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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 39177/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa il 23 maggio 2022 la Corte di appello di Roma, preso atto dei concordati intervenuti ex art. 599 cod proc pen tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore generale, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Roma - che li aveva dichiarati responsabili dei reati in materia di stupefacenti loro rispettivamente ascritti (associazione di cui alli art. 74 DPR 309/1990 finalizzata al traffico di stupefacenti nel territorio di Roma e presso il carcere di Frosinone, nonché numerosi reati - fine), riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Con la medesima pronuncia la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte territoriale aveva richiamato genericamente la gravità del reato, senza considerare altri elementi che avrebbero condotto alla concessione del beneficio, così incorrendo nel vizio motivazionale denunciato.

4. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di totale mancanza di motivazione costituente vizio di violazione di legge.

La Corte d'appello aveva ribadito il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice senza fornire risposta alle censure articolate nell'atto di appello.

5. [OSCURATO:PERSONA], riproducendo il medesimo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], deduce vizio di totale mancanza di motivazione costituente vizio di violazione di legge.

La Corte d'appello aveva ribadito il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice senza fornire risposta alle censure articolate nell'atto di appello.

6. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di totale mancanza di motivazione costituente vizio di violazione di legge.

La Corte d'appello aveva ribadito il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato associativo senza vagliare adeguatamente le argomentazioni proposte nei motivi di appello, pur rinunciati.

7. [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto di motivazione in ordine al preventivo vaglio di elementi che avrebbero consentito l'assoluzione dell'imputato.

6. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione delll'art. 192 cod proc pen.

I giudici di merito erano giunti alla affermazione della penale responsabilità senza applicare la regola legale secondo cui i meri indizi raggiungono la dignità di prova solo allorquando presentino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, requisiti del tutto assenti nel caso di specie.

In particolare, la partecipazione del Quilli alla associazione per delinquere di cui all'art. 74 DPR 309/1990 era stata dedotta, con evidente salto logico, semplicemente dal suo stato di detenzione presso la casa circondariale di Frosinone.

La sentenza era apodittica e contraddittoria laddove aveva tratto il fondamento della responsabilità penale del ricorrente dall'affermato rafforzamento attività di spaccio" della compagna del Quilli, [OSCURATO:PERSONA], che invece era stata assolta dall'imputazione ascrittale.

La sentenza aveva altresì illogicamente affermato la partecipazione del Quilli al reato associativo nonostante che il predetto fosse stato assolto dal reato contestatogli al capo F, riguardate proprio una ipotesi di cessione di stupefacente all'interno del carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente ricordato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è infatti consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen, salvo che siano dedotte questioni inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 — 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 — 01). g.

Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordato con il Procuratore Generale l'applicazione delle pene ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, hanno dedotto, peraltro del tutto genericamente, questioni attinenti ai motivi di appello rinunciati, con conseguente radicale inammissibilità di tutti i ricorsi proposti nella presente sede di legittimità.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

4. I motivi ricalcano le doglianze già respinte dalla Corte territoriale con esaustiva,( congrua e pertinente motivazione.

5. In particolare, quanto alla asserita illogicità del passaggio motivazionale che, secondo il ricorrente, farebbe discendere il ruolo di consapevole partecipe della associazione criminosa esclusivamente dalla sua condizione di detenuto presso il carcere, è agevole osservare come il motivo non si confronti con le argomentazioni fornite dalla Corte territoriale che, richiamando il compendio intercettivo minuziosamente citato dal primo giudice alle pag. 30 e seguenti della sentenza di primo grado, evidenziano il chiaro ruolo del Quilli nel coinvolgimento della propria compagna [OSCURATO:PERSONA] (condannata per il reato associativo e la condotta di spaccio contestata al capo E) nelle attività del sodalizio criminoso ai fini di commerciare diversi quantitativi di stupefacente sul territorio romano; a tal fine si citano le conversazioni tra il Quilli e la coppia Paniccia - Chiari, aventi ad oggetto il piano di inserimento della Troise nella organizzazione; poi le conversazioni tra il Quilli e la Troise aventi ad oggetto la messa a disposizione di un supporto logistico a Frosinone, di una scheda telefonica, di un mezzo per muoversi; i suggerimenti per l'espletamento della attività di acquisto dello stupefacente con i proventi della cessione; la prospettazione di guadagni mensili; l'inequivocabile frase " sei una dei nostri"; l'incoraggiamento a continuare in seguito dell'intervenuto sequestro di hashish a danno della Troise.

Del tutto conformemente ai consolidati indirizzi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale rileva che il tenore delle predette conversazioni esprime con chiarezza una precisa volontà non solo di partecipare al sodalizio ma di agevolarne le attività tramite l'inserimento, nelle attività di spaccio, della propria compagna [OSCURATO:PERSONA].

Come noto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Nessuna illogicità si coglie nelle argomentazioni rese dalla Corte capitolina in punto di valutazione del materiale intercettivo esaminato, anzi, le valutazioni espresse nella sentenza impugnata sono sorrette da ferrea consequenzialità: peraltro la sentenza impugnata mette in luce come neppure nel motivo di gravame il ricorrente abbia mai fatto questione circa una possibile diversa interpretazione del tenore delle conversazioni intercettate.

In più la Corte osserva, rigettando con motivazione congrua, esaustiva e non illogica il medesimo motivo riproposto in sede di legittimità, che la intervenuta assoluzione della Troise dall'accusa di introduzione di droga nel carcere per il tramite del compagno Quilli, basata esclusivamente sull'uso personale dello stupefacente da parte del Quilli stesso, non inficia in alcun modo il quadro emergente dal compendio probatorio approfonditamente esaminato, riferibile alle attività di spaccio in Roma, parimenti facenti capo alla medesima associazione criminosa.

Va quindi ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2 - n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; in termini, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

6. Va dunque dichiarata la inammissibilità di tutti i ricorsi.

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilàfinfa-vore della cassa delle ammende.

Roma, 12 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 23 maggio 2022 la Corte di appello di Roma, preso atto dei concordati intervenuti ex art. 599 cod proc pen tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore generale, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Roma - che li aveva dichiarati responsabili dei reati in materia di stupefacenti loro rispettivamente ascritti (associazione di cui alli art. 74 DPR 309/1990 finalizzata al traffico di stupefacenti nel territorio di Roma e presso il carcere di Frosinone, nonché numerosi reati - fine), riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Con la medesima pronuncia la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva richiamato genericamente la gravità del reato, senza considerare altri elementi che avrebbero condotto alla concessione del beneficio, così incorrendo nel vizio motivazionale denunciato. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di totale mancanza di motivazione costituente vizio di violazione di legge. La Corte d'appello aveva ribadito il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice senza fornire risposta alle censure articolate nell'atto di appello. 5. [OSCURATO:PERSONA], riproducendo il medesimo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], deduce vizio di totale mancanza di motivazione costituente vizio di violazione di legge. La Corte d'appello aveva ribadito il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice senza fornire risposta alle censure articolate nell'atto di appello. 6. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di totale mancanza di motivazione costituente vizio di violazione di legge. La Corte d'appello aveva ribadito il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato associativo senza vagliare adeguatamente le argomentazioni proposte nei motivi di appello, pur rinunciati. 7. [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto di motivazione in ordine al preventivo vaglio di elementi che avrebbero consentito l'assoluzione dell'imputato. 6. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione delll'art. 192 cod proc pen. I giudici di merito erano giunti alla affermazione della penale responsabilità senza applicare la regola legale secondo cui i meri indizi raggiungono la dignità di prova solo allorquando presentino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, requisiti del tutto assenti nel caso di specie. In particolare, la partecipazione del Quilli alla associazione per delinquere di cui all'art. 74 DPR 309/1990 era stata dedotta, con evidente salto logico, semplicemente dal suo stato di detenzione presso la casa circondariale di Frosinone. La sentenza era apodittica e contraddittoria laddove aveva tratto il fondamento della responsabilità penale del ricorrente dall'affermato rafforzamento attività di spaccio" della compagna del Quilli, [OSCURATO:PERSONA], che invece era stata assolta dall'imputazione ascrittale. La sentenza aveva altresì illogicamente affermato la partecipazione del Quilli al reato associativo nonostante che il predetto fosse stato assolto dal reato contestatogli al capo F, riguardate proprio una ipotesi di cessione di stupefacente all'interno del carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente ricordato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è infatti consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen, salvo che siano dedotte questioni inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 — 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 — 01). g. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordato con il Procuratore Generale l'applicazione delle pene ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, hanno dedotto, peraltro del tutto genericamente, questioni attinenti ai motivi di appello rinunciati, con conseguente radicale inammissibilità di tutti i ricorsi proposti nella presente sede di legittimità. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 4. I motivi ricalcano le doglianze già respinte dalla Corte territoriale con esaustiva,( congrua e pertinente motivazione. 5. In particolare, quanto alla asserita illogicità del passaggio motivazionale che, secondo il ricorrente, farebbe discendere il ruolo di consapevole partecipe della associazione criminosa esclusivamente dalla sua condizione di detenuto presso il carcere, è agevole osservare come il motivo non si confronti con le argomentazioni fornite dalla Corte territoriale che, richiamando il compendio intercettivo minuziosamente citato dal primo giudice alle pag. 30 e seguenti della sentenza di primo grado, evidenziano il chiaro ruolo del Quilli nel coinvolgimento della propria compagna [OSCURATO:PERSONA] (condannata per il reato associativo e la condotta di spaccio contestata al capo E) nelle attività del sodalizio criminoso ai fini di commerciare diversi quantitativi di stupefacente sul territorio romano; a tal fine si citano le conversazioni tra il Quilli e la coppia Paniccia - Chiari, aventi ad oggetto il piano di inserimento della Troise nella organizzazione; poi le conversazioni tra il Quilli e la Troise aventi ad oggetto la messa a disposizione di un supporto logistico a Frosinone, di una scheda telefonica, di un mezzo per muoversi; i suggerimenti per l'espletamento della attività di acquisto dello stupefacente con i proventi della cessione; la prospettazione di guadagni mensili; l'inequivocabile frase " sei una dei nostri"; l'incoraggiamento a continuare in seguito dell'intervenuto sequestro di hashish a danno della Troise. Del tutto conformemente ai consolidati indirizzi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale rileva che il tenore delle predette conversazioni esprime con chiarezza una precisa volontà non solo di partecipare al sodalizio ma di agevolarne le attività tramite l'inserimento, nelle attività di spaccio, della propria compagna [OSCURATO:PERSONA]. Come noto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Nessuna illogicità si coglie nelle argomentazioni rese dalla Corte capitolina in punto di valutazione del materiale intercettivo esaminato, anzi, le valutazioni espresse nella sentenza impugnata sono sorrette da ferrea consequenzialità: peraltro la sentenza impugnata mette in luce come neppure nel motivo di gravame il ricorrente abbia mai fatto questione circa una possibile diversa interpretazione del tenore delle conversazioni intercettate. In più la Corte osserva, rigettando con motivazione congrua, esaustiva e non illogica il medesimo motivo riproposto in sede di legittimità, che la intervenuta assoluzione della Troise dall'accusa di introduzione di droga nel carcere per il tramite del compagno Quilli, basata esclusivamente sull'uso personale dello stupefacente da parte del Quilli stesso, non inficia in alcun modo il quadro emergente dal compendio probatorio approfonditamente esaminato, riferibile alle attività di spaccio in Roma, parimenti facenti capo alla medesima associazione criminosa. Va quindi ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2 - n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; in termini, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 6. Va dunque dichiarata la inammissibilità di tutti i ricorsi. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilàfinfa-vore della cassa delle ammende. Roma, 12 settembre
Sentenza Cassazione n. 39177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris