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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 44216/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio, con riduzione dell'entità della pena sostitutiva [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 08 febbraio 2023 il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria, pari ad euro 300.620,00 di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 29 novembre 2013 dal Tribunale di Brindisi, confermata in data 17 ottobre 2016 dalla Corte di appello di Lecce e divenuta definitiva il 19 gennaio 2018.

Il giudice, stante il mancato pagamento della sanzione e l'accertata insolvibilità del condannato, ha convertito la multa sopra indicata in 1202 giorni di libertà controllata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., per la violazione degli artt. 660 cod.proc.pen., 136 cod.pen. in relazione agli artt. 102 e 103 legge n. 689/1981, 62, comma 2, legge n. 689/1981, e per la mancanza e illogicità della motivazione.

Il giudice ha disposto l'esecuzione della libertà controllata per il periodo di 1202 giorni, pari ad oltre tre anni, mentre, a norma del combinato disposto degli artt. 136 cod.pen. e 102 legge n. 689/1981, la libertà controllata applicata in sede di conversione della pena pecuniaria della multa non può superare la durata di un anno, e comunque quella di un anno e sei mesi in base agli aumenti consentiti dall'art. 103 legge n. 689/1981.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, riducendo l'entità della pena sostitutiva nella misura di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza che, nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 678, comma 1-bis, cod proc. pen., applica la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice procedente, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.

Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della procedura stabilita dall'art. 667, comma 4, cod.proc.pen., afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez. 1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854).

Tale principio è condivisibile e deve essere applicato anche nel presente caso, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.

3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente il magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 20 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio, con riduzione dell'entità della pena sostitutiva [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 08 febbraio 2023 il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria, pari ad euro 300.620,00 di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 29 novembre 2013 dal Tribunale di Brindisi, confermata in data 17 ottobre 2016 dalla Corte di appello di Lecce e divenuta definitiva il 19 gennaio 2018. Il giudice, stante il mancato pagamento della sanzione e l'accertata insolvibilità del condannato, ha convertito la multa sopra indicata in 1202 giorni di libertà controllata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., per la violazione degli artt. 660 cod.proc.pen., 136 cod.pen. in relazione agli artt. 102 e 103 legge n. 689/1981, 62, comma 2, legge n. 689/1981, e per la mancanza e illogicità della motivazione. Il giudice ha disposto l'esecuzione della libertà controllata per il periodo di 1202 giorni, pari ad oltre tre anni, mentre, a norma del combinato disposto degli artt. 136 cod.pen. e 102 legge n. 689/1981, la libertà controllata applicata in sede di conversione della pena pecuniaria della multa non può superare la durata di un anno, e comunque quella di un anno e sei mesi in base agli aumenti consentiti dall'art. 103 legge n. 689/1981. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, riducendo l'entità della pena sostitutiva nella misura di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. 2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza che, nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 678, comma 1-bis, cod proc. pen., applica la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice procedente, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della procedura stabilita dall'art. 667, comma 4, cod.proc.pen., afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez. 1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854). Tale principio è condivisibile e deve essere applicato anche nel presente caso, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. 3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente il magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 20 settembre 2023
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