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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 34881/2026

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cedell’esecuzione, ha accolto la richiesta di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto dialcune delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale dei Minorenni diPalermo e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per iminorenni di Palermo e ha rigettato la medesima richiesta in relazione atali fatti e quelli oggetto della sentenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Caltanissetta in relazione ai reati di cui agli artt.73 D.P.R. 309 del 1990 e 648-ter cod. pen.;Rilevato che con il ricorso, in due distinti ma complementari motivi,si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneall’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata inquanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull’arco ditempo trascorso senza considerare adeguatamente lo stato ditossicodipendenza del condannato;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo -a fronte della distanza tra i fatti e all’assenza di ulteriori e diversi elementi– non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio,n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò ancheconsiderato che lo stato di tossicodipendenza – che pure non costituisce dasolo, in assenza di altri indici, un criterio sufficiente al fine delriconoscimento della continuazione – non risulta essere decisivo, anche invirtù del fatto che dalla stessa documentazione prodotta risulta che ilricorrente era “riuscito a sganciarsi dalle sostanze di abuso nel 2020”, inepoca cioè precedente la commissione dei successivi reati, avvenuta nel2023 e nel 2023;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che l’inammissibilità del ricorso non comporta lacondanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favoredella cassa delle ammende, dovendosi applicare in via analogica ladisciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 inrelazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni. (Sez. 1, n.12340 del 20/02/2020, M, Rv. 278702 - 02).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cedell’esecuzione, ha accolto la richiesta di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto dialcune delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale dei Minorenni diPalermo e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per iminorenni di Palermo e ha rigettato la medesima richiesta in relazione atali fatti e quelli oggetto della sentenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Caltanissetta in relazione ai reati di cui agli artt.73 D.P.R. 309 del 1990 e 648-ter cod. pen.;Rilevato che con il ricorso, in due distinti ma complementari motivi,si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneall’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata inquanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull’arco ditempo trascorso senza considerare adeguatamente lo stato ditossicodipendenza del condannato;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo -a fronte della distanza tra i fatti e all’assenza di ulteriori e diversi elementi– non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio,n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò ancheconsiderato che lo stato di tossicodipendenza – che pure non costituisce dasolo, in assenza di altri indici, un criterio sufficiente al fine delriconoscimento della continuazione – non risulta essere decisivo, anche invirtù del fatto che dalla stessa documentazione prodotta risulta che ilricorrente era “riuscito a sganciarsi dalle sostanze di abuso nel 2020”, inepoca cioè precedente la commissione dei successivi reati, avvenuta nel2023 e nel 2023;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che l’inammissibilità del ricorso non comporta lacondanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favoredella cassa delle ammende, dovendosi applicare in via analogica ladisciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 inrelazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni. (Sez. 1, n.12340 del 20/02/2020, M, Rv. 278702 - 02). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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