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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11140/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20441 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20441del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78A13 H501S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75R14 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Errico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P07 A662P) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8940/2021, pubblicata in data 24 maggio 20 21 (e che si as- sume notificata in data 25 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 20441/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso neisuoi confronti dal [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale era altresì intervenuta l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Sull’opposizione è stata dichiarata cessata la materia del con- tenderedal Tribunale di Roma, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali, in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale.

Ricorre il Bodini, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c..

Il ricorrente stesso dichiara che la sentenza impugnata, pubbli- cata in data 24 maggio 2021, gli sarebbe stata notificata in data 25 maggio 2021, a mezzo P.E.C..

Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data lunedì 26 luglio 2021, ha peraltro prodotto la sola copia del provvedi- mento impugnato, con allegata la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notificazione dello stesso.

Ric. n. 20441/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessantagiorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (i quali scade- vano venerdì 23 luglio 2021)e la relazione di notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente prodotta neanche dall’unica controparte costituita e non è comunque rinvenibile nel fascicolo.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) dicui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei Ric. n. 20441/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20441 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20441del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78A13 H501S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75R14 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Errico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P07 A662P) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8940/2021, pubblicata in data 24 maggio 20 21 (e che si as- sume notificata in data 25 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 20441/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso neisuoi confronti dal [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale era altresì intervenuta l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Sull’opposizione è stata dichiarata cessata la materia del con- tenderedal Tribunale di Roma, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali, in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale. Ricorre il Bodini, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. Il ricorrente stesso dichiara che la sentenza impugnata, pubbli- cata in data 24 maggio 2021, gli sarebbe stata notificata in data 25 maggio 2021, a mezzo P.E.C.. Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data lunedì 26 luglio 2021, ha peraltro prodotto la sola copia del provvedi- mento impugnato, con allegata la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notificazione dello stesso. Ric. n. 20441/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessantagiorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (i quali scade- vano venerdì 23 luglio 2021)e la relazione di notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente prodotta neanche dall’unica controparte costituita e non è comunque rinvenibile nel fascicolo. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) dicui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei Ric. n. 20441/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1
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