CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1992
Cassazione n. 32257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -tN. 12145/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 18 marzo 2025 con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., 10 e 14 I. 497/1974, 416bis. 1 cod. pen. (capo a) e 73 d.p.r. 309/1990 e 416-bis. 1. cod. pen. (capo b), formulando due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rela-zione ad un'asserita reformatio in peius laddove la Corte territoriale, una volta ritenuta l'attenuante di cui al comma 7 art. 73 d.P.R. 309/1990 in aggiunta alla già riconosciuta attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. ha modi-ficato in senso peggiorativo, in difetto dell'impugnazione della pubblica accusa, il quantum di riduzione per quest'ultima. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al mancato ri-conoscimento delle circostanza attenuante generiche con giudizio di prevalenza. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione). Il primo motivo di ricorso, peraltro, è volto alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giuri-sprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. In ordine al primo motivo di ricorso, La Corte territoriale, finendo per irrogare una pena complessiva inferiore a quella di primo grado, e quindi senza alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, ha fatto corretta applicazione 2N. 12145/2026 delle regole in tema di concorso di circostanze attenuanti ad effetto speciale indi-cate dall'articolo 63, comma 5, cod. pen. per cui si deve applicare una sola dimi-nuzione, corrispondente alla circostanza che comporta la maggiore diminuzione, e poi c'è la facoltà di ulteriormente diminuire la pena fino a un massimo di un terzo. Nel caso di specie si è correttamente rilevato che la circostanza attenuante più favorevole è quella prevista dall'articolo 73, comma 7, d.P.R. 309/90 la quale im-porta una diminuzione della pena da metà a due terzi. I giudici del gravame del merito, perciò, hanno determinato la riduzione in relazione a tale circostanza nella misura della metà, dando conto di procedere a tale riduzione, che non era la mas-sima possibile, sul presupposto che il contegno collaborativo dell'imputato è stato rilevante per impedire la messa in commercio di quantitativi caduto in sequestro, ma non anche per disarticolare o limitare il traffico di sostanza stupefacenti prati-cato dalle piace gestite dal gruppo criminale. E alla luce di tali considerazioni la Corte territoriale ha ritenuto poi di non dover operare l'ulteriore riduzione facolta-tiva prevista dall'articolo 63, comma 5, cod. pen. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale si è confrontata con i motivi dedotti dalla difesa a sostegno della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non man-cando di rilevare come gli stessi (individuati nelle "condizioni di vita individuale, familiare e sociale") fossero generici, dando conto di condividere il diniego già operato dal giudice di primo grado in relazione alla sussistenza dei precedenti pe-nali da cui è gravato l'imputato e della gravità delle condotte contestate. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 k del 24/09/2008, Caddi e altri, Rv. 242419-01). Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento con-solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a magyiBr ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura-tezza dell'imputato (Sez, 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Infine, con riferimento alla determinazione della pena base, occorre osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella de-terminazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata 3N. 12145/2026 R.G. in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risul-tando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicita-mente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Ser- ra-tore, Rv. 256197-01 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C nsigliere este ore Il Presidente nzo P [OSCURATO:PERSONA] D E P C) e T IN CANcr L St-19270 ne 28 .400 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4