CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 giugno 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale «perché, in qualità di amministratore pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA] 07 s.r.I., distruggeva o comunque occultava le scritture contabili non consegnandole al curatore fallimentare, come previsto dall'art. 16 n. 3 RD n. 267/1942, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto consistito nell'impedire il recupero dell'attivo da distribuire ai creditori ammessi al passivo fallimentare, tanto che il fallimento veniva chiuso per insufficienza dell'attivo. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA], data del deposito della dichiarazione di fallimento». 2. Con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso il Greco, articolandolo nei seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata derubricazione del reato in bancarotta documentale semplice. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego della attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fallimentare. Con lo stesso motivo si lamenta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Leo ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, è costituito da doglianze finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Indubbiamente la lettura combinata delle sentenze di primo e secondo grado consente di ritenere che la condotta oggetto della affermazione di responsabilità è quella della mancata consegna al curatore fallimentare di tutti i libri contabili, certamente istituiti (ma evidentemente occultati) essendo stati depositati i bilanci sino all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, mentre quello relativo all'anno 2009 (contenente dati non veridici) fu depositato il 29 luglio 2010 (si veda pag. 2 della sentenza di appello). Nella sentenza di primo grado si fa riferimento proprio alla sottrazione delle scritture contabili, non consegnate al curatore (pag. 2 della sentenza di primo grado) e non v'è alcun accenno all'elemento soggettivo, ma il motivo di appello sul dolo risulta del tutto generico. La Corte territoriale, comunque, ha sottolineato come le condotte accertate (la sottrazione delle scritture contabili e l'acclarata falsità dei bilanci) «non poté che essere stata determinata dalla volontà di celare ai creditori i beni che avevano costituito oggetto delle acquisizioni documentate dalle insinuazioni al passivo e di coprire le responsabilità sue e degli altri amministratori che avevano concorso a determinare un così ingente indebitamento». È evidente che, così argomentando, i giudici di merito abbiano ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Va, in proposito, ribadito che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; in senso conforme n. 18634 del 2017 rv. 269904 - 01, n. 26379 del 2019 rv. 276650 - 01, n. 43977 del 2017 rv. 271753 - 01, n. 43966 del 2017 rv. 271611). 3. In ordine alle doglianze proposte con il secondo motivo, con le quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata derubricazione del reato in bancarotta documentale semplice, va rilevato che l'analogo motivo è stato proposto in appello in maniera generica e del tutto assertiva. Peraltro, le argomentazioni della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale consentono di ritenere che la Corte territoriale ha implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per la riqualificazione dei fatti nella meno grave fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare. Va allora ribadito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340) né il ricorrente spiega la decisività di quei rilievi che, anche se non espressamente confutati, risulterebbe logicamente incompatibili con la decisione adottata. 4. In ordine al terzo motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fallimentare, va rilevato che tale attenuante non risulta richiesta in primo grado (si veda il verbale dinanzi al GUP del 9 dicembre 2015) e che, comunque, le doglianze sul punto proposte in appello sono aspecifiche. Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sì rileva che dal certificato penale risultano precedenti ostativi, avendo il ricorrente già usufruito di due sospensioni condizionali della pena. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di