CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. DELL'AMM. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al veicolo indicato con il n. 10 dell'elenco di cui alla richiesta di revoca Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 novembre 2021 il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., terza interessata, avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA], con l'eccezione del bene di cui al n. 10 dell'elenco allegato alla richiesta, per il quale il medesimo Tribunale ha emesso pronuncia di rigetto. 2. Nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sì lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, rilevando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto insussistente l'interesse all'impugnazione con riguardo ai nove veicoli per i quali il g.i.p., con provvedimento del 7 febbraio 2019, aveva già disposto la restituzione (peraltro, in concreto, eseguita solo per tre degli stessi). Secondo il ricorrente, l'interesse ad impugnare discenderebbe dalla persistente iscrizione del vincolo reale nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.), ostativo alla circolazione dei beni. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla declaratoria di infondatezza dell'appello - come detto, limitata al veicolo di cui al n. 10 dell'elenco allegato alla richiesta di revoca -, rilevando che il trasferimento del bene in favore della società ricorrente, ancorché non annotato nel p.r.a., risultava dal certificato di proprietà, recante data e firma del legale rappresentante della parte venditrice (la [OSCURATO:PERSONA]), autenticata dal titolare dell'agenzia Agorà di Castelvetrano 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al veicolo indicato al n. 10 dell'elenco di cui all'istanza di revoca. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché insiste nel non volere considerare che i beni dei quali si discute sono già stati oggetto di un provvedimento di rimozione del vincolo, con conseguente ordine di restituzione. Il fatto che alcuni veicoli non siano stati riconsegnati e che, in generale, non sia stata disposta la cancellazione del vincolo dal pubblico registro automobilistico pone un problema di esecuzione del provvedimento sopra ricordato ma non vale a fondare l'interesse a conseguire un distinto provvedimento restitutorio, il quale, di per sé, sarebbe inidoneo, in assenza di esecuzione, a rimuovere la situazione di pregiudizio della quale la ricorrente si duole. 2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il secondo motivo, poiché, indipendentemente dalla effettiva leggibilità del doc. n. 10 (che dovrebbe costituire la dimostrazione dell'assunto), la ricorrente, neppure sul piano delle deduzioni, afferma che esista un atto, avente data certa anteriore al sequestro, idoneo a documentare la cessione del bene in suo favore. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del