CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale Alfano era stato condannato per il reato di cui all'art. 642 cod.pen.. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente, premesso che Alfano era stato condannato per avere concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella materiale falsificazione di un certificato medico al fine di ottenere il risarcimento del danno dalla compagnia di assicurazioni, e che nell'atto di appello si era evidenziato che il primo giudice non aveva indicato sulla base di quali elementi aveva ritenuto che Alfano avesse concorso nella falsificazione e che il sinistro denunciato non fosse avvenuto, lamenta che la Corte di appello aveva dichiarato l'appello inammissibile in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emerso che gli imputati avevano falsamente affermato al personale della Compagnia assicurativa dì non conoscersi, quando il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla base della falsificazione del certificato e della denuncia del sinistro, e non per la falsa affermazione di cui sopra, per cui la difesa non era tenuta ad alcuna critica specifica sul punto Pertanto, prosegue il difensore, il motivo di appello con cui si era chiesta l'assoluzione dell'imputato era certamente specifico e si confrontava, criticandole, con le ragioni poste a base della penale responsabilità dell'imputato 1.2 Il difensore osserva inoltre che con il secondo motivo di appello, la difesa aveva chiesto sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen., commesso il 2 settembre 2006, quando l'imputato aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia, ma che sul punto nulla aveva detto la Corte di appello. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve premettere che, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte, "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato." (Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822)). Nel caso in esame, a fronte della censura contenuta nel secondo motivo dell'atto di appello secondo il quale il reato di cui all'art. 642 cod.pen. doveva ritenersi prescritto, nessuna risposta è stata fornita dalla Corte di appello, che si è limitata ad evidenziare che l'appello non si confrontava con il fatto che la prova della consapevolezza di Alfano delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di avere subito lesioni ulteriori e diverse era stata desunta dal fatto che gli imputati avevano dichiarato di non conoscersi, mentre invece erano affini avendo Alfano sposato la sorella di [OSCURATO:PERSONA], ma nulla ha detto sulla eccepita prescrizione. L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata per mancanza di motivazione sul motivo di appello relativo alla prescrizione, che non poteva ritenersi generico, posto che era stato fatto espresso riferimento alla data del commesso reato (indicata correttamente, per quanto si dirà oltre) ed al conseguente termine di prescrizione. Poiché il reato di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni subite si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice (vedi Sez. 2, Sentenza n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 - 01), essendo tale ricezione avvenuta il 22 settembre 2006, il termine di prescrizione di sette anni e mezzo (ex art. 157 e 161 cod,pen.) è da individuare nel 22 marzo 2014, data successiva alla sentenza di primo grado. Dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen., questa Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili in quanto, come precisato da Corte Cost. n. 182/2021, l'imputato ha diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile ha diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria; nella motivazione della citata sentenza, la Suprema Consulta ha precisato che "il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto." Ciò premesso, la sentenza di primo grado aveva motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali sulla sussistenza del fatto addebitato al ricorrente, il cui atto di appello sul punto era estremamente generico, con conseguente corretta declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di appello. Pertanto, devono essere confermate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, intervenuta prima del maturarsi della prescrizione; diverso sarebbe stato il caso in cui il termine di prescrizione fosse maturato prima della sentenza di primo grado, posto che quando il giudice di appello accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute: in tal caso, infatti, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna (cfr.Sez.4, Sentenza n. 27393 del 22/03/2018, PC in proc. Fasolino e altri, Rv. 273726 - 01) P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il reato di cui all'art. 642 c.p. è estinto per prescrizione e conferma le statuizioni civili. Così deciso il 05/05/2022 Il consigliere