CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36180/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ADRO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 novembre 2020 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato - riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la durata della pena principale e delle pene accessorie - la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato fino al 2 febbraio 2009, di amministratore unico fino al 28 luglio 2009 e di liquidatore fino al fallimento (intervenuto il 22 gennaio 2010) della società "[OSCURATO:SOCIETA]." - per il reato di cui agli artt. 223, comma 2, n. 1, legge fai'. e 2621, comma 1, cod. civ. All'esito del giudizio di appello, lo Zanardi risulta condannato per avere concorso a cagionare e aggravare il dissesto della società, commettendo fatti di falso in bilancio, esponendo, nei bilanci relativi agli anni 2005-2008, fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, al fine di ottenere il perdurante accesso al credito e di continuare l'attività, nonostante lo stato di sostanziale decozione dell'impresa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 223, comma 2, n. 1, legge fall. e 2621, comma 1, cod. civ. Rappresenta che la Corte di appello avrebbe palesemente violato l'obbligo di motivazione, non avendo esaminato le argomentazioni addotte a sostegno dell'atto di impugnazione. In particolare, non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi: la relazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], allegata alla domanda di concordato, aveva riconosciuto la correttezza contabile dei crediti esposti nei bilanci e dato atto che quanto rappresentato dalla società rispecchiava la sua effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria; non era stata sollevata alcuna contestazione relativamente alle scritture contabili; l'esito non positivo della domanda di concordato, che aveva portato poi al fallimento, era legato alla velocità con cui i creditori avevano cercato di aggredire il patrimonio dell'azienda; l'imputato aveva sacrificato il proprio patrimonio personale, prestando specifiche garanzie; il dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico di parte, aveva evidenziato che i crediti della società nei confronti di "clienti in fallimento" (a eccezione di quelli relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) non "si riferivano a fallimenti chiusi" e che, pertanto, nel momento della redazione dei bilanci, nulla poteva essere previsto circa la percentuale di credito che si sarebbe potuta realizzare all'esito delle procedure; il medesimo consulente aveva evidenziato che le valutazioni fornite dai curatori in relazione ai crediti in questione erano state effettuate ex post, in presenza di una situazione ben diversa da quella esistente al momento della redazione dei bilanci; non era stata mai elaborata da parte dell'accusa una completa e dettagliata analisi delle singole posizioni creditorie e della concreta possibilità di recupero dei crediti; il mancato ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo, con riferimento all'anno 2006, era del tutto legittimo.2.2 Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 223, comma 2, n. 1, legge fall. e 2621, comma 1, cod. civ. Rappresenta che la Corte di appello ha errato nel qualificare l'esposizione in bilancio di crediti inesigibili e l'omessa esposizione della quota di ammortamento per costi di ricerca e sviluppo come fatti materiali non rispondenti al vero, quando invece si tratta di mere valutazioni, come tali inidonee a integrare il reato contestato. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. e 444 e 445, comma 2, cod. proc. pen. Rappresenta che la Corte di appello aveva ritenuto precluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione di una precedente sentenza di patteggiamento, risalente all'anno 2014, per fatti commessi il 27 luglio e il 28 dicembre 2009. Gli effetti di tale sentenza, tuttavia, dovevano considerarsi estinti, considerato che era trascorso il termine di cinque anni, senza che l'imputato commettesse altri reati della stessa indole. A tale ultimo fine, non potevano considerarsi le condotte oggetto del presente processo poiché risalivano al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007, ossia ad epoca anteriore alla sentenza di patteggiamento e, addirittura, alla commissione dei reati oggetto di quella sentenza. Sostiene, inoltre, che la sentenza di patteggiamento, per la sua particolare natura di provvedimento equiparato a una sentenza di condanna senza averne la perfetta corrispondenza, non potrebbe precludere, in ogni caso, l'invocato beneficio. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, limitatamente al primo motivo, è fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, in relazione a esso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Con l'atto di appello, invero, la parte aveva posto una serie di questioni di sicura rilevanza in ordine al reato contestato, indicando gli elementi e le fonti di prova dalle quali emergevano.La Corte di appello non ha specificamente risposto a nessuna di esse, limitandosi a riportare una massima della Suprema Corte, in materia di false comunicazioni sociali, e ad asserire, genericamente, che sussisterebbe la finalità di ingiusto profitto. Al riguardo, occorre ricordare che <<sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività>> (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129) Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello, in sostanza, non ha proprio risposto alle specifiche doglianze mosse con l'appello. Palese risulta la decisività delle questioni che erano state poste con l'atto di impugnazione (almeno di alcune di esse) e alle quali la Corte di appello non ha risposto. Esse, invero, erano finalizzate a dimostrare che i bilanci, nella sostanza, rispecchiavano l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e che i rilievi mossi dalla pubblica accusa erano legati a valutazioni dei curatori (relative ai crediti in questione) effettuate ex post, in presenza di una situazione ben diversa da quella esistente al momento della redazione dei bilanci, nonché alla mancanza di una completa e dettagliata analisi delle singole posizioni creditorie e della concreta possibilità di recupero dei crediti, che non era stata mai fatta, né durante le indagini né nel corso del dibattimento. 1.2. Il secondo motivo, relativo alla possibilità di integrare il reato contestato con riferimento ad enunciati di carattere valutativo, è infondato. Al riguardo occorre ricordare il principio espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite Passarelli (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803), a tenore del quale il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art.2621 c.c., nel testo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Principio ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673). 1.3. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinv