Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37280/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilmjalla descritta in epigrafe, reso dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'ad 410 bis cpp definendo il reclamo interposto dall'odierno ricorrente; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi di impugnazione - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021 Rv. 28169; Sez. 6 Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilmjalla descritta in epigrafe, reso dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'ad 410 bis cpp definendo il reclamo interposto dall'odierno ricorrente; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi di impugnazione - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021 Rv. 28169; Sez. 6 Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37280/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris