CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 15087/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale del Riesame di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLucia [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositata indata 02/03/2026, con la quale il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di L’Aquila, ha insistito nell’accoglimento deimotivi di ricorso e nell’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di L'Aquila in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanzadel 23 dicembre 2025 in epigrafe, in parziale riforma del decreto di sequestropreventivo finalizzato alla confisca allargata emesso dal G.i.p. del Tribunale diAvezzano in data 1 dicembre 2025, ha annullato il sequestro limitatamente aiterreni acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di successione dal suocero.2. Nel corso delle indagini riguardanti una sparatoria avvenuta nella città diAvezzano, venivano disposte intercettazioni ed emergevano plurimi episodi dispaccio commessi dall’odierna ricorrente in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il G.i.p.del Tribunale di Avezzano ravvisava il fumus commissi delicti in merito alleipotesi delineate negli addebiti provvisori di responsabilità in quanto daglielementi acquisiti si evinceva chiaramente che i due indagati avevanoripetutamente acquistato, con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA],consistenti quantitativi di cocaina, da rivendere poi al dettaglio, con l'ausilio dialtri congiunti. Riteneva, inoltre, il G.i.p. la sussistenza di una sproporzione tra ibeni posseduti da [OSCURATO:PERSONA] e i redditi ricavati da attività lavorativa, inquanto la [OSCURATO:PERSONA] presentava dichiarazioni reddituali a partire dal 2021, semprecon redditi inferiori a 5.000 euro annui, mentre il di lei marito, [OSCURATO:PERSONA],soggetto pluripregiudicato, non presentava dichiarazioni sino al 2019 e,nonostante fosse titolare dal 2009 di una impresa edile individuale, non indicavaredditi apprezzabili se non nel 2023 e nel 2024. Di talché, il G.i.p. riteneva che,pur volendo considerare i redditi del figlio Manuel, non vi erano plausibiligiustificazioni per l'elevato tenore di vita della [OSCURATO:PERSONA], che risultava avereintestate quattro autovetture ed essere proprietaria di numerosi immobili.Pertanto, il G.i.p. disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confiscaallargata, ex artt. 321, commi 2 e 3bis, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, e 240-bis cod. pen., dei beni immobili e dei terreni intestati aNadia [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la richiesta solo per le autovetture in quantoacquistate in epoca risalente.3. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di L'Aquila ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia,articolando quattro motivi di ricorso.3.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen., 240-bis cod. pen. e 85-bisd.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché contestualmente mancanza di motivazionein ordine al requisito della sproporzione.Sostiene che tra gli addebiti posti, provvisoriamente, a carico dellaricorrente e i beni immobili sottoposti a sequestro non sussiste alcun vincolo dipertinenzialità sia in relazione alla legittimità dell’acquisto originario sia in ordinealla risalenza temporale dell’acquisto rispetto alla condotta illecita ipotizzata econtestata come commessa nella primavera dell’anno 2024.Lamenta, inoltre, che non risultava rispettato neppure il criteriogiurisprudenziale della “ragionevolezza temporale” considerato che il Tribunaleaveva rapportato gli acquisti degli immobili, risalenti agli anni 2014 e 2015 ossiaa dieci anni prima, a condotte illecite asseritamente poste in essere nell’anno2024. Richiama, a tal fine, recente giurisprudenza di legittimità (n. 31870 del2025) in tema di c.d. confisca allargata. Sostiene che la sproporzione, oltre adover essere circoscritta in un arco temporale ragionevole, deve essere valutatacon riferimento a ciascun bene singolarmente, confrontandone il valore con iredditi e le attività del periodo corrispondente.Si duole, inoltre, che il Tribunale non aveva preso in considerazione ledichiarazioni reddituali del compagno e del figlio della [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta mancanza di motivazione inordine al requisito della continenza temporale.Sostiene, in particolare, che l’acquisto del bene gravato dalla misura realenon può essere troppo distante dalla commissione del reato perché altrimenti siincorrerebbe in una dilatazione ingiustificata della confisca e in un eccessivoonere probatorio a carco dell’interessato, a fronte di acquisti risalenti nel tempo.3.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente degli artt. 321 e 274 cod. proc. pen. nonché contestualmentecontraddittorietà della motivazione in ordine al requisito del periculum in mora.Evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenzan. 36959 del 2021 hanno stabilito che il giudice deve motivare sul periculum inmora anche nell’ipotesi in cui il sequestro preventivo sia finalizzato alla confiscae che il periculum in mora deve essere concreto ed attuale.Lamenta che nel caso in esame il periculum è stato presunto e non accertatoin termini di concretezza.3.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e inparticolare del principio di legalità in quanto l’ordinanza impugnata richiama eutilizza logiche e criteri propri della confisca di prevenzione sovrapponendoli alsequestro penale ex art. 321 cod. proc. pen.4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.5. Il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] delconclusioni del Procuratore generale, con la quale ha insistito nell’accoglimentodei motivi di ricorso e nell’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Si tratta nel caso in esame di sequestro finalizzato alla confisca c.d.allargata, disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., con decreto del G.i.p. delTribunale di Avezzano in relazione ai beni ivi descritti.3. Occorre premettere che, in tema di provvedimenti cautelari reali, ilricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia queivizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008,Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, Rv.285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). E nellospecificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo perviolazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimentoimpugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista deirequisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logicoseguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Rv. 254893).4. Va, altresì, premesso che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, in tema di sequestro preventivo di beni di valore sproporzionatorispetto alle capacità reddituali disposto ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, lapresunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente aiprincipi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018,dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi darconto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in unperiodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso diacquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro,più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente trail momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incrementopatrimoniale (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Rv. 260529 – 01: fattispecie incui la Corte ha ritenuto rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" inrelazione ad un acquisito effettuato un anno prima rispetto al formale iniziodell’attività criminosa; Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753 – 03).Il richiamato indirizzo ermeneutico è stato ribadito anche nel vigore dell’art.240-bis cod. pen., introdotto dall’art. 6 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che, all’art.7, ha abrogato l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, cit., essendosiaffermato che «grava sull'accusa l'onere della prova della sproporzione, almomento degli acquisti, o tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o tra ilvalore dei beni e l'attività economica svolta dall'indagato, il quale può allegare eprovare fatti in contrario sulla lecita provenienza dei redditi. Ciò senza cheassuma rilievo la pertinenzialità fra i beni sequestrati e i c.d. reati-spia. Sicché,la confiscabilità non è esclusa per il fatto che si tratti beni acquisiti in dataanteriore o successiva al reato per cui si procede, pur dovendo tenersi presente ilprincipio della c.d. ragionevolezza temporale, secondo il quale va verificato che ibeni non siano ictu oculi estranei al reato medesimo, in quanto acquistati in unperiodo di tempo eccessivamente antecedente, rispetto alla sua commissione[…], tenendo peraltro presente non tanto il momento formale dell'acquisto,quanto quello in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementatonel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, il momento in cui dettiincrementi di valore sono realizzati (Sez. 1, n. 34136 del13/06/2014, Balsebre,Rv. 261202).» (Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 – 01).5. Ciò premesso, osserva la Corte che l’ordinanza impugnata, per ritenere lac.d. “ragionevolezza temporale” tra gli acquisti degli immobili e le condotteillecite contestate, ha fatto riferimento ad un momento temporale di gran lungaanteriore alla data dei reati ipotizzati nella contestazione provvisoria del PubblicoMinistero.Ne consegue che il criterio della “ragionevolezza temporale” è stato violatoperché la “ragionevolezza temporale” deve assumere, come termine iniziale diriferimento, la data del commesso reato e, in ogni caso, non la data di suppostireati precedenti.L’ordinanza impugnata, invece, ha fatto partire il termine iniziale della“ragionevolezza temporale” rispetto agli acquisti degli immobili, da una datamolto antecedente a quella dei contestati reati, in tal modo, peraltro, ipotizzandola commissione di ulteriori reati-spia antecedenti a quelli contestati.Ne consegue violazione dell’art. 240-bis cod. pen. richiamato dall’art. 85-bisd.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, siccome interpretato da consolidata giurisprudenzadi legittimità.Ne consegue, altresì, violazione dell’art. 178 lett. b) cod. proc. pen., perviolazione del fondamentale principio “ne procedat judex ex officio” conriferimento all'iniziativa cautelare in capo al pubblico ministero al quale competein modo esclusivo di individuare il fatto per il quale intende procedere.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, «il Tribunale delriesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sullabase di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonomeipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla ladecisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (cfr., tra le altre, Sez.6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602 – 01, e Sez. 6, n. 18767 del18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259679 – 01)» (Sez. 3, n. 37939 del 30/09/2025,Bahar, Rv. 288866 - 02).Non è consentito, pertanto, al Giudice del riesame – in funzione conservativadella misura cautelare impugnata – ipotizzare, come avvenuto nel casosottoposto all'esame di questa Corte, la commissione di ulteriori reatiantecedenti a quelli provvisoriamente contestati, neppure al limitato fine diindividuare il termine iniziale di riferimento della “ragionevolezza temporale”rispetto agli acquisti degli immobili, legittimante l’adozione del sequestropreventivo finalizzato alla confisca allargata.5. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquilacompetente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquilacompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]