CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 28796/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA /AiT6/Z/-0C fur^,9 sul ricorso iscritto al n. 11189/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] t GIOVANNA, SPEROLIN, f FRANCO, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma via Anapo n. 29 presso il ridetto difensore; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 546,/64/14 depositata il 21/10/2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dei contribuenti con ciò confermando la sentenza di prime cure che aveva ritenuto legittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF riferiti agli anni tra il 2001 e il 2004; tali atti recuperavano a tassazione i redditi da partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sino al 2004 esistente quale s.n.c.), in capo alla quale l'Ufficio aveva contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente rideterminazione dell'iva e del reddito di tal società; ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - non risulta esser parte del presente giudizio di Legittimità la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., trasformatasi in s.r.l. da s.n.c. che era all'epoca dell'emissione degli atti impugnati; - pertanto, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ridetta società; p.q.m. ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a cura della parte più diligente entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2