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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 23802/2022

Testo disponibile della fonte

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nola n.5 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso , per procura in calce al ricorso,dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrente- R.G.N.14755/2017 Cron.

Rep.

C.C. 5.05.2022 Irpef-cartella- notificazione- motivazione per la cassazione della sentenza n.3088/7/16 della Commiss ione tributaria regionale della Puglia,depositata il 1 2 dicembre 201 6 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche: la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Bari, nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, portanteIperf degli anni di imposta 2003 e 2004, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a avverso la sentenza di primo grado (di accoglimento del ricorso) e, per l’effetto, confermava la cartella di pagamento.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, erroneamente, il Giudice di primo grado aveva ritenuto la notifica della cartella irregolare in quanto era indubbio che l’irreperibilità del contribuente fosse solo temporanea,che fossero state adempiute tutte le formalità di cui all’art.140 cod.proc.civ. e che le stesse fossero state tut te documentate, con produzione in giudizio da parte di Equitalia, dei relativi atti, ivi compreso l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito con la sottoscrizione per ricevuta da parte del contribuente.

La C.T.R. riteneva,inoltre, infondati gli ulteriori motivi di appello relativi alle censure che il primo giudice aveva ritenuto assorbite, rilevando che la cartella era motivata, contenendo tutti i riferimenti necessari per consentire al contribuente la verifica dell’applicazione dei criteri di liquidazione dell’imposta indicati nella sentenza della C.T.R., a seguito della quale la stessa cartella era stata emessa,nonché per la verifica della correttezza delle percentuali applicate e dei conteggi effettuati per la determinazione degli interessi e delle sanzioni.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso su quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione resistono con autonomi controricorsi.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod. proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.preliminarmente va rilevato che, con la memoria depositata, il ricorrente -premesso che la cartella oggetto di impugnazione attiene alle imposte come determinate a seguito di sentenza della C .

T .

R . , oggetto di distinto ricorso per cassazione, e che sulle imp ugnazioni proposte avverso gli avvisi di accertamento emessi a carico della Società si è già pronunciata questa Corte, con ordinanza n.10354 del 31 marzo 2022 (con la quale, pronunciando sul ricorso proposto dalla Società in persona del liquidatore e rilevato il difetto di legittimazione processuale del liquidatore per essere stata la Società cancellata dal registro delle imprese sin dalla data di instaurazione del giudizio, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio)- ha chiesto la riunione con il predetto ricorso e dedotto l’inefficacia e l’irrilevanza giuridica di tali atti impositivi prodromici con conseguente venire meno del presupposto della presunta distribuzione dei maggiori utili in capo al socio e,quindi, della fondatezza della cartella impugnata. 1.1.Tale prospettazione difensiva non può essere condivisa, con conseguente non necessità anche della chiesta riunione.

In base alconsolidato orientamento giurisprudenziale in materia (cfr., con specifico riferimento alla ipotesi di estinzione della Società, Cass.7.6.2016 n.11680; id . 22.04.2021 n.10723; id. 19.0 1.2021 n.752) i n tema di contenzioso tributario, la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito (nella specie, per l'estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale. . 2.Procedendo, quindi, alla trattazione dei motivi di ricorso, con il primo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.139, 140 e 156 cod.proc.civ. nonché dell’art.26 del d.P.R. n.602 del 1973 e dell’art.60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, con il secondo , la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 14 e 156 cod.proc.civ. 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115, 116, 140 e 156 cod.proc.civ.

Il ricorrente, in via correlata ai motivi precedenti, censura la C.T.R. per avere ritenuto che Equitalia avesse fornito la prova dell’avvenuta affissione, alla porta di abitazione del destinatario, dell’avviso di deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale di Torino. 4.I motivi, strettamente connessi in quanto vertenti tutti sulle modalità di notificazione della cartella e sulla valutazione di legittimità dell’eseguita notificazione, come espressa sul punto dalla C.T.R., possono trattarsi congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili.

Va premesso che, come evincibile dall’ampia motivazione resa dal Giudice di appello, la C.T.R. ha ritenuto, in linea con i principi fissati in materia da questa Corte, la notificazione della cartella correttamente eseguita, per irreperibilità temporanea del contribuente(sulla quale ha fornito compiuta e esaustiva motivazione con relativo accertamento in fatto), ai sensi dell’art.140 cod.proc.civ., con l’espletamento a opera dell’agente notificatore di tutte le formalità previste dalla su detta norma, ivi compresa la ricezione, con sottoscrizione del contribuente, dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.A fronte di tale esaustiva e corretta motivazione tutte le doglianze espresse con i motivi di ricorso si risolvono, nella sostanza, in un’inammissibile, in questa sede, contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito.E ciò, anche a non volere tenere in conto che, come risulta dallo stesso tenore del ricorso, nel caso in specie, in ogni caso la notificazione aveva raggiunto il suo scopo, ai sensi dell’art.156 cod.proc.civ. con conseguente sanatoria di qualsivoglia nullità della stessa. 5.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 17 della legge n.212 del 2000 nonché degli artt.20 e 30 del d.P.R. n.602 del 1973.

In sintesi, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere infondata l’eccezione sollevata dal contribuente in ordine alla mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi. 5.1.La questione sollevata con il motivo è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte , con la sentenza 14.07.2022 n.22281, le quali hanno affermato il seguente principio: Allorchè segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art.7 della legge n.212 del 2000 e dell’art.3 della legge n.241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.

Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dalla individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né della modalità di calcolo .

La sentenza impugnata, la quale ha ritenuto idoneamente motivata la cartella impugnata dando atto che la stessa, emessa a seguito di sentenza della C.T.R. favorevole all’Ufficio , conteneva l’indicazione della stessa sentenzache aveva deciso sulle impugnazioni degli atti impositivi, gli avvisi di accertamento impugnati, le imposte, e, per ciascuna imposta, la distinta indicazione degli interessi maturati, con indicazione delle normativa relativa, appare in linea con il principio sopra espostoonde appare esente da censura.

6. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese processuali liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 10.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1, quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nola n.5 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso , per procura in calce al ricorso,dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrente- R.G.N.14755/2017 Cron. Rep. C.C. 5.05.2022 Irpef-cartella- notificazione- motivazione per la cassazione della sentenza n.3088/7/16 della Commiss ione tributaria regionale della Puglia,depositata il 1 2 dicembre 201 6 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Bari, nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, portanteIperf degli anni di imposta 2003 e 2004, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a avverso la sentenza di primo grado (di accoglimento del ricorso) e, per l’effetto, confermava la cartella di pagamento. In particolare, il Giudice di appello riteneva che, erroneamente, il Giudice di primo grado aveva ritenuto la notifica della cartella irregolare in quanto era indubbio che l’irreperibilità del contribuente fosse solo temporanea,che fossero state adempiute tutte le formalità di cui all’art.140 cod.proc.civ. e che le stesse fossero state tut te documentate, con produzione in giudizio da parte di Equitalia, dei relativi atti, ivi compreso l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito con la sottoscrizione per ricevuta da parte del contribuente. La C.T.R. riteneva,inoltre, infondati gli ulteriori motivi di appello relativi alle censure che il primo giudice aveva ritenuto assorbite, rilevando che la cartella era motivata, contenendo tutti i riferimenti necessari per consentire al contribuente la verifica dell’applicazione dei criteri di liquidazione dell’imposta indicati nella sentenza della C.T.R., a seguito della quale la stessa cartella era stata emessa,nonché per la verifica della correttezza delle percentuali applicate e dei conteggi effettuati per la determinazione degli interessi e delle sanzioni.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso su quattro motivi. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione resistono con autonomi controricorsi. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod. proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.preliminarmente va rilevato che, con la memoria depositata, il ricorrente -premesso che la cartella oggetto di impugnazione attiene alle imposte come determinate a seguito di sentenza della C . T . R . , oggetto di distinto ricorso per cassazione, e che sulle imp ugnazioni proposte avverso gli avvisi di accertamento emessi a carico della Società si è già pronunciata questa Corte, con ordinanza n.10354 del 31 marzo 2022 (con la quale, pronunciando sul ricorso proposto dalla Società in persona del liquidatore e rilevato il difetto di legittimazione processuale del liquidatore per essere stata la Società cancellata dal registro delle imprese sin dalla data di instaurazione del giudizio, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio)- ha chiesto la riunione con il predetto ricorso e dedotto l’inefficacia e l’irrilevanza giuridica di tali atti impositivi prodromici con conseguente venire meno del presupposto della presunta distribuzione dei maggiori utili in capo al socio e,quindi, della fondatezza della cartella impugnata. 1.1.Tale prospettazione difensiva non può essere condivisa, con conseguente non necessità anche della chiesta riunione. In base alconsolidato orientamento giurisprudenziale in materia (cfr., con specifico riferimento alla ipotesi di estinzione della Società, Cass.7.6.2016 n.11680; id . 22.04.2021 n.10723; id. 19.0 1.2021 n.752) i n tema di contenzioso tributario, la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito (nella specie, per l'estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale. . 2.Procedendo, quindi, alla trattazione dei motivi di ricorso, con il primo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.139, 140 e 156 cod.proc.civ. nonché dell’art.26 del d.P.R. n.602 del 1973 e dell’art.60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, con il secondo , la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 14 e 156 cod.proc.civ. 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115, 116, 140 e 156 cod.proc.civ. Il ricorrente, in via correlata ai motivi precedenti, censura la C.T.R. per avere ritenuto che Equitalia avesse fornito la prova dell’avvenuta affissione, alla porta di abitazione del destinatario, dell’avviso di deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale di Torino. 4.I motivi, strettamente connessi in quanto vertenti tutti sulle modalità di notificazione della cartella e sulla valutazione di legittimità dell’eseguita notificazione, come espressa sul punto dalla C.T.R., possono trattarsi congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili. Va premesso che, come evincibile dall’ampia motivazione resa dal Giudice di appello, la C.T.R. ha ritenuto, in linea con i principi fissati in materia da questa Corte, la notificazione della cartella correttamente eseguita, per irreperibilità temporanea del contribuente(sulla quale ha fornito compiuta e esaustiva motivazione con relativo accertamento in fatto), ai sensi dell’art.140 cod.proc.civ., con l’espletamento a opera dell’agente notificatore di tutte le formalità previste dalla su detta norma, ivi compresa la ricezione, con sottoscrizione del contribuente, dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.A fronte di tale esaustiva e corretta motivazione tutte le doglianze espresse con i motivi di ricorso si risolvono, nella sostanza, in un’inammissibile, in questa sede, contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito.E ciò, anche a non volere tenere in conto che, come risulta dallo stesso tenore del ricorso, nel caso in specie, in ogni caso la notificazione aveva raggiunto il suo scopo, ai sensi dell’art.156 cod.proc.civ. con conseguente sanatoria di qualsivoglia nullità della stessa. 5.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 17 della legge n.212 del 2000 nonché degli artt.20 e 30 del d.P.R. n.602 del 1973. In sintesi, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere infondata l’eccezione sollevata dal contribuente in ordine alla mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi. 5.1.La questione sollevata con il motivo è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte , con la sentenza 14.07.2022 n.22281, le quali hanno affermato il seguente principio: Allorchè segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art.7 della legge n.212 del 2000 e dell’art.3 della legge n.241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dalla individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né della modalità di calcolo . La sentenza impugnata, la quale ha ritenuto idoneamente motivata la cartella impugnata dando atto che la stessa, emessa a seguito di sentenza della C.T.R. favorevole all’Ufficio , conteneva l’indicazione della stessa sentenzache aveva deciso sulle impugnazioni degli atti impositivi, gli avvisi di accertamento impugnati, le imposte, e, per ciascuna imposta, la distinta indicazione degli interessi maturati, con indicazione delle normativa relativa, appare in linea con il principio sopra espostoonde appare esente da censura. 6. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese processuali liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 10.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1, quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 , se dovuto. Così deciso in Roma nella camera
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