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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 25121/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d’appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FlaviaAlemi, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo ladiscussione, nel corso della quale si è soffermato sul primo motivo di ricorso, si èriportato allo stesso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 05/03/2026, la Corte d’appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del 11/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Roma, esclusal’aggravante del metodo mafioso con riferimento ai reati di truffa di cui ai capi3), 4), 5), 6), 7) e 8), rideterminava in cinque anni e dieci mesi di reclusione ed€ 3.780,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificatidal vincolo della continuazione – per i quali confermava la condanna delCasamonica – di:1) estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ai danni diDamiano [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1);2) tentata estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso sempre aidanni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2);3) truffa continuata e aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerandonella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] cui al capo 3),4) truffa aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nella personaoffesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di SimoneProtani di cui al capo 4);5) truffa continuata e aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerandonella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di Valerio6) truffa aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nella personaoffesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui alcapo 6);7) tentata truffa aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nellapersona offesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 7);8) tentata truffa aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nellapersona offesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] cui al capo 8);9) tentata estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ai danni di10) tentata estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ai dannidi [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 11);11) usura continuata e pluriaggravata dal metodo mafioso e dall’averecommesso il fatto nei confronti di soggetto che svolgeva attività professionale aidanni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 12).2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Roma,ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 81 cod. pen., con riguardo al diniego del riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e i tre reatidi estorsione aggravata dal metodo mafioso per i quali egli è stato condannato invia definitiva in esito al procedimento n. 9172/23.La motivazione sarebbe contraddittoria là dove la Corte d’appello di Romaafferma la sussistenza anche nelle fattispecie estorsive di cui al presenteprocesso della circostanza aggravante del metodo mafioso, così «rinvenendoimplicitamente la sussistenza di un medesimo modus operandi da partedell’imputato».La Corte d’appello, inoltre: avrebbe valorizzato la diversità della personaoffesa dai reati, elemento che non rientra tra gli indici che possano escludere lamedesimezza del disegno criminoso; avrebbe contraddittoriamente sia affermatosia negato la significatività dell’elemento della medesimezza del contestoterritoriale di commissione delle violazioni.A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tutte le condotte che glisono state attribuite in esito ai due processi sono state commesse nellamedesima zona est della città di Roma, nei confronti di soggetti che abitavano olavoravano in luoghi limitrofi alla stessa zona, nella quale il clan “[OSCURATO:PERSONA]”esercitava la sua maggiore influenza.Erano, inoltre, analoghi sia la tipologia dei reati sia il bene giuridico violato.Parimenti analogo era il modus operandi dell’agente, in particolare, nellacommissione delle violazioni di cui ai capi 2) e 10) del presente procedimento edelle violazioni di cui ai capi b) e c) del precedente procedimento.

Modus che eracaratterizzato, oltre che dalla prospettazione di un male ingiusto, rafforzata dalrichiamo all’appartenenza alla famiglia “[OSCURATO:PERSONA]”, dalla prospettazione allevittime di agire quale intermediario per conto di terze persone pericolose edeterminate e di volersi prodigare in favore delle stesse vittime, in ragione delrapporto di amicizia che lo legava a esse, oltre che dal ricorso all’invenzione difatti di fantasia.Vi era, poi, contiguità temporale tra i fatti contestati ai capi a), b) e c) delprecedente procedimento, che erano stati commessi dal febbraio al marzo del2023, e i fatti di cui ai capi 10) e 11) del presente procedimento, commessi dalnovembre al dicembre 2022.Gli elementi evidenziati costituirebbero «indicatori […] di un preordinatodisegno criminoso che nelle sue linee essenziali è risultato sempre unitario esempre volto all’ottenimento degli stessi esiti».[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che egli utilizzava sempre il medesimo modusoperandi: contattava soggetti con cui aveva un consolidato rapporto di amicizia efaceva ricorso alle informazioni che aveva sugli stessi; li poneva in stato disoggezione «facendo leva su presunti ed inventati “torti” causati dalle personeoffese al clan dei [OSCURATO:PERSONA] o a terze persone che ad esse si erano rivolte»; siproponeva per intervenire in aiuto delle vittime nella veste di intermediario,richiedendo un compenso per tale sua opera.Il ricorrente contesta l’argomentazione di cui al secondo periodo della pag.10 della sentenza impugnata, sull’assunto che, a onta delle conclusioni dellaCorte d’appello di Roma, «vi si afferma che le modalità rimangono sempre lestesse».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen., «per contraddittorietà dellamotivazione, in relazione alla mancata esclusione da tutti i capi d’imputazione[…] dell’aggravante del metodo mafioso».2.2.1.

La Corte d’appello di Roma, nell’argomentare la sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso con riguardo al reato di estorsionecontinuata di cui al capo 1), avrebbe travisato i fatti.Dalla querela che era stata sporta, risulterebbe come l’imputato, perottenere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 3.000,00, «non avesse fattoricorso ad alcun “richiamo alla sua appartenenza al sodalizio criminosofamiliare”».

Al «contrario l’imputato, facendo leva sul fatto che la persona offesasi trovasse in difetto con lui per l’erronea demolizione dell’autovettura dellamadre, […] impiegando toni decisi e ricorrendo a riproduzioni fotografiche idoneea suggestionare fortemente il suo interlocutore nonché alla prospettata minacciadell’intervento di un suo Zio, soggetto che ricopriva un ruolo rilevante all’internodel sodalizio criminoso familiare, riusciva a farsi consegnare dallo stesso lasomma».La Corte d’appello avrebbe inoltre «valorizza[to] considerazioni che possonoritenersi alla stregua di mere congetture sfornite di riscontri», quali leconsiderazioni relative alla superiorità numerica della vittima e dei suoiaccompagnatori rispetto all’imputato e al fatto che la vittima aveva consegnato ildenaro «senza nemmeno discutere “il prezzo”» (quintultima e quartultima rigadella pag. 5 della sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l’evocazione del coinvolgimento del gruppocriminale familiare non emergerebbe né dalla querela né dalle conversazioniintercettate, nelle quali «alcun riferimento veniva fatto circa un presunto ricorsoda parte dell’imputato alla forza intimidatrice costituita dall’appartenenza al clanfamiliare ed alla prospettata minaccia dell’intervento di un suo zio».2.2.2.

La Corte d’appello di Roma avrebbe travisato i fatti anchenell’argomentare la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso con riguardoal reato di tentata estorsione continuata di cui al capo 2).Difetterebbe «alcuna logica argomentazione in ordine alla circostanza,quantomeno “singolare”, relativa al rifiuto opposto dalla vittima alla dazione didenaro».Le risultanze investigative smentirebbero l’esistenza della circostanzaaggravante del metodo mafioso.[OSCURATO:PERSONA] rappresenta che [OSCURATO:PERSONA], che era stato presenteall’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],aveva riferito: di avere detto al [OSCURATO:PERSONA] di non chiedere denaroall’[OSCURATO:PERSONA]; di avere subito compreso l’attività estorsiva posta in essere dalCasamonica e di avere perciò messo in guardia l’[OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il contenuto dei messaggi whatsapp tra il [OSCURATO:PERSONA] e la compagnadell’[OSCURATO:PERSONA] evidenziava una reazione della [OSCURATO:PERSONA] che «nonsoltanto appare in contrasto con il timore reverenziale verso l’estorsore e il suoclan, ma risulta idonea a dimostrare come alcun impiego della metodologiamafiosa vi sia stato», atteso che la [OSCURATO:PERSONA], nei messaggi che indirizzò alCasamonica, «pur nulla intimorita dal suo interlocutore, gli intima di desisteredalle sue richieste di denaro formulate al compagno richieste a cui l’imputatoaderisce» (il ricorrente riproduce gli screenshot dei messaggi che sono riportatialle pagg. 22-23 della sentenza di primo grado).Oltre a tale elemento, sarebbero «incontrovertibili» anche le ulterioricircostanze che l’[OSCURATO:PERSONA]: a) in numerose conversazioni intercettate,affermava apertamente di non credere al presunto gruppo di killer che sarebbestato ingaggiato per ucciderlo e, di conseguenza, di non essere disposto a pagarequanto gli era stato richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare tale evenienza; b)aveva deciso di non dare al [OSCURATO:PERSONA] le somme che questi gli aveva richiesto,«senza che tale decisione potesse avere ripercussioni nei riguardi della personaoffesa».Infine, l’argomentazione della Corte d’appello di Roma secondo cui ilCasamonica aveva deciso di recedere dalle sue richieste per il timore di essereindagato e che i messaggi che aveva scambiato con la persona offesa potesserocostituire elementi a suo carico sarebbe contraddittoria, atteso che sarebbe«illogico ritenere che un soggetto come l’imputato – ritenuto incline alla violenzae che manifestava una pervicace personalità criminale – fosse stato indotto […] adesistere dalle sue richieste estorsive esclusivamente perché spinto da unanalitico calcolo circa la futura utilizzabilità del contenuto dei messaggi scambiaticon la vittima in un procedimento a suo carico»2.2.3.

Il ricorrente conclude che, «[s]ulla scorta di quanto sin qui dedotto edargomentato, risulta dimostrata la carenza e/o contraddittorietà delleargomentazioni addotte nell’impugnata sentenza in ordine al riconoscimentonelle fattispecie delittuose previste nei capi 1, 2, 9, 10, 11 e 12 dell’aggravanteprevista e punita dall’art. 416 bis 1 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si deve preliminarmente osservare che, con nota del 16/06/2026, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha esposto di essere stato nominato dall’imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e ha conseguentemente chiesto il differimento della discussione, ai sensi dell’art.108 cod. proc. pen., per poter prendere adeguata cognizione degli atti delprocedimento ed eventualmente presentare memorie o motivi nuovi.In proposito, si osserva che il termine richiesto non è stato concesso sullascorta del costante indirizzo della Corte di cassazione, al quale il Collegio,condividendolo, intende dare continuità, secondo cui, nel giudizio per cassazione,nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesinell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita laconcessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento deldifensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano – come nelcaso di specie – in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglioin cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramentecartolare (Sez. 3, n. 39164 del 13/11/2025, Aliaj, non massimata, relativa a uncaso di procedimento trattato in pubblica udienza; Sez. 5, n. 2655 del05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647-01; Sez. 1, n. 19784 del10/04/2015, Belforte, Rv. 263459-01; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep.2014, Snopech, Rv. 258266-01).2.

Il primo motivo non è fondato.La Corte di cassazione ha chiarito che l’unicità del disegno criminosorichiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con unascelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose,essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle lorocaratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programmadeliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013,dep. 2014, Hudorovich, Rv. 258862-01, relativa a una fattispecie in cui la Corteha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva escluso lacontinuazione fra reati dello stesso tipo – furti in abitazione – commessi adistanza di un breve lasso temporale, 21 giorni in un caso e 10 in un altro).Successivamente, con la sentenza “Gargiulo”, le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno precisato che il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074-01).L’unicità del disegno criminoso presuppone quindi l’anticipata e unitariaideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reonella loro specificità (Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, Francini, Rv. 234980-01).Da quanto si è detto, discende anche che il problema della sussistenza o nodella medesimezza del disegno criminoso si risolve in una quaestio facti, la cuisoluzione è rimessa, di volta in volta, all’apprezzamento del giudice di merito(Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797-01), insindacabile in sededi legittimità, quando il convincimento del suddetto giudice sia sorretto da unamotivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1,n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F., Rv. 289635-01).Nel caso in esame, la Corte d’appello di Roma ha valorizzato, nel sensodell’esclusione del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e quelli per iquali il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in via definitiva in esito alprocedimento n. 9172/23: a) la mancanza di contiguità temporale delle violazionidi cui ai capi 1) e 2) del presente procedimento, commessi a cavallo tra il 2019 eil 2020, e la violazione di cui al capo B) del precedente procedimento, commessail 09/03/2023, nonché, salvo che per la frazione costituita dal riferimento allo«zio» che attendeva in macchina per riscuotere la somma (frazione che si eraripetuta sia nel capo 2 del presente procedimento sia nel capo B del precedenteprocedimento), la diversità delle concrete modalità delle condotte; b) lamancanza di contiguità temporale delle violazioni di cui ai capi 1) e 2) delpresente procedimento, commessi a cavallo tra il 2019 e il 2020, e la violazionedi cui al capo C) del precedente procedimento, commessa tra la fine di febbraio egli inizi di marzo 2023, nonché la diversità delle concrete modalità dellecondotte; c) la diversità della violazione di cui al capo 10) del presenteprocedimento rispetto a quelle di cui al precedente procedimento con riguardo,oltre che alla persona offesa, alle ragioni addotte a sostegno della pretesa illecitae alle modalità di realizzazione della minaccia.La Corte d’appello di Roma si deve pertanto ritenere essersi conformata aisopra rammentati principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione,dovendosi precisare, con riguardo alle doglianze del ricorrente, che perché siabbia reato continuato non è sufficiente un generico piano di attivitàdelinquenziale ma occorre che tutte le azioni (o omissioni) siano comprese, findal primo momento e nei loro elementi essenziali e individualizzanti,nell’originario disegno criminoso, al fine di evitare che il meccanismosanzionatorio previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione di reati.Come è stato efficacemente scritto nella citata Sez. 1, n. 10939 del18/12/2025, dep. 2026, F., «l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto,nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori [della medesimezza del disegno criminoso], iquali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Il riscontro della serie dielementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – seriepotenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità,quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991,Livieri, Rv. 187740)».Tale situazione ricorre senz’altro nel caso in esame, nel quale la Corted’appello di Roma ha adeguatamente e congruamente esposto, senza incorrerené in vizi logici né in travisamenti del fatto, le ragioni per le quali ha ritenuto chei reati sub iudice e quelli di cui al procedimento n. 9172/23 non si potesseroreputare sorretti da un’unica deliberazione originaria.3.

Il secondo motivo non è fondato con riferimento ai reati di cui ai capi 1) e2) e non è consentito con riguardo agli ulteriori reati di cui ai capi 9), 10), 11) e12).3.1.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanzaaggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, attualmente prevista dall’art.416.bis.1, comma 1, cod. pen., ha la funzione di reprimere il “metododelinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura e alla natura del delittorispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità dellacondotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n.22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01).Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, ènecessario l’effettivo ricorso, nell’occasione delittuosa contestata, al “metodomafioso”, i l quale deve essersi concretizzato in un comportamentooggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolarecoartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può esseredesunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall’agente)(Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01; Sez. 6, n. 28017del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007,Mauro, Rv. 236628-01).

Cioè quella coartazione ben più penetrante energica edefficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo disodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del31/03/1998, Parreca, Rv. 211178-01).Peraltro, l’aggravante è ritenuta configurabile anche in presenza dell’utilizzodi un messaggio intimidatorio “silente”, cioè privo di un’esplicita richiesta,qualora l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da renderesuperfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specificicomportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, DiCaprio, Rv. 277182-01; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv.272884-01, in tema di estorsione; Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv.263570-01; Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760-01).L’aggravante de quo è configurabile nel caso di condotte che presentano unnesso eziologico immediato rispetto all’azione criminosa, in quanto logicamentefunzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendopertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell’azione o dalla meraostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione)(Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barbra, Rv. 273365-01).La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanzaaggravante del metodo mafioso: è configurabile anche a carico di un soggettoche non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nellacommissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale darichiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunementeritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n.38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia statadimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendosufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilitàdel soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincoloassociativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n.16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 26352 5-01).3.2.

Con riferimento ai reati di cui ai capi 1) e 2), entrambi commessi aidanni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma ha argomentato come,tenuto anche conto della pregressa e risalente conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e lostesso [OSCURATO:PERSONA] – il quale pertanto ben sapeva chi fossero il [OSCURATO:PERSONA] e ilclan “[OSCURATO:PERSONA]” –, l’avvalimento, da parte dell’imputato, nella commissionedei suddetti reati di cui ai capi 1) e 2), della coartazione psicologica derivante dalfatto di avere alle spalle il menzionato clan era reso palese: 1) quantoall’estorsione di cui al capo 1), dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], senza dover ricorrerealla violenza e presentandosi da solo anche ad incontri ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] sipresentava accompagnato da altri soggetti, aveva senz’altro ottenuto laconsegna della somma che aveva richiesto alla persona offesa senza neppureche questa avesse cercato di discuterne l’entità; 2) quanto alla tentataestorsione di cui al capo 2), dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto un espressoriferimento al fatto che c’era un suo «zio» che lo aspettava in macchina e che erastato incaricato dal clan di riscuotere la somma, parte della quale sarebbe statadestinata all’assistenza dei loro carcerati.Tale motivazione del fatto che le minacce del [OSCURATO:PERSONA] erano state postein essere in modo da richiamare alla mente dell’[OSCURATO:PERSONA] la forza intimidatricedel clan “[OSCURATO:PERSONA]” appare senz’altro rispettosa dei principi che si sonoricordati al punto

3.1. e del tutto coerente e priva di illogicità, come pure ditravisamenti dei fatti, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità.A proposito di quelle che sono state prospettate dal ricorrente, si devecomunque osservare che: a) la coraggiosa reazione della compagnadell’[OSCURATO:PERSONA] non esclude la circostanza aggravante, atteso chela sussistenza della stessa non dipende dalla reazione della vittima ma dalleobiettive modalità della condotta; b) lo stesso è a dirsi con riguardo al fatto chel’[OSCURATO:PERSONA], alla fine, non pagò le somme oggetto della tentata estorsione di cuial capo 2); c) contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, laconsapevolezza dell’indagato di poter essere sottoposto a indagini e la suaconseguente cautela nel parlare al telefono emergono chiaramente dal contenutodi due messaggi che sono testualmente riportati dalla Corte d’appello di Romanel primo paragrafo della pag. 7 della sentenza impugnata.3.3.

Con riguardo agli ulteriori reati di cui ai capi 9), 10), 11) e 12), ilmotivo non è consentito perché è del tutto generico.Il ricorrente non ha infatti formulato alcuna specifica considerazione conriguardo alle ragioni per le quali l’aggravante in contestazione sarebbe stataillegittimamente ritenuta in relazione ai suddetti singoli specifici reati.4.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d’appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FlaviaAlemi, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo ladiscussione, nel corso della quale si è soffermato sul primo motivo di ricorso, si èriportato allo stesso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 05/03/2026, la Corte d’appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del 11/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Roma, esclusal’aggravante del metodo mafioso con riferimento ai reati di truffa di cui ai capi3), 4), 5), 6), 7) e 8), rideterminava in cinque anni e dieci mesi di reclusione ed€ 3.780,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificatidal vincolo della continuazione – per i quali confermava la condanna delCasamonica – di:1) estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ai danni diDamiano [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1);2) tentata estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso sempre aidanni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2);3) truffa continuata e aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerandonella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] cui al capo 3),4) truffa aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nella personaoffesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di SimoneProtani di cui al capo 4);5) truffa continuata e aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerandonella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di Valerio6) truffa aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nella personaoffesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui alcapo 6);7) tentata truffa aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nellapersona offesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 7);8) tentata truffa aggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nellapersona offesa il timore di un pericolo immaginario) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] cui al capo 8);9) tentata estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ai danni di10) tentata estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ai dannidi [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 11);11) usura continuata e pluriaggravata dal metodo mafioso e dall’averecommesso il fatto nei confronti di soggetto che svolgeva attività professionale aidanni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 12).2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Roma,ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 81 cod. pen., con riguardo al diniego del riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e i tre reatidi estorsione aggravata dal metodo mafioso per i quali egli è stato condannato invia definitiva in esito al procedimento n. 9172/23.La motivazione sarebbe contraddittoria là dove la Corte d’appello di Romaafferma la sussistenza anche nelle fattispecie estorsive di cui al presenteprocesso della circostanza aggravante del metodo mafioso, così «rinvenendoimplicitamente la sussistenza di un medesimo modus operandi da partedell’imputato».La Corte d’appello, inoltre: avrebbe valorizzato la diversità della personaoffesa dai reati, elemento che non rientra tra gli indici che possano escludere lamedesimezza del disegno criminoso; avrebbe contraddittoriamente sia affermatosia negato la significatività dell’elemento della medesimezza del contestoterritoriale di commissione delle violazioni.A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tutte le condotte che glisono state attribuite in esito ai due processi sono state commesse nellamedesima zona est della città di Roma, nei confronti di soggetti che abitavano olavoravano in luoghi limitrofi alla stessa zona, nella quale il clan “[OSCURATO:PERSONA]”esercitava la sua maggiore influenza.Erano, inoltre, analoghi sia la tipologia dei reati sia il bene giuridico violato.Parimenti analogo era il modus operandi dell’agente, in particolare, nellacommissione delle violazioni di cui ai capi 2) e 10) del presente procedimento edelle violazioni di cui ai capi b) e c) del precedente procedimento. Modus che eracaratterizzato, oltre che dalla prospettazione di un male ingiusto, rafforzata dalrichiamo all’appartenenza alla famiglia “[OSCURATO:PERSONA]”, dalla prospettazione allevittime di agire quale intermediario per conto di terze persone pericolose edeterminate e di volersi prodigare in favore delle stesse vittime, in ragione delrapporto di amicizia che lo legava a esse, oltre che dal ricorso all’invenzione difatti di fantasia.Vi era, poi, contiguità temporale tra i fatti contestati ai capi a), b) e c) delprecedente procedimento, che erano stati commessi dal febbraio al marzo del2023, e i fatti di cui ai capi 10) e 11) del presente procedimento, commessi dalnovembre al dicembre 2022.Gli elementi evidenziati costituirebbero «indicatori […] di un preordinatodisegno criminoso che nelle sue linee essenziali è risultato sempre unitario esempre volto all’ottenimento degli stessi esiti».[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che egli utilizzava sempre il medesimo modusoperandi: contattava soggetti con cui aveva un consolidato rapporto di amicizia efaceva ricorso alle informazioni che aveva sugli stessi; li poneva in stato disoggezione «facendo leva su presunti ed inventati “torti” causati dalle personeoffese al clan dei [OSCURATO:PERSONA] o a terze persone che ad esse si erano rivolte»; siproponeva per intervenire in aiuto delle vittime nella veste di intermediario,richiedendo un compenso per tale sua opera.Il ricorrente contesta l’argomentazione di cui al secondo periodo della pag.10 della sentenza impugnata, sull’assunto che, a onta delle conclusioni dellaCorte d’appello di Roma, «vi si afferma che le modalità rimangono sempre lestesse».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen., «per contraddittorietà dellamotivazione, in relazione alla mancata esclusione da tutti i capi d’imputazione[…] dell’aggravante del metodo mafioso».2.2.1. La Corte d’appello di Roma, nell’argomentare la sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso con riguardo al reato di estorsionecontinuata di cui al capo 1), avrebbe travisato i fatti.Dalla querela che era stata sporta, risulterebbe come l’imputato, perottenere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 3.000,00, «non avesse fattoricorso ad alcun “richiamo alla sua appartenenza al sodalizio criminosofamiliare”». Al «contrario l’imputato, facendo leva sul fatto che la persona offesasi trovasse in difetto con lui per l’erronea demolizione dell’autovettura dellamadre, […] impiegando toni decisi e ricorrendo a riproduzioni fotografiche idoneea suggestionare fortemente il suo interlocutore nonché alla prospettata minacciadell’intervento di un suo Zio, soggetto che ricopriva un ruolo rilevante all’internodel sodalizio criminoso familiare, riusciva a farsi consegnare dallo stesso lasomma».La Corte d’appello avrebbe inoltre «valorizza[to] considerazioni che possonoritenersi alla stregua di mere congetture sfornite di riscontri», quali leconsiderazioni relative alla superiorità numerica della vittima e dei suoiaccompagnatori rispetto all’imputato e al fatto che la vittima aveva consegnato ildenaro «senza nemmeno discutere “il prezzo”» (quintultima e quartultima rigadella pag. 5 della sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l’evocazione del coinvolgimento del gruppocriminale familiare non emergerebbe né dalla querela né dalle conversazioniintercettate, nelle quali «alcun riferimento veniva fatto circa un presunto ricorsoda parte dell’imputato alla forza intimidatrice costituita dall’appartenenza al clanfamiliare ed alla prospettata minaccia dell’intervento di un suo zio».2.2.2. La Corte d’appello di Roma avrebbe travisato i fatti anchenell’argomentare la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso con riguardoal reato di tentata estorsione continuata di cui al capo 2).Difetterebbe «alcuna logica argomentazione in ordine alla circostanza,quantomeno “singolare”, relativa al rifiuto opposto dalla vittima alla dazione didenaro».Le risultanze investigative smentirebbero l’esistenza della circostanzaaggravante del metodo mafioso.[OSCURATO:PERSONA] rappresenta che [OSCURATO:PERSONA], che era stato presenteall’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],aveva riferito: di avere detto al [OSCURATO:PERSONA] di non chiedere denaroall’[OSCURATO:PERSONA]; di avere subito compreso l’attività estorsiva posta in essere dalCasamonica e di avere perciò messo in guardia l’[OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il contenuto dei messaggi whatsapp tra il [OSCURATO:PERSONA] e la compagnadell’[OSCURATO:PERSONA] evidenziava una reazione della [OSCURATO:PERSONA] che «nonsoltanto appare in contrasto con il timore reverenziale verso l’estorsore e il suoclan, ma risulta idonea a dimostrare come alcun impiego della metodologiamafiosa vi sia stato», atteso che la [OSCURATO:PERSONA], nei messaggi che indirizzò alCasamonica, «pur nulla intimorita dal suo interlocutore, gli intima di desisteredalle sue richieste di denaro formulate al compagno richieste a cui l’imputatoaderisce» (il ricorrente riproduce gli screenshot dei messaggi che sono riportatialle pagg. 22-23 della sentenza di primo grado).Oltre a tale elemento, sarebbero «incontrovertibili» anche le ulterioricircostanze che l’[OSCURATO:PERSONA]: a) in numerose conversazioni intercettate,affermava apertamente di non credere al presunto gruppo di killer che sarebbestato ingaggiato per ucciderlo e, di conseguenza, di non essere disposto a pagarequanto gli era stato richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare tale evenienza; b)aveva deciso di non dare al [OSCURATO:PERSONA] le somme che questi gli aveva richiesto,«senza che tale decisione potesse avere ripercussioni nei riguardi della personaoffesa».Infine, l’argomentazione della Corte d’appello di Roma secondo cui ilCasamonica aveva deciso di recedere dalle sue richieste per il timore di essereindagato e che i messaggi che aveva scambiato con la persona offesa potesserocostituire elementi a suo carico sarebbe contraddittoria, atteso che sarebbe«illogico ritenere che un soggetto come l’imputato – ritenuto incline alla violenzae che manifestava una pervicace personalità criminale – fosse stato indotto […] adesistere dalle sue richieste estorsive esclusivamente perché spinto da unanalitico calcolo circa la futura utilizzabilità del contenuto dei messaggi scambiaticon la vittima in un procedimento a suo carico»2.2.3. Il ricorrente conclude che, «[s]ulla scorta di quanto sin qui dedotto edargomentato, risulta dimostrata la carenza e/o contraddittorietà delleargomentazioni addotte nell’impugnata sentenza in ordine al riconoscimentonelle fattispecie delittuose previste nei capi 1, 2, 9, 10, 11 e 12 dell’aggravanteprevista e punita dall’art. 416 bis 1 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si deve preliminarmente osservare che, con nota del 16/06/2026, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha esposto di essere stato nominato dall’imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e ha conseguentemente chiesto il differimento della discussione, ai sensi dell’art.108 cod. proc. pen., per poter prendere adeguata cognizione degli atti delprocedimento ed eventualmente presentare memorie o motivi nuovi.In proposito, si osserva che il termine richiesto non è stato concesso sullascorta del costante indirizzo della Corte di cassazione, al quale il Collegio,condividendolo, intende dare continuità, secondo cui, nel giudizio per cassazione,nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesinell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita laconcessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento deldifensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano – come nelcaso di specie – in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglioin cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramentecartolare (Sez. 3, n. 39164 del 13/11/2025, Aliaj, non massimata, relativa a uncaso di procedimento trattato in pubblica udienza; Sez. 5, n. 2655 del05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647-01; Sez. 1, n. 19784 del10/04/2015, Belforte, Rv. 263459-01; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep.2014, Snopech, Rv. 258266-01).2. Il primo motivo non è fondato.La Corte di cassazione ha chiarito che l’unicità del disegno criminosorichiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con unascelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose,essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle lorocaratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programmadeliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013,dep. 2014, Hudorovich, Rv. 258862-01, relativa a una fattispecie in cui la Corteha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva escluso lacontinuazione fra reati dello stesso tipo – furti in abitazione – commessi adistanza di un breve lasso temporale, 21 giorni in un caso e 10 in un altro).Successivamente, con la sentenza “Gargiulo”, le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno precisato che il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074-01).L’unicità del disegno criminoso presuppone quindi l’anticipata e unitariaideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reonella loro specificità (Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, Francini, Rv. 234980-01).Da quanto si è detto, discende anche che il problema della sussistenza o nodella medesimezza del disegno criminoso si risolve in una quaestio facti, la cuisoluzione è rimessa, di volta in volta, all’apprezzamento del giudice di merito(Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797-01), insindacabile in sededi legittimità, quando il convincimento del suddetto giudice sia sorretto da unamotivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1,n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F., Rv. 289635-01).Nel caso in esame, la Corte d’appello di Roma ha valorizzato, nel sensodell’esclusione del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e quelli per iquali il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in via definitiva in esito alprocedimento n. 9172/23: a) la mancanza di contiguità temporale delle violazionidi cui ai capi 1) e 2) del presente procedimento, commessi a cavallo tra il 2019 eil 2020, e la violazione di cui al capo B) del precedente procedimento, commessail 09/03/2023, nonché, salvo che per la frazione costituita dal riferimento allo«zio» che attendeva in macchina per riscuotere la somma (frazione che si eraripetuta sia nel capo 2 del presente procedimento sia nel capo B del precedenteprocedimento), la diversità delle concrete modalità delle condotte; b) lamancanza di contiguità temporale delle violazioni di cui ai capi 1) e 2) delpresente procedimento, commessi a cavallo tra il 2019 e il 2020, e la violazionedi cui al capo C) del precedente procedimento, commessa tra la fine di febbraio egli inizi di marzo 2023, nonché la diversità delle concrete modalità dellecondotte; c) la diversità della violazione di cui al capo 10) del presenteprocedimento rispetto a quelle di cui al precedente procedimento con riguardo,oltre che alla persona offesa, alle ragioni addotte a sostegno della pretesa illecitae alle modalità di realizzazione della minaccia.La Corte d’appello di Roma si deve pertanto ritenere essersi conformata aisopra rammentati principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione,dovendosi precisare, con riguardo alle doglianze del ricorrente, che perché siabbia reato continuato non è sufficiente un generico piano di attivitàdelinquenziale ma occorre che tutte le azioni (o omissioni) siano comprese, findal primo momento e nei loro elementi essenziali e individualizzanti,nell’originario disegno criminoso, al fine di evitare che il meccanismosanzionatorio previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione di reati.Come è stato efficacemente scritto nella citata Sez. 1, n. 10939 del18/12/2025, dep. 2026, F., «l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto,nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori [della medesimezza del disegno criminoso], iquali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Il riscontro della serie dielementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – seriepotenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità,quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991,Livieri, Rv. 187740)».Tale situazione ricorre senz’altro nel caso in esame, nel quale la Corted’appello di Roma ha adeguatamente e congruamente esposto, senza incorrerené in vizi logici né in travisamenti del fatto, le ragioni per le quali ha ritenuto chei reati sub iudice e quelli di cui al procedimento n. 9172/23 non si potesseroreputare sorretti da un’unica deliberazione originaria.3. Il secondo motivo non è fondato con riferimento ai reati di cui ai capi 1) e2) e non è consentito con riguardo agli ulteriori reati di cui ai capi 9), 10), 11) e12).3.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanzaaggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, attualmente prevista dall’art.416.bis.1, comma 1, cod. pen., ha la funzione di reprimere il “metododelinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura e alla natura del delittorispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità dellacondotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n.22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01).Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, ènecessario l’effettivo ricorso, nell’occasione delittuosa contestata, al “metodomafioso”, i l quale deve essersi concretizzato in un comportamentooggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolarecoartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può esseredesunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall’agente)(Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01; Sez. 6, n. 28017del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007,Mauro, Rv. 236628-01). Cioè quella coartazione ben più penetrante energica edefficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo disodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del31/03/1998, Parreca, Rv. 211178-01).Peraltro, l’aggravante è ritenuta configurabile anche in presenza dell’utilizzodi un messaggio intimidatorio “silente”, cioè privo di un’esplicita richiesta,qualora l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da renderesuperfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specificicomportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, DiCaprio, Rv. 277182-01; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv.272884-01, in tema di estorsione; Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv.263570-01; Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760-01).L’aggravante de quo è configurabile nel caso di condotte che presentano unnesso eziologico immediato rispetto all’azione criminosa, in quanto logicamentefunzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendopertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell’azione o dalla meraostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione)(Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barbra, Rv. 273365-01).La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanzaaggravante del metodo mafioso: è configurabile anche a carico di un soggettoche non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nellacommissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale darichiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunementeritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n.38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia statadimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendosufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilitàdel soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincoloassociativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n.16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 26352 5-01).3.2. Con riferimento ai reati di cui ai capi 1) e 2), entrambi commessi aidanni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma ha argomentato come,tenuto anche conto della pregressa e risalente conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e lostesso [OSCURATO:PERSONA] – il quale pertanto ben sapeva chi fossero il [OSCURATO:PERSONA] e ilclan “[OSCURATO:PERSONA]” –, l’avvalimento, da parte dell’imputato, nella commissionedei suddetti reati di cui ai capi 1) e 2), della coartazione psicologica derivante dalfatto di avere alle spalle il menzionato clan era reso palese: 1) quantoall’estorsione di cui al capo 1), dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], senza dover ricorrerealla violenza e presentandosi da solo anche ad incontri ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] sipresentava accompagnato da altri soggetti, aveva senz’altro ottenuto laconsegna della somma che aveva richiesto alla persona offesa senza neppureche questa avesse cercato di discuterne l’entità; 2) quanto alla tentataestorsione di cui al capo 2), dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto un espressoriferimento al fatto che c’era un suo «zio» che lo aspettava in macchina e che erastato incaricato dal clan di riscuotere la somma, parte della quale sarebbe statadestinata all’assistenza dei loro carcerati.Tale motivazione del fatto che le minacce del [OSCURATO:PERSONA] erano state postein essere in modo da richiamare alla mente dell’[OSCURATO:PERSONA] la forza intimidatricedel clan “[OSCURATO:PERSONA]” appare senz’altro rispettosa dei principi che si sonoricordati al punto 3.1. e del tutto coerente e priva di illogicità, come pure ditravisamenti dei fatti, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità.A proposito di quelle che sono state prospettate dal ricorrente, si devecomunque osservare che: a) la coraggiosa reazione della compagnadell’[OSCURATO:PERSONA] non esclude la circostanza aggravante, atteso chela sussistenza della stessa non dipende dalla reazione della vittima ma dalleobiettive modalità della condotta; b) lo stesso è a dirsi con riguardo al fatto chel’[OSCURATO:PERSONA], alla fine, non pagò le somme oggetto della tentata estorsione di cuial capo 2); c) contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, laconsapevolezza dell’indagato di poter essere sottoposto a indagini e la suaconseguente cautela nel parlare al telefono emergono chiaramente dal contenutodi due messaggi che sono testualmente riportati dalla Corte d’appello di Romanel primo paragrafo della pag. 7 della sentenza impugnata.3.3. Con riguardo agli ulteriori reati di cui ai capi 9), 10), 11) e 12), ilmotivo non è consentito perché è del tutto generico.Il ricorrente non ha infatti formulato alcuna specifica considerazione conriguardo alle ragioni per le quali l’aggravante in contestazione sarebbe stataillegittimamente ritenuta in relazione ai suddetti singoli specifici reati.4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25121/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris