed una maggiore IVA pari a € 17.534,00, oltre sanzioni ed interessi. 2. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 287/31/2013, respingeva il ricorso della società contribuente. 3. Avverso la sentenza proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. del Lazio. 4. Con sentenza n. 584/28/2015, depositata in data 3 febbraio 2015, la C.t.r. adita respingeva il gravame confermando la pronuncia di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. delLazio, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt.24, comma 2 e 111, commi 1 e 2 Cost., degli artt. 34, comma 1 e 59, comma 1, lett. b) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 115 disp. att. c od . c iv . in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. p roc . c iv . » la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso, benché in prime cure il difensore della ricorrente avesse chiesto tempestivamente il rinvio per sopravvenuti e comprovati motivi di salute. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 29 settembre 1973 , n. 600 e 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 , n. 74 e 157, comma 1 cod.pen., nonché dell'art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (medio tempore entrato in vigore) in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c od . p roc . c iv . » la ricorrente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la prescrizione del reato, la mancata trasmissione della notitia criminis nonché l’avvenuta constatazione dell’illecito penale ben oltre il termine ordinario di accertamento. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di esaminare le prove documentali prodotte in giudizio dalla ricorrente, volte a dimostrare che le prestazioni di servizi rese dal proprio fornitore erano vere ed effettive. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 24, comma 2 e 111, comma 1 e 2, Cost., nonché degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 7, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittima l’integrazione della motivazione dell’accertamento nel corso del giudizio di merito. 2. Va premesso che, con istanza del 7 settembre 2018, l’Avvocatura dello Stato faceva presente che, con nota dell’11 maggio 2018, la direzione provinciale di Roma dell’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che la contribuente si era avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 11 del d. l. n. 50 del 2017 provvedendo al pagamento di tutto quanto previsto per il buon esito della definizione; allegava documentazione ed instava per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3. In conclusione, avuto riguardo all’attestazione resa dall’Amministrazione finanziaria, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti del doppio contributo atteso che la declaratoria di estinzione è conseguita alla definizione agevolata della controversia. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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