CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 283/2020 depositata il 09/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava l’atto dicontestazione n. TQ9CO5T00604/2015, emesso dall’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026– [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbino, con il quale veniva irrogata lasanzione di € 89.246,00, pari al 30% dei crediti IVA ritenuti inesistenti (€297.487,00) indebitamente utilizzati in compensazione nell’anno d’imposta2008, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.L’atto traeva origine dal processo verbale di constatazione del 29 aprile2015 della Guardia di Finanza, che aveva ricostruito un articolatomeccanismo fraudolento, asseritamente riconducibile al cosiddetto“gruppo Londei”, imperniato sull’utilizzo di fatture per operazioniinesistenti e sull’abuso delle dichiarazioni d’intento per beneficiare delregime di non imponibilità IVA. Secondo l’Ufficio, la [OSCURATO:SOCIETA]avrebbe partecipato alla frode mediante operazioni soggettivamenteinesistenti con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e oggettivamente inesistenti con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.La società proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diPesaro, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212/2000, la decadenza dell’azione accertatrice, il difetto dimotivazione e l’assenza dei presupposti per la qualificazione delleoperazioni come inesistenti. La CTP rigettava il ricorso.Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello allaCommissione Tributaria Regionale delle Marche, reiterando le eccezioni eaggiungendo la violazione dei principi di oralità, immediatezza econcentrazione del processo, nonché la questione del ne bis in idem inrelazione alle sanzioni. La CTR, con sentenza n. 283/05/2020, depositata il9 giugno 2020, rigettava l’appello, confermando la pronuncia di primogrado.Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erronea e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 36 del d.lgs. n.546/1992, deducendo la nullità dell’atto impositivo per essere statoemesso ante tempus, senza che l’Ufficio abbia provato la sussistenza diconcreti motivi di urgenza idonei a derogare al termine dilatorio disessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente.Il primo motivo è infondato.È stata ritenuta legittima l’emissione anticipata dell’avviso di accertamentorispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L.212/2000, attraverso un accertamento di fatto del presuppostodell’urgenza. La CTR ha richiamato il consolidato orientamento dellaSuprema Corte, secondo cui «il vizio invalidante non consiste nella meraomessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza… bensì nell’assenza didetto requisito, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Ufficio» (Cass.18184/2013). Nel caso di specie, la complessità della frode, ilcoinvolgimento di numerose società anche estere e l’ingente dannoerariale hanno integrato, secondo l’ottica del giudice regionale, l’elementodi urgenza, giustificando la deroga al termine ordinario.Nello specifico, la CTR ha correttamente valorizzato, ai fini della verificadel presupposto dell’urgenza giustificativa dell’emissione ante tempusdell’avviso, la complessità della vicenda, evidenziando in particolare lascaturigine, in sede penale, di un sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, provvedimento impugnato e confermato dal Tribunale dellalibertà. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha inoltre sottolineato il pericolo didanno erariale, correlato alle reiterate violazioni di rilevanza penale e allostato di insolvenza accertato.Si tratta di un accertamento di fatto sulla ricorrenza dell’elementodell’urgenza, che non si presta a rivisitazioni in questa sede, nella qualenon è consentito proporre ricostruzioni di merito alternative rispetto aNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026quelle motivate dal giudice d’appello. Le argomentazioni di quest’ultimosono, peraltro, conformi all’orientamento consolidato di questa Corteregolatrice, secondo cui: «In tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza deltermine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso diaccertamento – decorrente dal rilascio al contribuente della copia delprocesso verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvoche ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’attoimpositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanziadel pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione deiprincipi costituzionali di collaborazione e buona fede tra amministrazione econtribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestàimpositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessaenunciazione nell’atto dei motivi di urgenza, bensì nell’effettiva assenza didetto requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epocadell’emissione, deve essere provata dall’ufficio» (Cass., Sez. Un., 29 luglio2013, n. 18184; conf. Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27623; Cass.,Sez. V, 25 luglio 2022, n. 23223).Il principio è stato successivamente ribadito, precisando che:«L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazionedell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorranospecifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emessoante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsidel contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primariaespressione dei principi di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente» (Cass., Sez. VI-V, 23 luglio 2020, n.15843).Ne consegue che il mancato rispetto del termine dilatorio di sessantagiorni comporta la nullità dell’atto impositivo notificato prima della suaNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026decorrenza, qualora l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza diragioni d’urgenza, indipendentemente dalla natura del tributo accertato,armonizzato o meno. Nella specie, tuttavia, la CTR ha accertato come«presente e provato dagli elementi fattuali non contestati l’elemento diurgenza richiesto dalla legge».Quanto alle ragioni di urgenza, la giurisprudenza nomofilattica ha chiaritoche esse, se per un verso non possono consistere nell’imminente scadenzadel termine decadenziale utile all’accertamento, ben possono sostanziarsiin reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale, nellapartecipazione a una frode fiscale (Cass., Sez. VI-5, 2 luglio 2018, n.17211) o nello stato di insolvenza della società, tale da rendere piùdifficoltoso, con il passare del tempo, il pagamento del tributo (Cass., Sez.V, 30 aprile 2014, n. 9424).Con il secondo motivo di ricorso, la società denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs.n. 546/1992, dell’art. 276 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. e dei principidi oralità, immediatezza e concentrazione, lamentando le modalità ditrattazione e deliberazione della causa da parte della CTR, che ha differitola decisione per oltre sei mesi dall’ultima udienza, con conseguente lesionedel diritto di difesa.Il secondo motivo è infondato.La ricorrente prospetta una violazione dei principi di oralità, immediatezzae concentrazione come se essi imponessero, nel processo tributario, unacontinuità stretta e indefettibile fra udienza, deliberazione e deposito dellasentenza. Ma una simile ricostruzione non trova riscontro nella disciplinapositiva.Gli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 546 del 1992 non richiedono l’immediatezzadella decisione, né prevedono che il deposito debba seguire in un arcotemporale ravvicinato alla discussione; si limitano a delineare la sequenzafisiologica del rito, lasciando al collegio i tempi necessari allaNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026deliberazione. La pluralità di udienze e il lasso temporale intercorso primadel deposito non rappresentano dunque, di per sé, un vulnus processuale.Il richiamo all’art. 276 c.p.c. non aggiunge elementi utili, giacché la normatrattazione.E il riferimento ai principi del giusto processo, pur suggestivo, resta privodi radicamento concreto: la parte non indica, né tantomeno dimostra,quale pregiudizio effettivo le sarebbe derivato dalla tempistica seguita dalgiudice di merito.Nel sistema delle nullità processuali la violazione suscettibile di integrareuna patologia di tal fatta si misura sempre alla luce dell’incidenza concretasul diritto di difesa, altrimenti resta sul piano delle mere irregolarità.In definitiva, la censura finisce per rivolgersi non contro un vizio delprocesso, ma contro la fisiologia del lavoro giudiziario, pretendendo di fardiscendere dalla scansione temporale delle attività una lesione che lalegge non riconosce. L’iter seguito dal giudice d’appello rientra invecepienamente nel quadro normativo e non determina alcuna nullità. Ilmotivo deve pertanto essere respinto.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992,dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,censurando il difetto di motivazione della sentenza impugnata e ilmalgoverno delle regole sul riparto dell’onere probatorio, nonché l’uso dipresunzioni non gravi, precise e concordanti, in ordine alla qualificazionedelle operazioni come inesistenti e alla consapevolezza della contribuente.Il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso.[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la legittimità dell’attodi contestazione, fondando la decisione su una ricostruzione analitica dellafrode fiscale.Numero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026In primo luogo, è stata ritenuta legittima l’emissione anticipata dell’avvisodi accertamento rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12,comma 7, L. 212/2000.Quanto alla decadenza, la Commissione ha escluso l’applicabilità dello iussuperveniens introdotto dal D.Lgs. 128/2015, in virtù del principio tempusregit actum, affermando che «gli avvisi relativi a periodi d’impostaprecedenti al 2016… sono validi, essendo fatti salvi gli effetti degli attinotificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina» (Cass.16728/2016). È stato ribadito che il raddoppio dei termini di accertamentoopera automaticamente in presenza di obbligo di denuncia penale,indipendentemente dall’esito del procedimento penale o dalla prescrizionedel reato: «ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi direato» (Cass. 9322/2017).Sul merito, la CTR ha accertato la natura fraudolenta delle operazioniintercorse tra le società del gruppo Londei, qualificando comeoggettivamente inesistenti le forniture tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e comesoggettivamente inesistenti quelle di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] richiamato il principiosecondo cui «in tema di IVA, una volta assolta da partedell’Amministrazione finanziaria la prova… dell’oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delleoperazioni contestate, senza che tale onere possa ritenersi assolto con laregolarità formale delle scritture contabili» (Cass. 17619/2018). LaCommissione ha ritenuto provato che Londei fosse il gestore di fattodell’intero gruppo societario, con un ruolo di dominus nella pianificazione enell’esecuzione della frode carosello, escludendo ogni ipotesi di buonafede: «la gestione di fatto dell’intero gruppo societario da parte di Londeiè dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio… risultando accertato ildolo di evasione».In particolare, la sentenza precisa che «l’emissione di fatture nonimponibili Iva, ex art. 8 Dpr 633/1972, a fronte di fittizie dichiarazioniNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026d’intento, a beneficio della cliente società “cartiera” del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], per tot. imponibili € 898.279 oltre relativa iva (20%) adebito dovuta e non versata per € 179.656» è stata oggetto dicontestazione. La CTR aggiunge che «Iva a debito dovuta par tot. €179.656, su tot. imponibile di € 898.279, relativa fatture emesse dallaLOMARPREF a favore del cliente [OSCURATO:PERSONA] srl a fronte di fittiziedichiarazioni d’intento».La motivazione si sofferma anche sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,affermando che «nell’anno 2006 l’acquirente delle merci risultaformalmente essere la società [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppoLondei con funzioni di società cartiera o “missing trader”. [OSCURATO:PERSONA] società cartiera “filtro”, in quanto priva della contabilità e sotto il direttocontrollo di [OSCURATO:PERSONA] mediante direttive impartiteall’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato diavere sempre obbedito agli ordini di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimoperaltro è stato amministratore di diritto della società sino al 5.5.2005 esocia al 50% di essa era la società sammarinese [OSCURATO:PERSONA] S.A. Siconsideri, ancora, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] è stata cancellata dalregistro delle imprese nel 2007 e trasferita fittiziamente in Tunisia, mentregli accertamenti svolti hanno consentito di accertare che essa risultavaancora attiva in Italia (al fine di seguitare a commettere reati di evasionefiscale), tanto da non avere comunicato alcuna cessazione della partitaIVA, sicché il trasferimento all’estero deve ritenersi sia stato posto inessere al solo fine di ostacolare gli accertamenti da partedell’amministrazione finanziaria attraverso la sparizione/occultamentodella contabilita aziendale, come ad es. con riguardo alla verifica deiriscontri circa le cessioni all’esportazione e dei requisiti per l’utilizzo delplafond. Dal p.v.c. del 6.7.2015 emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA],risulta infatti con chiarezza che il centro direttivo e gestionale dell’aziendaera rimasto in territorio italiano, in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026Infine, deve darsi conto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], consulente giuridicodi [OSCURATO:PERSONA], ha suggerito a Londei stesso la costituzione di societàcartiere emittenti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti,determinando altresì il compenso per gli amministratori e spiegando comefare operare tali società, tra le quali [OSCURATO:PERSONA] srl, in modo daconseguire utilità economiche, come può apprezzarsi documentalmenteDomenico nonché da altri carteggi intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] esegnatamente dai fax del 26 settembre 2009, del 8 giugno 2011, del 13giugno 2011». Quanto a [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza ricostruisce che «l’utilizzodi fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi dell’art.2 Dlgs74/2000, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] per tot. imponibili € 5.770.935, con ilrelativo costo indeducibile ai fini Ires/Irap, ai sensi dall’art.109 Dpr917/1986, oltre la relativa Iva (20%) a credito per € 1.154.187,indetraibile ai sensi dell’art. 19 dpr 633/1972» è stato contestato aLOMARPREF.Infine, è stata respinta dal giudice d’appello l’eccezione di violazione delprincipio del ne bis in idem, chiarendo che il sistema del doppio binarionon comporta automaticamente la violazione del divieto di duplicazionesanzionatoria, purché sia garantita la regolamentazione dei rapporti trasanzioni amministrative e penali, come previsto dalla normativa nazionalee avallato dalla giurisprudenza unionale.Con ogni evidenza, nel caso di specie non ricorre il vizio di motivazioneapparente. La pronuncia impugnata espone dettagliatamentel’accertamento di fatto compiuto, permettendo di cogliere la ratiodecidendi al fondo delle statuizioni adottate. Sono, in altri termini,diffusamente esplicitate le ragioni poste a fondamento della decisione e ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non si è, dunque, in presenzadi una motivazione meramente grafica o di argomentazioni inidonee asupportare il decisum, ma di una motivazione che, correlata allaNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026fattispecie concreta, rende percepibile il fondamento della decisione esoddisfa il «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.(Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 30 giugno 2020, n.13248).È principio consolidato che la nullità della sentenza per motivazionemancante o apparente ricorre solo quando sia del tutto assente il percorsoargomentativo, tale da non consentire la comprensione delle ragioni delladecisione e la verifica in sede di impugnazione. Non è configurabile il vizioin presenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e didiritto (Cass., 15 novembre 2019, n. 29721), né quando la motivazioneper relationem alla sentenza di primo grado costituisca espressione di unautonomo processo deliberativo (Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112). Lasussistenza del vizio postula che la motivazione risulti del tutto inidoneaad esplicitare le ragioni della decisione, ovvero presenti contrastiirriducibili tra affermazioni inconciliabili che rendano incomprensibile laratio decidendi (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., 25 giugno2018, n. 16611).Costituisce ius receptum che la motivazione apparente si verifica quando ilgiudice, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.,dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, delD.Lgs. n. 546/1992, ometta di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto, di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e diillustrare l’iter logico seguito, così da consentire il controllo sullacorrettezza della decisione e sulla sua conformità al principio del giudicareiuxta alligata et probata (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477).La sentenza, infatti, non si limita a richiamare principi astratti, ma liapplica al caso concreto, evidenziando gli elementi di fatto e le ragionigiuridiche che hanno condotto alla qualificazione delle operazioni nel sensoriportato nell’avviso di accertamento.Numero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il motivo è, pertanto, inammissibile perché la ricorrente, sotto lo schermodel vizio di violazione di legge intende rimettere in discussione lavalutazione della prova operata dai giudici di appello richiedendo al giudicedi legittimità un nuovo giudizio meritale (Cass., Sez. U., 27 dicembre2019, n. 34476)Si è pure affermato che «In tema di presunzioni, qualora il giudicedi merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori dellapresunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sonoinvece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabilein base all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua deln. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicataesattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto ilprofilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito dellaviolazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza deirequisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenzaimpugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarnela plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altrifatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, neilimiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. » (Cass., 30 giugno2021, n. 18611). E si è anche precisato che «In tema di prova perpresunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità deglielementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criteriodell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituiscegiudice di merito» (Cass., 25 settembre 2023, n. 27266).Giova evidenziare che la valutazione delle prove raccolte, anche se sitratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusivaNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., 19 luglio2021, n. 20553).Invero, il giudizio di merito non può essere ulteriormente revisionato inquesta sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui «Con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimentoe, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione» (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).In sede di legittimità è, poi, possibile censurare la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi econcordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornirela prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi,non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare ilfatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541), evenienza che, nelcaso in esame, non è stata dedotta dalla società ricorrente.Nella specie, non si ravvisa la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,che ricorre solo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato comegravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei afornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati nongravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti adimostrare il fatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541),Numero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026evenienza che, nel caso in esame, non è stata nemmeno dedotta dallasocietà ricorrente.Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui irequisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntividevono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi nonsenso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenzaindiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto divicendevole completamento. In applicazione di questo principio, questaCorte ha ritenuto censurabile la decisione in cui il giudice di merito si sialimitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senzaaccertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria,non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel sensoche ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in unrapporto di vicendevole completamento (cfr. Cass., 25 ottobre 2019, n.27419; Cass., 12 aprile 2018, n. 9059; Cass., 16 maggio 2017, n.12002).A questo riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorsoalle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fattocome fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la basedella presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fattoignoto sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato delgiudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativamotivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.civ. (cfr. Cass., 17 gennaio 2019, n. 1234; Cass., 23 gennaio 2006, n.1216).La tesi che ritiene censurabile per cassazione, sotto il profilo della falsaapplicazione dell'art. 2727 c.c., in base all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la valutazione dei singoli elementi indiziari data dal giudiceNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026di merito, in concreto, in termini di gravità, precisione e concordanza,quali requisiti assunti come propri del modello normativo delle presunzioni(in tal senso Cass., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., 4 agosto 2017,n. 19485), postula tuttavia che sia la legge a dare contenuto normativo aisuddetti parametri, ma la legge processuale non fornisce in realtàindicazioni al riguardo. E' per questa ragione che «le presunzioni nonstabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [di merito]»(art. 2729, comma primo, cod. civ.), al quale spetta di valutare se equando determinati fatti storici integrino, in concreto, indizi gravi, precisi econcordanti, cioè quando possa dirsi raggiunta la prova del fatto principalein via deduttiva da fatti secondari di cui si sia avuta conoscenza tramitefonti materiali di prova.I parametri indicati sono insuscettibili di essere assunti in categorieastratte e generalizzabili, potendosi solo dire che il requisito della gravitàsi riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee aprodurre nel senso che l'esistenza del fatto ignoto dev'essere desunta conragionevole certezza, anche probabilistica; che il requisito della precisioneimpone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed ilpercorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella lororealtà storica; che il requisito della concordanza postula che la prova siafondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione delfatto ignoto.E tuttavia, la concretizzazione dei suddetti parametri, cioè la lorotraduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concretecontroversie costituisce oggetto di un giudizio di fatto che è affidato algiudice di merito, il quale deve fornire una motivazione adeguata delproprio ragionamento decisorio di tipo presuntivo. E' dunque preferibileritenere che il libero convincimento del giudice di merito in tema dipresunzioni, come si è detto, sia sindacabile in sede di legittimità neiristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e cioèNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementiindiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbenedecisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altrecircostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendivenga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. , 27 agosto 2018, n. 21223;Cass., 7 luglio 2016, n. 13922), nonché quando la motivazione non siarispettosa del «minimo costituzionale», come nel caso di contraddittorietàinsanabile, qualora il giudice di merito dapprima non esamini le proverichieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti ladomanda ritenendola indimostrata (cfr. Cass., 20 aprile 2017, n. 9952),con l'effetto sostanziale di precludere alla parte la possibilità di assolverel'onere probatorio sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (cfr.Cass., 22 giugno 2016, n. 12884) (Cass., 19 aprile 2021, n. 10253).Va, infine, ribadito che la perizia stragiudiziale, che viene richiamata comeelemento non valutato, è solo una allegazione difensiva e il giudice non ètenuto a motivare il proprio dissenso quando pone a base del proprioconvincimento considerazioni incompatibili (Cass. n. 9415 del 2025).Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la erronea e/o falsaapplicazione dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/97 e dell’art. 3 deld.lgs. n. 472/97, in relazione alla mancata osservanza da parte della CTRdel principio di specialità e di non cumulabilità tra la sanzione per indebitacompensazione di crediti d’imposta inesistenti e le sanzioni per indebitadetrazione e infedele dichiarazione, anche alla luce della Risoluzione AE n.36/E del 2018.Il quarto motivo non coglie nel segno e va disatteso, per ragioni di seguitoesplicitate.Invero, la ricorrente contesta la legittimità della sanzione applicata perindebita compensazione di crediti IVA inesistenti ai sensi dell’art. 13,comma 5, del D.Lgs. 471/1997, sostenendo che per i medesimi fatti –ossia l’utilizzo di crediti inesistenti derivanti dall’accertamento relativoNumero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026all’anno 2006 – erano già state irrogate altre sanzioni: quella per indebitadetrazione dell’imposta (art. 6, comma 6) e quella per infedeledichiarazione (art. 5, comma 4). Secondo la ricorrente, tale duplicazionecontrasta con il principio di specialità e con il favor rei sanciti dall’art. 3 delD.Lgs. 472/1997.L’inammissibilità travolge la censura in ragione della sua vistosa novità.Come noto i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello e non si possono prospettare nuove questioni didiritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini eaccertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito (Cass., 13 giugno2018, n. 15430) e, in quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, apena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini dellaquestione posta al giudice di merito (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041).La questione sopra compendiata non risulta in alcun modo dalprovvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo dispecificità e autosufficienza perché non rispettoso del noto principiosecondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve,a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienzadel ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione nontrattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n.17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n.15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).Numero registro generale 29163/2020Numero sezionale 8062/2025Numero di raccolta generale 10084/2026Data pubblicazione 18/04/2026Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato integralmente.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK