CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 1948
Cassazione n. 37194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 24 maggio 2013 dal Tribunale di Palmi — Sezione Distaccata di Cinquefrondi nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta equa e, in solido con il responsabile civile UNIPOL, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili in relazione al delitto previsto dall'art.589, comma 2, cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] commesso in Anoia il 13 settembre 2006. 2. La dinamica del sinistro verificatosi la mattina del 16 settembre 2006 tra l'autovettura Fiat 600 condotta da [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la strada provinciale n.43 da Feroleto della Chiesa verso C.da [OSCURATO:PERSONA] di Melicucco, e l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] 190 condotto da [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la medesima strada provinciale in direzione [OSCURATO:PERSONA], ha costituito oggetto di versioni contrastanti. 2.1. Il giudice di primo grado ha evidenziato i seguenti dati emersi all'esito dell'istruttoria: nella direzione di marcia della Fiat 600 vi è una curva cieca volgente a destra; la carreggiata, dopo la curva, si restringe repentinamente da m.10 a m.4,40; è presente un dissesto del manto stradale sul margine destro della corsia di marcia dell'autovettura dell'estensione di cm.20-30; è assente la segnaletica nella direzione di marcia del camion, mentre nella direzione di marcia dell'autovettura vi è segnale di doppia curva pericolosa posto a distanza non regolamentare e non visibile perché coperto da vegetazione; sono assenti limiti di velocità e al momento del sinistro le condizioni di visibilità erano buone, il fondo stradale asciutto, la pavimentazione con buoni coefficienti di aderenza, anche se in pessimo stato di conservazione e manutenzione per la presenza di buche e avvallamenti; sono assenti banchine e cunette e parte della strada è coperta da vegetazione, che in alcuni punti invade la carreggiata. 2.2. Il tribunale ha, in primo luogo, contestato la ricostruzione difensiva secondo la quale il sinistro sarebbe ascrivibile in via esclusiva alla condotta di guida del conducente della Fiat 600, che percorreva quella strada tutti i giorni e più volte al giorno, e che aveva deliberatamente allargato la traiettoria verso il centro della curva perché a conoscenza dell'esistenza di una buca e a causa della velocità di marcia liberamente adottata. Per converso, il giudice, partendo dal principio secondo il quale l'altrui condotta colposa non può considerarsi causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l'evento, in particolare quando si tratti di causa non eccezionale, ha ritenuto prevedibile che i veicoli che percorrevano quel tratto di strada potessero allargare in curva, così da escludere l'eccezionalità della condotta del conducente della Fiat 600. Ha, inoltre, escluso che il camion al momento dell'urto fosse nella medesima posizione in cui era stato ritratto nei fotogrammi dei rilievi dei Carabinieri in quanto la circostanza che il camion fosse diretto ad Anoia, per cui avrebbe dovuto effettuare una svolta a destra imboccando una strada stretta, suggeriva che il conducente dovesse allargare la traiettoria e che ciò avesse fatto, posto che nello stato di quiete risultava ingranata la marcia 5 ridotta, indicativa di velocità non bassa. 2.3. Sulla base di tali considerazioni, il giudice di primo grado ha ritenuto che tanto la condotta del conducente del camion [OSCURATO:PERSONA] quanto quella dei responsabili della manutenzione del manto stradale D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così come la condotta del conducente della Fiat 600 [OSCURATO:PERSONA], deceduto, fossero da ritenersi concause dell'evento. In particolare, ha evidenziato che: la larghezza dell'autocarro era tale da superare abbondantemente la corsia di sua pertinenza nel tratto interessato dal sinistro e dalle modalità dell'incidente poteva ritenersi che non avesse mantenuto una velocità di marcia idonea a consentirgli l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi alla prevedibile presenza di un veicolo transitante nel contrario senso di marcia; neanche il conducente dell'autovettura teneva rigorosamente la destra e anch'egli marciava a velocità inadeguata e pericolosa rispetto allo stato dei luoghi e alla conformazione della strada, essendo stato poi indotto a mantenere una traiettoria di marcia distaccata dal margine destro per la presenza di una buca, definita altrimenti cedimento della porzione catramata nel margine destro della corsia di marcia della Fiat 600 della dimensione di cm. 20-30; d'altro canto, sulla strada mancavano le strisce orizzontali che delimitassero la carreggiata ed era assente qualsivoglia segnalazione che potesse indicare il repentino restringimento della carreggiata da m.10 a m.4,40. 2.4. Conclusivamente, il giudice di primo grado ha ritenuto possibile così ricostruire la dinamica del sinistro: alle ore 11:00 [OSCURATO:PERSONA], a bordo della Fiat 600, percorreva la strada provinciale n.43 nella direzione Feroleto della Chiesa verso [OSCURATO:PERSONA] e, dopo aver percorso un rettilineo lungo circa 2 chilometri, aveva imboccato una curva a destra, priva di visuale libera, allargando leggermente la traiettoria della sua vettura per la presenza di una buca; al termine della curva, in corrispondenza di un non segnalato restringimento della carreggiata, aveva colliso con urto frontale contro l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] 190 condotto dal [OSCURATO:PERSONA], proveniente dall'opposto senso di marcia; l'eccentricità dell'urto e la maggiore massa dell'autocarro avevano sbalzato l'autovettura verso dietro e verso destra. Con riguardo al giudizio controfattuale, Il tribunale si è espresso nel senso che fosse razionalmente credibile e logicamente probabile che, se nel tratto di strada in questione fosse stato posizionato un semaforo amovibile di regolamentazione della circolazione a senso alternato, l'incidente in questione non si sarebbe verificato e che lo stesso risultato si sarebbe raggiunto mediante l'apposizione di un segnale di pericolo prima della curva. 3. Con particolare riferimento alle responsabilità connesse agli obblighi nnanutentivi del tratto stradale interessato dal sinistro, il giudice ha evidenziato come con contratto di appalto misto di lavori e servizi la provincia di [OSCURATO:PERSONA] avesse affidato ad un'associazione temporanea di imprese formata da tre consorzi la manutenzione stradale e che, con riguardo al tratto di strada interessato, responsabile per la manutenzione era la [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.I., consorziata al [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] ausiliari del Traffico), che era uno dei tre consorzi facenti parte dell'A.T.I. Considerato che nessun lavoro era in corso nel tratto di strada interessato, il tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità del direttore dei lavori e dell'ispettore di cantiere, inquadrato dalla legge come suo collaboratore, ascrivendo invece la responsabilità a D'[OSCURATO:PERSONA], quale responsabile unico del procedimento per i lavori di manutenzione ordinaria limitatamente alla fase transitoria dell'appalto nonché per i lavori di manutenzione straordinaria anche successivi alla fase transitoria e quale Supervisore del servizio dato in appalto, in virtù di Determinazione 519/04, perché, quale rappresentante della Provincia con il potere e il dovere di impartire ordini, aveva quantomeno omesso di ordinare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per consentire che la circolazione avvenisse in condizioni di sicurezza minima, lasciando il tratto della S.P. 43 in pessimo stato d'uso e di manutenzione con restringimenti non segnalati e buche non segnalate, nonchè a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] scarl, società incaricata della manutenzione ordinaria imposta dal contratto in «global service» relativo al tratto di strada interessato dal sinistro. In particolare, nonostante il Nasso fosse consapevole della pericolosità del tratto di strada, avendo la [OSCURATO:PERSONA] formulato proposte di intervento il 6 aprile 2005 e il 6 luglio 2005, aveva omesso qualsivoglia intervento anche minimale al fine di mantenere livelli di sicurezza ottimali per gli utenti, tali dovendo considerarsi le più semplici norme di ordinaria manutenzione, quali sono la pulizia della strada, il taglio di rovi e arbusti, nonché l'apposizione di segnali amovibili verticali e anche luminosi per la notte di avvertimento per l'utente dell'esistenza di una curva pericolosa e, soprattutto, di un repentino e notevole restringimento della carreggiata.4. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione di norme giuridiche e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli del capitolato d'oneri di cui al contratto di appalto del 6 dicembre 2004, rinnovato il 1 febbraio 2006. Il ricorrente sostiene che, in base ai rapporti intercorrenti fra la Provincia e l'appaltatore (A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]) sulla base del capitolato d'oneri che si assume violato, la sorveglianza stradale rientrasse nel quadro degli interventi di ordinaria manutenzione esulanti dalle competenze del D'Agostino quale supervisore e responsabile del procedimento, essendo previsto dall'art.2.3.8 che fosse compito dell'appaltatore predisporre un servizio di sorveglianza per le strade con lo scopo di fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità dovute a qualunque carenza di qualunque genere dell'infrastruttura viaria, mentre in base al successivo art.2.3.9 la riparazione del manto stradale era inserita sempre nell'ordinaria manutenzione tra gli standards minimi di manutenzione. Spettava al D'Agostino ordinare l'esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria secondo il procedimento indicato negli artt.3.4 e seguenti del capitolato, previa segnalazione da parte del soggetto obbligato alla sorveglianza, mentre spettava alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di intervenire tempestivamente in caso di pericoli sulla strada, anche attraverso l'apposizione di idonea segnaletica di pericolo. Il giudice di appello è, dunque, secondo il ricorrente, incorso in un travisamento della prova laddove ha omesso di considerare che gli obblighi informativi e di controllo spettavano all'appaltatore. Con particolare riguardo alle note a firma Lisciandra, che secondo la sentenza avrebbero messo il D'Agostino al corrente dei problemi connessi al tratto di strada interessato dal sinistro, nel ricorso si sottolinea come il D'Agostino non fosse titolare di alcun potere di spesa, nè avrebbe potuto ordinare l'esecuzione di lavori. L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale consisterebbe nell'aver attribuito rilevanza alla nota del 6 aprile 2005 a firma Lisciandra, contenente la richiesta di plurimi interventi su diversi tratti di strada, ivi compreso quello luogo del sinistro; ma tale nota, si assume, ha legittimato il D'Agostino a inserire i numerosi lavori richiesti nel piano delle opere pubbliche, quale suo unico potere-dovere. Apodittica è l'affermazione secondo la quale egli avrebbe potuto e dovuto estrapolare l'intervento sul tratto di strada teatro dei fatti di causa perché di spesa esigua, non essendo individuato il criterio secondo il quale egli avrebbe dovuto intervenire direttamente e prioritariamente solo su quel tratto di strada piuttosto che sugli altri. Riprova di tale assunto è rinvenibile nel progetto di apposizione della segnaletica sui luoghi del sinistro elaborato successivamente all'incidente: il D'Agostino ha dovuto semplicemente autorizzare l'intervento e il preventivo di spesa ad esso collegato, dopo che l'impresa e il direttore dei lavori lo avevano a lui trasmesso per l'autorizzazione. Si censura l'errata valutazione della dichiarazione resa dall'ing. Lisciandra (responsabile di [OSCURATO:PERSONA]) che aveva chiarito quale fosse il procedimento per segnalare le carenze del manto stradale, specificando che fosse compito della [OSCURATO:PERSONA] individuare e segnalare tali carenze. Peraltro, l'ordine specifico che la Provincia avrebbe dovuto adottare, dopo la messa in sicurezza della strada, al fine di autorizzare l'intervento era di competenza dell'ingegnere capo ossia l'ing. Lazzaretto. Il giudice di appello non avrebbe adeguatamente valutato quanto emergente dagli atti, ritenendo inutili le dichiarazioni del teste Lisciandra e facendo propria l'errata ricostruzione del tribunale in ordine ai compiti dei vari soggetti interessati dal contratto di appalto; così ha erroneamente individuato il D'Agostino quale soggetto deputato a interfacciarsi direttamente con [OSCURATO:PERSONA], trascurando il contenuto del capitolato d'oneri in relazione ai reali i compiti spettanti al D'Agostino in punto di iniziativa circa gli interventi da adottare. Deve essere escluso, si assume, ogni obbligo normativo di intervento a carico del D'Agostino in assenza di apposita segnalazione proveniente dall'appaltatore; in realtà, i poteri conferiti a D'Agostino in qualità di supervisore non riguardavano il discernimento tra le varie opere da effettuarsi sul territorio, posto che né il contratto di appalto né il capitolato d'oneri contenevano tale prescrizione. Al punto 7.2.1 del capitolato d'oneri si legge quale compito del supervisore quello di accettare il preventivo, approvando l'ordine di lavoro; inoltre, ai sensi dell'art.2.3.5.1 del capitolato, il compito di predisporre il preventivo ricadeva sulla Provincia nella persona del direttore dei lavori nonché sull'appaltatore, avente anche il potere di agire di propria iniziativa. La sentenza appare illogica e contraddittoria anche laddove ha attribuito al D'Agostino una responsabilità oggettiva da posizione mentre, al contrario, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, ha ritenuto impensabile che tale imputato dovesse e potesse percorrere quotidianamente tutta la rete viaria provinciale al fine di rilevare eventuali omissioni nell'ordinaria manutenzione da parte dell'A.T.I. aggiudicataria; tale incombenza è stata, contraddittoriamente, attribuita al D'Agostino. Ulteriore contraddittorietà della sentenza è quella di aver ritenuto l'intervento di apposizione della segnaletica e della cartellonistica sul tratto di strada interessato dal sinistro, intervenuto successivamente ad esso, quale prova della responsabilità del ricorrente, sostenendo sia che fosse assolutamente prevedibile che i veicoli che percorrevano quel tratto di strada potessero allargare in curva, sia che l'apposizione della segnaletica avrebbe evitato il sinistro. Inoltre, come detto, la procedura seguita per l'apposizione successiva della segnaletica ha dimostrato come non fosse compito del D'Agostino l'iniziativa di tale procedura, spettante all'impresa e al direttore dei lavori. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. con specifico riferimento agli artt. 40,41 e 589 cod. pen. Ribadito che i giudici di merito avrebbero ascritto a suo carico una responsabilità penale di tipo omissivo in mancanza della necessaria posizione di garanzia, con la presente censura si afferma che, essendo stato chiarito che la vittima conosceva bene la strada poiché la percorreva più volte al giorno, sia illogico sostenere che,' in presenza di apposita segnaletica, il Chindamo avrebbe tenuto una diversa condotta di guida. Oltre a contestare l'obbligo del D'Agostino di intervenire tempestivamente in caso di pericoli sulla strada, il ricorrente ritiene illogico 'considerare che il Chindamo avrebbe tenuto una condotta diversa, anche perchè la circostanza che la curva fosse posta al termine di un rettilineo di due chilometri avvalorava l'ipotesi dell'eccesso di velocità del veicolo. Nel ricorso si contesta l'esistenza di una buca sul manto stradale, si critica l'assunto del consulente tecnico del pubblico ministero in merito all'ubicazione del cedimento stradale rispetto al punto di impatto, si ritiene che il conducente non sia riuscito a transitare nello spazio lasciato libero dall'autocarro a causa dell'alta velocità di marcia tenuta, dovendosi ritenere che l'alta velocità di marcia della vittima sia stato evento idoneo ad interrompere il nesso di causa rispetto aWasserita condotta omissiva del D'Agostino e dovendosi, al contrario, ritenere del tutto irrilevante la presenza del cedimento stradale rispetto alla dinamica del sinistro, attesa la sua prossimità al punto di impatto. Tale prossimità dimostra, secondo il ricorrente, che il conducente della Fiat 600 non avesse tenuto assolutamente in conto la conformazione della strada, tanto più che se avesse tenuto una velocità di marcia adeguata avrebbe avuto lo spazio di transitare senza ostacoli tra l'autocarro e il margine stradale. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico articolato motivo, per vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la contestata condotta omissiva del ricorrente e l'evento e in ordine alla ritenuta non abnormità della condotta di guida della persona offesa. Secondo il ricorrente, la condotta di guida imprudente ascritta ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e la percorribilità del tratto stradale interessato dal cedimento dell'asfalto avrebbero dovuto condurre alla logica conseguenza che, se anche la buca fosse stata segnalata, ciò avrebbe indotto il Chindamo a correggere la traiettoria di marcia verso l'interno della carreggiata andando ad impattare contro l'autocarro. Il percorso motivazionale della sentenza, si assume, si basa sulla mera constatazione del cattivo stato manutentivo del tratto stradale, trascurando di valutare la reale influenza sul corso degli eventi della mancata apposizione di cartellonistica. Insoddisfacente risulta la motivazione offerta in replica alla censura difensiva circa la abnormità della condotta di guida della persona offesa, posto che i giudici non hanno spiegato per quale ragione la mancata segnalazione avrebbe concorso alla dinamica causale influendo sulla preventiva rappresentazione di un rischio già noto al conducente, che per tale ragione aveva attivato una manovra per evitarlo. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «I ricorsi si presentano palesemente infondati, in quanto meramente reiterativi dei motivi dedotti in sede di merito e ai quali il giudice territoriale ha fornito ampia e adeguata risposta. Invero, quanto al ricorso Nasso, si prospetta una pretesa illogicità della motivazione nella parte in cui si conferisce influenza eziologica causale sul decorso dell'evento alla mancata apposizione di cartellonistica nonostante il concorso di colpa tra i due conducenti protagonisti del sinistro (l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa Chindamo), laddove non risulta alcuna illogicità nel ragionamento probatorio esplicitato dalla Corte nel correlare il cattivo stato manutentivo del tratto stradale e la sua omessa segnalazione (sia con riferimento al restringimento della carreggiata, sia con riguardo al pericolo connesso al cedimento stradale) con la condotta colposa di [OSCURATO:PERSONA] nell'affrontare ad una velocità non adeguata la curva cieca e nel discostarsi dal margine destro della carreggiata nella convinzione di dovere evitare "una buca", quali condotte (le citati omissioni) che, in via concreta e causale, hanno concorso alla determinazione del fatale sinistro. Peraltro, la Corte si sofferma brevemente sul punto, come ritenendo di non dovere spendere ulteriori parole, ma piuttosto semplicemente riconoscendo come anche solo la presenza di un intervento di ordinaria manutenzione quale l'apposizione di un semaforo amovibile a conduzione alterna (rientrante nelle competenze di Nasso) avrebbe scongiurato la morte di [OSCURATO:PERSONA], frutto del concorso delle predette condotte colpose. D'altro canto, è lo stesso difensore ad evidenziare come, seppure il cedimento del manto stradale 'non era segnalato, non si era in presenza di una voragine tale da dovere essere necessariamente aggirata, mentre è una mera deduzione difensiva che la segnaletica stradale avrebbe comunque indotto la persona offesa a modificare la propria traiettoria di marcia secondo le medesime modalità che lo hanno portato ad impattare con il conducente dell'autocarro o che l'avvallamento della strada fosse già noto al Chindamo a prescindere dall'apposizione della segnaletica. Sotto tale ultimo profilo, invero, merita evidenziare come la Corte abbia correttamente rapportato la non abnormità della condotta (ravvisando nella stessa connotati di mera imprudenza e negligenza) alla stregua del tipo di infrazioni compiute, ossia allontanarsi dal margine destro della strada per evitare una buca e mantenere una velocità non adeguata ai luoghi e alle pericolose condizioni della strada, rimarcandone la mera imprudenza in prospettiva di un conducente abituale utente di quel tratto di strada, ma non per ciò solo necessariamente edotto del rischio connesso all'avvallamento stradale. Tale ultima evenienza, invero, non è indicata come oggetto di rappresentazione da parte della persona offesa per il solo fatto di conoscere abitualmente la strada, onde alcuna contraddittorietà nel dare rilievo concausale nella dinamica dell'evento alla mancata apposizione della cartellonistica, non essendo revocabile in dubbio come, secondo i principi in materia, l'omessa segnalazione di una condizione di pericolosità può porsi come fattore concausale dell'evento qualora la presenza della stessa avrebbe potuto neutralizzare il comportamento colposo del conducente (Sez. 4 n. 26394 del 20/05/2009, Rrv. 244509: "In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, in caso di incidente originato dall'assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente. (Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall'art. 31, comma quinto del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi)"). Analogamente, la Corte territoriale affronta la problematica dei compiti e delle competenze di D'Agostino secondo il contratto di appalto e il contenuto del Capitolato d'oneri, ravvisando una posizione di garanzia in capo al medesimo e i conseguenti profili di responsabilità per l'omesso intervento sul tratto stradale in oggetto a seguito della segnalazione dell'appaltatore (nella specie di non avere tempestivamente autorizzato o, data l'esiguità della spesa, direttamente disposto l'apposizione dell'idonea segnaletica stradale raffigurante i pericoli evidenziati dalla [OSCURATO:PERSONA]), refluendo nella valutazione delle prove (documentali e dichiarative) la questione attinente all'individuazione del responsabile incaricato a disporre l'autorizzazione per gli interventi da realizzare, ritenendo, appunto, correttamente la Corte di individuarlo, sulla base degli atti documentali, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]Agostino (in base agli art. 4 e 5 del capitolato che indicano nel Supervisore colui che deve stabilire tra le varie opere di manutenzione straordinaria quelle che sono "urgenti" o meno), piuttosto che nel responsabile della Provincia, come indicato dal teste Lisciandra (responsabile di [OSCURATO:PERSONA]) nella persona dell'ing. Lazzarotto. Né vi è dubbio che il responsabile della società appaltatrice avesse segnalato plurimi interventi su diversi tratti di strada, compresa quella del luogo di sinistro, al Supervisore, facendo chiaro riferimento alla "stima lavori" già rimessa e al tipo segnaletica stradale necessaria, il che supporta la completezza del percorso motivazionale della Corte nell'affermare il giudizio di responsabilità di D'Agostino in qualità di Supervisore (ossia di colui a cui l'appaltatore doveva di continuo riferirsi per la gestione dell'appalto, seguendone il relativi "ordini di servizio"), sia nel mancato esercizio dei propri poteri autorizzativi dopo avere appreso dall'appaltatore le carenze della manutenzione stradale in oggetto, sia soprattutto (e su tale aspetto la Corte concentra il proprio giudizio di responsabilità) nel non avere promosso lui stesso direttamente i lavori necessari (quantomeno con l'apposizione della cartellonistica stradale), rientranti sicuramente nelle sue competenze non comportando gli stessi un impegno di spesa superiore a mille euro. Quanto poi alla censura connessa alla pretesa inidoneità della mancata apposizione della segnaletica a costituire una concausa preesistente ex art. 41 c.p. nel determinismo dell'evento, la Difesa rinnova il motivo di appello in funzione di una propria ricostruzione della dinamica del sinistro volta ad accreditare l'ipotesi per cui la presenza della segnaletica non avrebbe comunque escluso l'evento, derivato esclusivamente dalla condotta colposa della persona offesa e del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare dall'elevata velocità con cui Chindamo aveva condotto la sua vettura lungo il rettilineo antecedente la curva cieca e che gli aveva imposto una lunga frenata, essendosi confrontata la Corte territoriale con gli atti di indagine e i dati peritali a supporto dell'ipotesi per cui sia stata la presenza del cedimento stradale ad indurre Chindamo ad allargare la traiettoria (comunque non superando la mezzeria) ed andare così ad impattare con l'autocarro. Del resto, la stessa Corte non trascura di dare comunque peso al fattore della velocità mantenuta dal veicolo di Chindamo per evidenziare come la difficile governabilità del mezzo sia dipesa dal non viaggiare in condizioni di sicurezza dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, logicamente scongiurabile in presenza di idonea segnaletica sul restringimento della carreggiata e sul cedimento stradale. Il motivo così costruito, pertanto, è inammissibile, in quanto aspecifico, se si considera come la genericità sia causa di inammissibilità non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass. sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). [OSCURATO:PERSONA] 1. La valutazione delle doglianze non può prescindere dalla considerazione che, nella specie, le due sentenze di merito sono conformi quanto alla ricostruzione dell'incidente e alla individuazione delle rispettive responsabilità. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento del contributo colposo della vittima nella causazione dell'evento, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile, che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere dalla Corte di legittimità una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, è sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di conformità tra le sentenze dei due gradi di merito (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv.257595) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 2. Nel primo motivo di ricorso la posizione di D'[OSCURATO:PERSONA] è strutturata evidenziando l'estraneità di tale imputato rispetto a compiti di sorveglianza e ordinaria manutenzione della strada e, con riferimento alle attività di straordinaria manutenzione, l'inesistenza di poteri di iniziativa in capo al ricorrente, che avrebbe avuto il solo compito di autorizzare i lavori sulla base di obblighi informativi e di controllo spettanti unicamente all'appaltatore. Non vi sarebbe, in altre parole, alcuna previsione normativa o di fonte contrattuale tale da originare la posizione di garanzia del D'Agostino.2.1. Si tratta di censura che non supera il vaglio di ammissibilità, posto che su tali argomenti si era già diffusamente pronunciato il giudice di primo grado e che, con l'atto di appello, la difesa aveva sollecitato la Corte territoriale ad esaminare il particolare profilo del mancato assolvimento da parte dell'appaltatore dell'obbligo informativo, tale da porre in correlazione con l'evento l'asserita omissione del D'Agostino, nonchè l'omessa specificazione da parte del tribunale della natura ordinaria o straordinaria dell'intervento che si sarebbe dovuto attuare sul tratto di strada interessato dal sinistro. Nell'atto di appello era anche riportata la regolamentazione dei rapporti tra Provincia e soggetto gestore delle strade provinciali affermandosi che dal capitolato d'oneri non fosse in alcun modo evincibile che D'Agostino si sarebbe dovuto attivare senza previa comunicazione da parte dell'appaltatore della necessità di interventi diversi da quelli ordinari, spettando in ogni caso per questi ultimi all'appaltatore ogni relativo obbligo di sorveglianza e protezione. 2.2. La Corte territoriale ha, dunque, incentrato la motivazione sulla specifica conoscenza da parte dell'appellante delle problematiche inerenti al tratto stradale in cui si era verificato il sinistro, oltre che sui compiti di vigilanza diretta in materia di segnaletica e riparazione stradale al medesimo spettanti quale [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento (RUP) e sui compiti di diretta disposizione di interventi stradali sul medesimo gravanti in qualità di «Supervisore del servizio» attribuito all'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto, ribadendo quanto già ampiamente sviluppato dal giudice di primo grado in tema di poteri di iniziativa spettanti al supervisore. 2.3. Giova, in proposito, sottolineare il punto della motivazione della sentenza di primo grado in cui sono state esaminate le norme del capitolato d'oneri, sia perché in esso è rinvenibile specifica risposta alle censure qui riproposte, sia perché tale punto era stato espressamente riprodotto nella sentenza di appello, la cui motivazione si integra con quella del tribunale. Si legge a pag.16 della sentenza di primo grado che tra i lavori di straordinaria manutenzione, in base al capitolato d'oneri, rientrano la fornitura e posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale ammalorata o danneggiata e l'integrazione di quella mancante «su segnalazione del supervisore o su iniziativa dell'appaltatore». A pag. 17 il tribunale ha ribadito che l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione avrebbe potuto e dovuto essere ordinata dal Supervisore sulla base del capitolato d'oneri (art.2, punti 2.4 e 2.4.1) «direttamente o dopo l'inserimento delle stesse nel piano pluriennale delle opere pubbliche», al fine di distinguere il ruolo del Supervisore da quello degli altri imputati, quali il Romeo. A pag. 19 della sentenza di primo grado il tribunale ha indicato in base a quali norme e disposizioni regolamentari o contrattuali D'[OSCURATO:PERSONA] rivestisse il ruolo di responsabile unico del procedimento ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 nonché il ruolo di Supervisore del servizio, specificando che proprio sulla base di tali complessive disposizioni si potesse evincere il suo ruolo di vera e propria «interfaccia della stazione appaltante con l'appaltatore», così affiancandosi al ruolo di vigilanza nella fase esecutiva dell'appalto tra Provincia e [OSCURATO:PERSONA] anche un ruolo di referente della Provincia tenuto a stabilire l'an e il quomodo dell'espletamento delle singole prestazioni-forniture di servizi con autonomo potere di spesa. Inoltre, a pag.21 della sentenza di primo grado si rinviene proprio la specifica disamina della normativa in base alla quale il Supervisore del servizio dovesse considerarsi referente della Provincia non solo per il controllo dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi di manutenzione spettanti all'appaltatore ma anche per la decisione di messa a norma delle situazioni fonte di potenziale pericolo non corrispondenti al codice della strada mediante ordini di servizio, oltre che titolare dell'insindacabile potere di giudicare un intervento come «urgente» piuttosto che come «sommamente urgente», con argomentazione, del tutto esente da vizi di illogicità, laddove è normativamente previsto dall'art.14 cod. strada l'obbligo degli enti proprietari delle strade di provvedere alla loro manutenzione e gestione e al controllo tecnico della loro efficienza, da ciò desumendosi che l'Ente committente non si possa spogliare di ogni compito di iniziativa e controllo sull'operato dell'appaltatore nella gestione del servizio di manutenzione della sicurezza stradale. 2.4. Entrambi i giudici hanno ritenuto esigibile dal D'Agostino una condotta alternativa idonea, con giudizio di elevata credibilità razionale, ad evitare il sinistro, consistente nell'ordinare l'apposizione di idonea cartellonistica stradale che rendesse edotto l'utente della strada della presenza di una situazione di pericolo correlata alla conformazione del percorso. Tale costrutto motivazionale dimostra la conformità 'alle norme di legge, di regolamento e contrattuali del giudizio espresso dai giudici di merito nonché l'assenza di vizi nella motivazione che ha condotto al giudizio di condanna. In linea di principio occorre, infatti, ricordare che la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ad un determinato soggetto, nel caso di specie l'appaltatore del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali, non esclude che, in base a un diverso ruolo, sussistano altre figure di garanti, come nel caso di specie il Supervisore del servizio, tenuto specificamente a controllare per conto del committente che l'appaltatore non venisse meno ai propri doveri funzionali a garantire il primario bene della sicurezza stradale.3. Il secondo motivo di ricorso tende ad avvalorare la tesi dell'insussistenza del nesso di causa tra l'omessa apposizione della segnaletica stradale e l'evento, sul presupposto che l'automobilista deceduto, che conoscenza quel tratto stradale, non avrebbe tenuto comunque un comportamento di guida diverso anche in presenza della segnalazione del pericolo connesso alla conformazione della strada. 3.1. Occorre muovere dal presupposto che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, l'urto tra i due veicoli si è verificato all'uscita da una curva cieca e nel tratto in cui la sede stradale, nel senso di marcia dell'automobilista, si restringe da m.10 a m.4,40. La vittima si è, dunque, tenuta distante dal margine destro della carreggiata, peraltro caratterizzato da un cedimento dell'asfalto, incontrando subito dopo la curva una sede stradale di larghezza più che dimezzata. Non si ravvisa alcun vizio motivazionale nel ragionamento dei giudici di merito, laddove hanno ritenuto che, ove la predetta situazione di pericolo fosse stata adeguatamente segnalata o nel caso in cui un semaforo avesse regolato il transito alternato dei veicoli (esaminando tali condotte impeditive unitamente al concorso di colpa dei due conducenti), l'evento non si sarebbe verificato. Né può essere richiesto alla Corte di legittimità di riesaminare se sul manto stradale fossero o meno presenti buche o cedimenti dell'asfalto, trattandosi di valutazioni in fatto conseguenti ad una ben motivata disamina del compendio istruttorio, riservata ai giudici di merito. 3.2. Sul punto, è utile osservare che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in tema di rapporto di causalità, non possa ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255); e, inoltre, che pur essendo possibile che la causa sopravvenuta si riferisca non solo ad un processo causale del tutto autonomo, ma anche ad un processo non completamente avulso dall'antecedente, quest'ultimo deve essere caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia da un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581). E tale non può certo essere considerata, in materia di circolazione stradale, l'eccessiva velocità del conducente che percorre con sicurezza un tratto di strada conosciuto. Va, in proposito, rimarcato che l'Ente proprietario della strada che abbia omesso di adottare idonea segnaletica non può opporre a propria discolpa la conoscenza delle caratteristiche della strada da parte dell'utente imprudente; anche in tal caso, difatti, la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte degli automobilisti non si configura affatto come comportamento eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento (Sez. 4, n. 38671 del 28/09/2009, Pradolin, Rv. 244886), posto che la funzione della segnaletica stradale di orientare il comportamento degli utenti della strada gioca il ruolo fondamentale di richiamare la loro attenzione onde prevenire quei rischi ai quali sono esposti anche coloro che già conoscono il tratto da percorrere. 3.3. Nel ricorso si è anche sostenuto che costituirebbe travisamento della prova l'aver ritenuto che il Chindamo sia stato costretto ad «allargarsi» a causa della presenza di una buca sul margine destro, ma tale censura non supera il vaglio di ammissibilità per l'omessa specificazione della natura dirimente di tale circostanza di fatto, a fronte di una più complessa disamina delle condizioni di pericolosità del tratto stradale da parte dei giudici di merito e, soprattutto, a fronte dell'accertata presenza di un rilevante restringimento della sede stradale in uscita da una curva cieca. 4. Risulta condivisibile, pertanto, l'assunto del Procuratore generale secondo il quale è corretto il giudizio della Corte di appello che, rimarcando la mera imprudenza del Chindamo nella prospettiva di un conducente abituale utente di quel tratto di strada, non ha escluso per ciò solo che egli fosse necessariamente edotto del rischio connesso alla conformazione della strada, conseguendone l'infondatezza della censura in quanto fondata su argomento congetturale. 5. Si esamina, quindi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di ricorso inammissibile. Le censure ivi svolte prendono origine da una solo parziale disamina della motivazione offerta dai giudici delle due sentenze di merito a proposito del percorso causale che ha condotto al decesso di [OSCURATO:PERSONA], concentrandosi sul rimprovero mosso al ricorrente per aver omesso di apporre la segnaletica stradale ma dando per esaustivo il riferimento all'omessa segnalazione del cedimento del manto asfaltato, laddove i giudici di merito hanno sviluppato la loro argomentazione prendendo in esame anche l'esistenza di una curva pericolosa e di un repentino e notevole restringimento di carreggiata (pag.23 sentenza di primo grado e pag.61 sentenza di appello) ed ampliando a tali condizioni di pericolosità del tratto stradale interessato dal sinistro l'obbligo di apporre idonea segnaletica stradale. Analogamente, la condotta imprudente della persona offesa è stata valutata, come non eccezionale né abnorme, in relazione a tutte le suindicate caratteristiche di pericolosità della strada. 5.1. E' costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5.2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo