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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 01250/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 23 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di tentata truffa e di falso materiale in atto pubblico, commessi in Salerno il 16 giugno 2014; - considerato che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità per il delitto di falso materiale, è manifestamente infondato, posto che il diritto vivente, con la sentenza a Sezioni Unite n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale"; situazione, quest'ultima, verificatasi nel caso concreto e di cui la Corte territoriale ha dato puntualmente conto evidenziando come il bollettino meglio descritto al capo 2) dell'imputazione fosse stato presentato non già quale mera copia, bensì come originale, così risultando integrato il reato in contestazione, senza che con tale argomentazione il ricorso si sia criticamente confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 23 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di tentata truffa e di falso materiale in atto pubblico, commessi in Salerno il 16 giugno 2014; - considerato che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità per il delitto di falso materiale, è manifestamente infondato, posto che il diritto vivente, con la sentenza a Sezioni Unite n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale"; situazione, quest'ultima, verificatasi nel caso concreto e di cui la Corte territoriale ha dato puntualmente conto evidenziando come il bollettino meglio descritto al capo 2) dell'imputazione fosse stato presentato non già quale mera copia, bensì come originale, così risultando integrato il reato in contestazione, senza che con tale argomentazione il ricorso si sia criticamente confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]