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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30513/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2238/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 in Roma; -ricorrente - nei confronti di: Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 1499/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata l’8 giugno 2020.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;osservatoche nulla deve essere statuito sulle spese di lite , non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA].

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2238/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 in Roma; -ricorrente - nei confronti di: Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 1499/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata l’8 giugno 2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;osservatoche nulla deve essere statuito sulle spese di lite , non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. Così