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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13334/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione in relazione alle condanne riportate con le seguenti sentenze:

1. Corte di appello di Roma del 18 febbraio 2018, irrevocabile il 18 dicembre 2018, per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso a Roma dal 7 al 9 luglio 2013;

2. Corte di appello di Napoli del 27 maggio 2020, irrevocabile il 16 dicembre 2021, per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso a Napoli e Provincia dal 2010 ad oggi) e 73 stesso d.P.R. relativamente a cinque episodi di traffico di stupefacenti del tipo cocaina commessi a Napoli nell'aprile 2014.

Il giudice adito ha ravvisato gli unici elementi in comune tra i reati giudicati nelle due sentenze nell'identità dell'oggetto (la commercializzazione di sostanze stupefacenti), nel coinvolgimento in tutti i delitti di [OSCURATO:PERSONA] e, parzialmente, di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali elementi «comuni», la Corte napoletana ha evidenziato le molteplici differenze.

In primo luogo, l'essere stati commessi i fatti di cui alla seconda sentenza nel contesto di operatività di un gruppo di stampo camorristico operante a Napoli, mentre quelli oggetto della prima sentenza sono risultati commessi in tutt'altro ambito.

A tale proposito, è stato ricostruito il ruolo di Avolio nel gruppo camorristico dei [OSCURATO:PERSONA] avendo lo stesso, in particolare, prestato aiuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di droga sottratta allo stesso clan e nella custodia delle armi.

Secondo la sentenza definitiva della Corte di appello di Napoli, Avolio ricopriva un ruolo di vertice del gruppo dedito al narcotraffico, [OSCURATO:PERSONA] si occupava dei rapporti con i clienti e [OSCURATO:PERSONA] coadiuvava Leonardi nelle consegne degli stupefacenti.

Il giudice dell'esecuzione ha, altresì, delineato gli elementi posti a fondamento dell'accertata responsabilità penale di Onorato in relazione ai cinque episodi di traffico di cocaina commessi nel giugno 2014.

Il diverso episodio di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma, ha visto, invece, nella ricostruzione recepita dal giudice dell'esecuzione, una partecipazione di Onorato (unitamente a quella di [OSCURATO:PERSONA]) del tutto avulsa dal contesto associativo di operatività del sodalizio campano.

I due, su richiesta di Avolio e di altro soggetto impegnato nella gestione di un quantitativo di hashish sulla piazza di spaccio romana, erano intervenuti per aiutare lo sblocco di un sistema di custodia dello stupefacente e, immediatamente dopo avere prestato la propria opera, avevano fatto ritorno a Napoli.

Il giudice dell'esecuzione ha escluso qualsiasi continuità tra il contesto associativo napoletano e l'impresa romana che aveva visto il coinvolgimento, non preventivato, di Avolio intervenuto solo per le descritte difficoltà operative ed estraneo a qualsiasi ulteriore contatto con altri partecipi dell'episodio avvenuto nella Capitale.

Tali elementi sono stati ritenuti idonei ad escludere che, sin dalla costituzione del sodalizio criminale, l'acquisto di hashish del luglio 2013 fosse stato previsto nelle sue linee essenziali e con sufficiente specificità.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito, cumulativamente, violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, la lettura delle due sentenze dimostrava la sussistenza dell'identità del disegno criminoso.

Avrebbe dovuto essere valorizzata l'identità della natura dei reati e del contesto temporale, nonché la continuità rispetto all'inizio di operatività del sodalizio criminale (risalente al 2010).

Tali elementi, infatti, sono stati posti a fondamento della decisione di accoglimento di analoghe istanze presentate nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. .

Deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).

Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.

Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Con riferimento specifico ai reati associativi e ai rapporti tra gli stessi e i reati-fine, è stato deciso che «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sellaj, Rv. 285369).

Si tratta dell'orientamento prevalente, qui condiviso, suscettibile di essere esteso anche alla fattispecie dell'associazione dedita al narcotraffico.

Sul punto, va altresì, ribadito che «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programnnabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 - 02).

3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con dovizia di particolari, per quali ragioni il delitto di cui alla sentenza n. 1) commesso a Roma nel 2013, sebbene in concorso con altri due componenti dell'associazione dedita al narcotraffico, debba ritenersi non ispirato dal medesimo disegno criminoso dell'associazione.

In particolare, è stato esplicitato il motivo per cui non possa ritenersi dimostrata l'esistenza, sin dall'adesione al gruppo napoletano, la programmazione, sia pure a grandi linee, del reato avente ad oggetto l'hashish commesso nella Capitale.

A tale proposito, sono state valorizzate situazioni e contingenze occasionali che hanno determinato la partecipazione di Onorato a quell'azione delittuosa.

Il fatto è maturato in un contesto del tutto eterogeneo rispetto a quello proprio del reato associativo e il coinvolgimento di Onorato si è verificato in quanto egli ha accompagnato [OSCURATO:PERSONA], recatosi a Roma, su richiesta di Avolio, per aprire il doppio fondo di un'automobile dove era stata occultata la sostanza stupefacente.

Il ruolo meramente esecutivo del ricorrente (al contrario di quello organizzativo di Avolio e Laonardi) è stato ulteriormente valorizzato ai fini del rigetto.

A fronte di tale sintetica, ma priva di evidenti illogicità, il ricorso sollecita una rilettura di elementi già oggetto di disamina insistendo sull'identità dell'oggettività giuridica dei reati, sul profilo temporale e sul concorso con altri coimputati del delitto associativo.

Si tratta di profili già illustrati nell'ordinanza impugnata e ritenuti recessivi rispetto a quelli che hanno determinato il rigetto della richiesta.

Deve essere, sul punto, ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Né può assumere rilievo decisivo la circostanza che nei confronti di altri coimputati si sia addivenuti al riconoscimento della continuazione, in quanto «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta» (Sez. 1, n. 14824 del 08/01/2021, Zonno, Rv. 281186).

Peraltro, come segnalato, la Corte di appello ha evidenziato la diversità del ruolo di Onorato rispetto a quello di altri soggetti (su tutti, [OSCURATO:PERSONA]) per i quali il vincolo esecutivo è stato riconosciuto.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione in relazione alle condanne riportate con le seguenti sentenze: 1. Corte di appello di Roma del 18 febbraio 2018, irrevocabile il 18 dicembre 2018, per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso a Roma dal 7 al 9 luglio 2013; 2. Corte di appello di Napoli del 27 maggio 2020, irrevocabile il 16 dicembre 2021, per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso a Napoli e Provincia dal 2010 ad oggi) e 73 stesso d.P.R. relativamente a cinque episodi di traffico di stupefacenti del tipo cocaina commessi a Napoli nell'aprile 2014. Il giudice adito ha ravvisato gli unici elementi in comune tra i reati giudicati nelle due sentenze nell'identità dell'oggetto (la commercializzazione di sostanze stupefacenti), nel coinvolgimento in tutti i delitti di [OSCURATO:PERSONA] e, parzialmente, di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali elementi «comuni», la Corte napoletana ha evidenziato le molteplici differenze. In primo luogo, l'essere stati commessi i fatti di cui alla seconda sentenza nel contesto di operatività di un gruppo di stampo camorristico operante a Napoli, mentre quelli oggetto della prima sentenza sono risultati commessi in tutt'altro ambito. A tale proposito, è stato ricostruito il ruolo di Avolio nel gruppo camorristico dei [OSCURATO:PERSONA] avendo lo stesso, in particolare, prestato aiuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di droga sottratta allo stesso clan e nella custodia delle armi. Secondo la sentenza definitiva della Corte di appello di Napoli, Avolio ricopriva un ruolo di vertice del gruppo dedito al narcotraffico, [OSCURATO:PERSONA] si occupava dei rapporti con i clienti e [OSCURATO:PERSONA] coadiuvava Leonardi nelle consegne degli stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione ha, altresì, delineato gli elementi posti a fondamento dell'accertata responsabilità penale di Onorato in relazione ai cinque episodi di traffico di cocaina commessi nel giugno 2014. Il diverso episodio di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma, ha visto, invece, nella ricostruzione recepita dal giudice dell'esecuzione, una partecipazione di Onorato (unitamente a quella di [OSCURATO:PERSONA]) del tutto avulsa dal contesto associativo di operatività del sodalizio campano. I due, su richiesta di Avolio e di altro soggetto impegnato nella gestione di un quantitativo di hashish sulla piazza di spaccio romana, erano intervenuti per aiutare lo sblocco di un sistema di custodia dello stupefacente e, immediatamente dopo avere prestato la propria opera, avevano fatto ritorno a Napoli. Il giudice dell'esecuzione ha escluso qualsiasi continuità tra il contesto associativo napoletano e l'impresa romana che aveva visto il coinvolgimento, non preventivato, di Avolio intervenuto solo per le descritte difficoltà operative ed estraneo a qualsiasi ulteriore contatto con altri partecipi dell'episodio avvenuto nella Capitale. Tali elementi sono stati ritenuti idonei ad escludere che, sin dalla costituzione del sodalizio criminale, l'acquisto di hashish del luglio 2013 fosse stato previsto nelle sue linee essenziali e con sufficiente specificità. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito, cumulativamente, violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, la lettura delle due sentenze dimostrava la sussistenza dell'identità del disegno criminoso. Avrebbe dovuto essere valorizzata l'identità della natura dei reati e del contesto temporale, nonché la continuità rispetto all'inizio di operatività del sodalizio criminale (risalente al 2010). Tali elementi, infatti, sono stati posti a fondamento della decisione di accoglimento di analoghe istanze presentate nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. . Deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420). Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Con riferimento specifico ai reati associativi e ai rapporti tra gli stessi e i reati-fine, è stato deciso che «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sellaj, Rv. 285369). Si tratta dell'orientamento prevalente, qui condiviso, suscettibile di essere esteso anche alla fattispecie dell'associazione dedita al narcotraffico. Sul punto, va altresì, ribadito che «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programnnabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 - 02). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con dovizia di particolari, per quali ragioni il delitto di cui alla sentenza n. 1) commesso a Roma nel 2013, sebbene in concorso con altri due componenti dell'associazione dedita al narcotraffico, debba ritenersi non ispirato dal medesimo disegno criminoso dell'associazione. In particolare, è stato esplicitato il motivo per cui non possa ritenersi dimostrata l'esistenza, sin dall'adesione al gruppo napoletano, la programmazione, sia pure a grandi linee, del reato avente ad oggetto l'hashish commesso nella Capitale. A tale proposito, sono state valorizzate situazioni e contingenze occasionali che hanno determinato la partecipazione di Onorato a quell'azione delittuosa. Il fatto è maturato in un contesto del tutto eterogeneo rispetto a quello proprio del reato associativo e il coinvolgimento di Onorato si è verificato in quanto egli ha accompagnato [OSCURATO:PERSONA], recatosi a Roma, su richiesta di Avolio, per aprire il doppio fondo di un'automobile dove era stata occultata la sostanza stupefacente. Il ruolo meramente esecutivo del ricorrente (al contrario di quello organizzativo di Avolio e Laonardi) è stato ulteriormente valorizzato ai fini del rigetto. A fronte di tale sintetica, ma priva di evidenti illogicità, il ricorso sollecita una rilettura di elementi già oggetto di disamina insistendo sull'identità dell'oggettività giuridica dei reati, sul profilo temporale e sul concorso con altri coimputati del delitto associativo. Si tratta di profili già illustrati nell'ordinanza impugnata e ritenuti recessivi rispetto a quelli che hanno determinato il rigetto della richiesta. Deve essere, sul punto, ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Né può assumere rilievo decisivo la circostanza che nei confronti di altri coimputati si sia addivenuti al riconoscimento della continuazione, in quanto «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta» (Sez. 1, n. 14824 del 08/01/2021, Zonno, Rv. 281186). Peraltro, come segnalato, la Corte di appello ha evidenziato la diversità del ruolo di Onorato rispetto a quello di altri soggetti (su tutti, [OSCURATO:PERSONA]) per i quali il vincolo esecutivo è stato riconosciuto.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric
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