Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 19602/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 21267-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 402/04/2021della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, depositata il 2 . 0 2 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito di avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate, relativamente all’anno 2012, rettificò i ricavi dichiarati da [OSCURATO:PERSONA] con applicazionedegli studi di settore, la contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Crotone per contestare la pretesa erariale.

Notifica –Data di spedizione dell’atto –Prova –Elenco delle raccomandate –Timbro postale -Sufficienza RGN 21267/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 1734/01/2018 il giudice provinciale accolse le ragioni della ricorrente, annullando l’atto impositivo.

L’appello dell’Agenzia delle entrate fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n. 402/04/2021.

Nell’assenza della costituzione della contribuente, il giudice regionale ha rilevato la tardività della notificazione dell’appello, la cui spedizione risultava da un elenco delle raccomandate depositato dall’Agenzia delle finanze presso l’ufficio postale, sul quale era apposto il timbro postale di spedizione (portante la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ultimo giorno utile), che tuttavia è stato ritenuto insufficiente, in assenza della “indicazione e della sottoscrizione del referente dell’accettazione delle Poste italiane.

Per la cassazione della sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, nonostante le risulti ritualmente notificato il ricorso.

Nell’adunanza camerale del 28febbraio 202 4 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 53, comma 2, e 22, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 156 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso che il documento prodotto dall’Agenzia delle entrate, a riscontro della tempestiva notificazione dell’atto d’impugnazione, non era sufficiente a dare prova della data di spedizione del plico raccomandato contenente l’atto di impugnazione.

Il motivo è fondato.

Premesso che la tempestività del ricorso per il notificante, che utilizzi il sistema postale, è identificata nel momento in cui il plico raccomandato viene depositato presso l’ufficio postale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito innanzitutto che nel processo tributario il ricorso o l 'appello sono inammissibili quando, al momento della costituzione, non sia stata depositatala ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con RGN 21267/2021 Consigliere rel.

Federici stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario(Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879; cfr. anche 11 ottobre 2022, n. 24726).

Si è anche affermato che nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello a mezzo posta è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam(Cass., 19 luglio 2019, n. 19547, in forza del cui principio è stata annullatala decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello, in quanto mancava il deposit o della ricevuta di spedizione del ricorso , ma risultava la copia conforme dell'elenco dei pieghi raccomandati, recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, fattispecie esattamente sovrapponibile a quellaora esaminata; cfr. anche 4 giugno 2018, n. 14163). [OSCURATO:PERSONA] regionale, nel decidere della inammissibilità dell’appello perché tardivo, ha errato perché non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte.

La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, perché, oltre a liquidare le spese processuali del presente giudizio, provveda all’esame dell’appello.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 21267-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 402/04/2021della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, depositata il 2 . 0 2 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito di avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate, relativamente all’anno 2012, rettificò i ricavi dichiarati da [OSCURATO:PERSONA] con applicazionedegli studi di settore, la contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Crotone per contestare la pretesa erariale. Notifica –Data di spedizione dell’atto –Prova –Elenco delle raccomandate –Timbro postale -Sufficienza RGN 21267/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 1734/01/2018 il giudice provinciale accolse le ragioni della ricorrente, annullando l’atto impositivo. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n. 402/04/2021. Nell’assenza della costituzione della contribuente, il giudice regionale ha rilevato la tardività della notificazione dell’appello, la cui spedizione risultava da un elenco delle raccomandate depositato dall’Agenzia delle finanze presso l’ufficio postale, sul quale era apposto il timbro postale di spedizione (portante la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ultimo giorno utile), che tuttavia è stato ritenuto insufficiente, in assenza della “indicazione e della sottoscrizione del referente dell’accettazione delle Poste italiane. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, nonostante le risulti ritualmente notificato il ricorso. Nell’adunanza camerale del 28febbraio 202 4 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 53, comma 2, e 22, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 156 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso che il documento prodotto dall’Agenzia delle entrate, a riscontro della tempestiva notificazione dell’atto d’impugnazione, non era sufficiente a dare prova della data di spedizione del plico raccomandato contenente l’atto di impugnazione. Il motivo è fondato. Premesso che la tempestività del ricorso per il notificante, che utilizzi il sistema postale, è identificata nel momento in cui il plico raccomandato viene depositato presso l’ufficio postale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito innanzitutto che nel processo tributario il ricorso o l 'appello sono inammissibili quando, al momento della costituzione, non sia stata depositatala ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con RGN 21267/2021 Consigliere rel. Federici stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario(Cass., 27 ottobre 2022, n. 31879; cfr. anche 11 ottobre 2022, n. 24726). Si è anche affermato che nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello a mezzo posta è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam(Cass., 19 luglio 2019, n. 19547, in forza del cui principio è stata annullatala decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello, in quanto mancava il deposit o della ricevuta di spedizione del ricorso , ma risultava la copia conforme dell'elenco dei pieghi raccomandati, recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, fattispecie esattamente sovrapponibile a quellaora esaminata; cfr. anche 4 giugno 2018, n. 14163). [OSCURATO:PERSONA] regionale, nel decidere della inammissibilità dell’appello perché tardivo, ha errato perché non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte. La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, perché, oltre a liquidare le spese processuali del presente giudizio, provveda all’esame dell’appello. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione
Sentenza Cassazione n. 19602/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris