CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19909/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 7 dicembre 2023, con cui veniva respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, emesso nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro della Giustizia, con cui si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., soffermandosi diffusamente sulla posizione associativa di Simeoli nel contesto del [OSCURATO:PERSONA], scaturito dalla disgregazione del [OSCURATO:PERSONA], entrambi operanti a Napoli, nei quartieri di [OSCURATO:PERSONA], Vomero, Arenella e Camaldoli. Ferme restando tali considerazioni, non può non rilevarsi che i riferimenti difensivi al ruolo di marginalità assunto da Simeoli rispetto al suo ambiente criminale di provenienza non appaiono decisivi ai fini dell'inquadramento della sua posizione all'interno delle famiglie mafiose iblee, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01). Non è, per altro verso, possibile dubitare della persistente operatività del [OSCURATO:PERSONA]Cimmino nel quale il ricorrente militava con ruolo di spicco, che risulta attestata dalle note informative richiamate nel provvedimento impugnato, in cui si dava atto delle numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo e del fatto che diversi sodali del ricorrente, nel corso degli anni, erano stati arrestati. Si richiamano, in proposito, la nota della D.N.A. del 30 marzo 2023; la nota della D.D.A. di Napoli del 15 maggio 2023; la nota della D.I.A. del 15 luglio 2020; la nota del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2021; la nota del Comando generale dei Carabinieri del 6 aprile 2023.Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il provvedimento impugnato appare conforme al compendio informativo acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rispettoso