CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, afferente alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto e alla valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; - che la censura afferente alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, è generica e, quindi, indeducibile in quanto priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poiché non si confronta con i plurimi elementi indicati a fondamento del ritenuto esercizio in fatto delle funzioni gestoria (cfr. pag. 9-13 della sentenza impugnata); - che la censura afferente alle dichiarazioni rese dalla teste è indeducibile in quanto postula un'inammissibile differente valutazione della fonte di prova, ampiamente argomentata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata), non considerando che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) pag. 18 - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]