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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18493/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14525/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , società soggetta alla direzione e coordi- namentodi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Oggetto:definizione stra- giudiziale della lite p.t., rappresentat a e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), domiciliatapresso l a Cancelleria della Corte di cassazione ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campanian.3263/13/2023 depositata in data 18 / 5 /202 3 , non noti- ficata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campa- nia n. 3263/13/2023 veniva rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Napoli n. 5758/35/2022, con la quale veniva rigettatoil ricorso introduttivo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] S .p.a. qualecessionaria del credito IVA relativo all’anno di imposta 2007 .

La controversia traeva infatti origine dal credito d’imposta vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l’anno 2007 e dalla ri- chiesta da questa effettuata , con modello VR 2008, de l rimborso dell’eccedenza detraibile ai fini IVA per l’importo di euro 2.534.628,00ex art. 30, comma 3, lettera a) del d.

P .

R . 633/1972, sulpresupposto dell’aliquota media.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva no- tificatoall’Agenzia delle Entrate un atto di cessione del suddetto cre- ditoa favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. .

Al momento del rimborso veniva rilevata la presenza di un p.v.c. notificatoalla società cedente, avente ad oggetto obblighi non assolti nellaqualità di sostituto di imposta per un importo complessivo pari adeuro 1.089.829,00, afferenti a ritenute operate , ma non versate pergli anni di imposta 2009 e 2010.L’Agenzia procedeva all’erogazione parziale del rimborso a favore dellacessionaria, per un importo di euro 1.284.628,00 per capitale einteressi, riservandosi di procedere al pagamento del saldo dell’im- portoresiduo da erogare nei confronti del cessionario nell’ipotesi di avvenutadefinizione delle contestazioni oggetto del p.v.c., che ave- vanooriginato due cartelle di pagamento notificate alla cedente, per unimporto complessivo iscritto a ruolo di euro 1.528.960,57.

Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- zia delle Entrate , affidato a due motivi, cui replica la contribuente concontroricorso.

Secondo l’Amministrazione finanziaria sussistono ipresupposti per la sospensione del richiesto rimborso, che, stante comunquel’esecutività della sentenza, è stato erogato a favore della cessionaria per la somma complessivamente pari a euro 1.576.027,40per capitale e interessi.

L’Agenzia ha inoltre proposto, parallelamenteal ricorso per Cassazione, anche ricorso per revoca- zioneordinaria, atteso che la società ha richiesto, per un errore di calcolo,un importo in linea capitale pari ad euro 1.323.636,84, di- chiarato inammissibile dalla CGT di secondo grado, con sentenza 6560/01/2023.

Daultimo, la società deposita memoria e documentazione a corredo attestante la definizione stragiudiziale della lite e chiedendo la de- claratorial’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Consideratoche: 1.Con memoria depositata in data 28/3/2024 la società ha reso noto e documentato che le parti hanno stragiudizialmente transatto la controversiarelativa alla sospensione del rimborso richiesto, consi- derandoormai definita tutta la controversia scaturente dal rimborso richiestodalla [OSCURATO:PERSONA] e ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]., ac- cettandola rinuncia a tutte le spese di lite da parte di quest’ultima, a fronte della rinuncia dell’Ufficio agli atti del giudizio dinanzi alla Cortedi Cassazione R.G. 14525/2023 e de lla rinuncia dell’Ufficio a proseguireil contenzioso relativamente alla sentenza della CGT 2 di Napoli 6560/01/2023, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. 2.Dell’accordo vi è traccia nel documento “E” sottoscritto dal l’Agen- ziadelle Entrate e allegato alla memoria, datata 11 marzo 2024, in cui l’Agenzia dichiara di accettare i termini dell’accordo transattivo propostoda parte contribuente precisando che “l’odierna definizione delle controversie tributarie, ove correttamente perfezionata se- condole modalità e nel rispetto dei termini di legge, determinerà la definizione di tutti gli atti oggetto del presente giudizio”, a seguito delcompimento di determinati “adempimenti processuali”. 3.L’accordo prevede che l’Agenzia depositi la rinuncia al ricorso , e chela società accetti tale rinuncia, sulla base della documentazione agli atti vi è prova del raggiungimento dell’accordo transattivo , adempimentituttavia non intervenuti, e per cui devono essere chie- steinformazioni all’Agenzia entro 60 giorni dalla comunicazione della presenteordinanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo con richiesta di informazioni all’Agenzia ricorrente sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14525/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , società soggetta alla direzione e coordi- namentodi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Oggetto:definizione stra- giudiziale della lite p.t., rappresentat a e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), domiciliatapresso l a Cancelleria della Corte di cassazione ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campanian.3263/13/2023 depositata in data 18 / 5 /202 3 , non noti- ficata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campa- nia n. 3263/13/2023 veniva rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Napoli n. 5758/35/2022, con la quale veniva rigettatoil ricorso introduttivo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] S .p.a. qualecessionaria del credito IVA relativo all’anno di imposta 2007 . La controversia traeva infatti origine dal credito d’imposta vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l’anno 2007 e dalla ri- chiesta da questa effettuata , con modello VR 2008, de l rimborso dell’eccedenza detraibile ai fini IVA per l’importo di euro 2.534.628,00ex art. 30, comma 3, lettera a) del d. P . R . 633/1972, sulpresupposto dell’aliquota media. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva no- tificatoall’Agenzia delle Entrate un atto di cessione del suddetto cre- ditoa favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. . Al momento del rimborso veniva rilevata la presenza di un p.v.c. notificatoalla società cedente, avente ad oggetto obblighi non assolti nellaqualità di sostituto di imposta per un importo complessivo pari adeuro 1.089.829,00, afferenti a ritenute operate , ma non versate pergli anni di imposta 2009 e 2010.L’Agenzia procedeva all’erogazione parziale del rimborso a favore dellacessionaria, per un importo di euro 1.284.628,00 per capitale einteressi, riservandosi di procedere al pagamento del saldo dell’im- portoresiduo da erogare nei confronti del cessionario nell’ipotesi di avvenutadefinizione delle contestazioni oggetto del p.v.c., che ave- vanooriginato due cartelle di pagamento notificate alla cedente, per unimporto complessivo iscritto a ruolo di euro 1.528.960,57. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- zia delle Entrate , affidato a due motivi, cui replica la contribuente concontroricorso. Secondo l’Amministrazione finanziaria sussistono ipresupposti per la sospensione del richiesto rimborso, che, stante comunquel’esecutività della sentenza, è stato erogato a favore della cessionaria per la somma complessivamente pari a euro 1.576.027,40per capitale e interessi. L’Agenzia ha inoltre proposto, parallelamenteal ricorso per Cassazione, anche ricorso per revoca- zioneordinaria, atteso che la società ha richiesto, per un errore di calcolo,un importo in linea capitale pari ad euro 1.323.636,84, di- chiarato inammissibile dalla CGT di secondo grado, con sentenza 6560/01/2023. Daultimo, la società deposita memoria e documentazione a corredo attestante la definizione stragiudiziale della lite e chiedendo la de- claratorial’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Consideratoche: 1.Con memoria depositata in data 28/3/2024 la società ha reso noto e documentato che le parti hanno stragiudizialmente transatto la controversiarelativa alla sospensione del rimborso richiesto, consi- derandoormai definita tutta la controversia scaturente dal rimborso richiestodalla [OSCURATO:PERSONA] e ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]., ac- cettandola rinuncia a tutte le spese di lite da parte di quest’ultima, a fronte della rinuncia dell’Ufficio agli atti del giudizio dinanzi alla Cortedi Cassazione R.G. 14525/2023 e de lla rinuncia dell’Ufficio a proseguireil contenzioso relativamente alla sentenza della CGT 2 di Napoli 6560/01/2023, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. 2.Dell’accordo vi è traccia nel documento “E” sottoscritto dal l’Agen- ziadelle Entrate e allegato alla memoria, datata 11 marzo 2024, in cui l’Agenzia dichiara di accettare i termini dell’accordo transattivo propostoda parte contribuente precisando che “l’odierna definizione delle controversie tributarie, ove correttamente perfezionata se- condole modalità e nel rispetto dei termini di legge, determinerà la definizione di tutti gli atti oggetto del presente giudizio”, a seguito delcompimento di determinati “adempimenti processuali”. 3.L’accordo prevede che l’Agenzia depositi la rinuncia al ricorso , e chela società accetti tale rinuncia, sulla base della documentazione agli atti vi è prova del raggiungimento dell’accordo transattivo , adempimentituttavia non intervenuti, e per cui devono essere chie- steinformazioni all’Agenzia entro 60 giorni dalla comunicazione della presenteordinanza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo con richiesta di informazioni all’Agenzia ricorrente sul
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