CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31130/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza del locale Tribunale che li ha condannati alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione ed € 667 di multa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato ex art. 625 nn. 2 e 5 cod.pen.; Considerato che il motivo unico di ricorso proposto dal comune difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Delle foglie ed il secondo motivo proposto nell'interesse del Genchi, con i quali si denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità, giacché investono statuizioni discrezionali rimesse all'apprezzamento del giudice del merito congruamente motivate (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); Considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Considerato che il primo motivo di ricorso del Genchi, di denuncia della violazione di legge penale in relazione alla mancata diminuzione da operare per l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. sulla pena determinata ai sensi dell'art. 624 bis co. 3 cod. pen., è manifestamente infondato. Infatti, si deve richiamare la recente composizione del contrasto ad opera delle Sezioni Unite in ordine alla previsione di cui all'art. 624 bis co. 4 cod.pen., che preclude un giudizio di prevalenza o equivalenza delle attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 625 bis cod.pen., sulle aggravanti speciali del furto, con la previsione per cui eventuali diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. Sul punto, un recente orientamento riteneva che comunque, a garanzia di esigenze di proporzionalità complessiva del trattamento sanzionatorio, sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per l'aggravante sottratta al giudizio di bilanciamento, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate. Orbene, tale orientamento è stato disatteso dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato come tale lettura si ponga in contrasto con la chiara volontà legislativa ed inoltre attribuirebbe indebitamente la medesima incidenza sulla pena finale a circostanze attenuanti ritenute prevalenti o giudicate solo equivalenti all'esito del giudizio di bilanciamento. Pertanto, nel caso in cui tale il bilanciamento si concluda, in applicazione del disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., con un giudizio di equivalenza (nella specie, operato tra l'attenuante del risarcimento del danno e la recidiva reiterata ex art. 99 co. 4 cod.pen.), si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener in alcun conto le attenuanti (Sez. U, Sentenza n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa del