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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36988/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fornito congrua argomentazione sul difetto dei presupposti di applicabilità dell'istituto invocato, ritenendo la condotta concreta priva del requisito di particolare tenuità (pag. 3); Considerato, inoltre, che il motivo è intrinsecamente generico, poiché neppure indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la specifica condotta in contestazione si caratterizzerebbe in termini di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fornito congrua argomentazione sul difetto dei presupposti di applicabilità dell'istituto invocato, ritenendo la condotta concreta priva del requisito di particolare tenuità (pag. 3); Considerato, inoltre, che il motivo è intrinsecamente generico, poiché neppure indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la specifica condotta in contestazione si caratterizzerebbe in termini di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 36988/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris