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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13290/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 11.9.2019 in ordine al reato di invasione arbitraria di edificio pubblico. 2.

Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

La censura riguardante la violazione di legge, in relazione al mancato accertamento dell'elemento psicologico del reato contestato, è generica poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato i dati obiettivi in forza dei quali doveva ritenersi chiara e agevole la rappresentazione, da parte del ricorrente, dell'altruità del bene immobile che aveva occupato arbitrariamente, con l'evidente finalità di trarne il profitto derivante dall'utilizzazione dell'immobile senza la necessaria autorizzazione da parte dell'ente proprietario.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], nte [OSCURATO:PERSONA])-paola Luci- [OSCURATO:PERSONA]!..I.ERIA - 7 Afi 5R 2022 „

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 11.9.2019 in ordine al reato di invasione arbitraria di edificio pubblico. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. La censura riguardante la violazione di legge, in relazione al mancato accertamento dell'elemento psicologico del reato contestato, è generica poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato i dati obiettivi in forza dei quali doveva ritenersi chiara e agevole la rappresentazione, da parte del ricorrente, dell'altruità del bene immobile che aveva occupato arbitrariamente, con l'evidente finalità di trarne il profitto derivante dall'utilizzazione dell'immobile senza la necessaria autorizzazione da parte dell'ente proprietario. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], nte [OSCURATO:PERSONA])-paola Luci- [OSCURATO:PERSONA]!..I.ERIA - 7 Afi 5R 2022 „
Sentenza Cassazione n. 13290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris