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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 febbraio 1976

Cassazione n. 10586/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.

Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di Abbruzzese di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Catanzaro, ha posto in evidenza: 5/K - il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nell' articolazione di 'ndrangheta", denominata clan degli Zingari, in stretto rapporto coi vertici ai quali è legato da vincoli di parentela; -la consumazione di reati strategici quale esponente del gruppo di fuoco impegnato nell'organizzazione, durante la faida con il clan rivale, delle azioni armate e degli omicidi, per uno dei quali ha riportato la condanna in esecuzione; - l'attuale vitalità della compagine associativa che, sia pure depotenziata, dispone ancora di elementi con elevata caratura criminale e spiccate capacità offensive, tanto da essere interessati da ripetute operazioni di polizia fino all'ottobre 2020 che hanno dimostrato infiltrazioni del clan nell'amministrazione penitenziaria. - la negativa condotta carceraria costellata da sedici rapporti disciplinari anche per condotte di sopraffazione ed atteggiamenti offensivi ed intimidatori nel loro complesso dimostrativi dell'attuale condivisione dei valori mafiosi.

2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo, per violazione di legge ed illogicità della motivazione, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato si basa su assiomi errati e mere asserzioni.

Enfatizza il ruolo di vertice all'interno del gruppo, in realtà mai ricoperto, desumendolo esclusivamente dai legami di parentela e non da specifiche condotte o, comunque, da elementi inidonei ad individualizzare il giudizio di pericolosità.

Non affronta la questione relativa alla "perdita di potere" del gruppo criminale a seguito dell'arresto dei capi e di molti associati negli ultimi anni.

Dà per assodato il pericolo di collegamento con la criminalità nonostante, il lungo periodo di carcerazione, l'avvenuta espiazione della pena per i reati ostativi.

Non considera nemmeno che durante la detenzione non ha ricevuto alcuna forma di assistenza economica e che le più recenti operazioni di polizia non abbiano attinto la sua persona.

Non è stata attribuita adeguata rilevanza alle sue precarie condizioni di salute. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

1. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2 -bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

1.1. Per quanto specificamente riguarda la proroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).

2. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma (pagg. da 5 a 9) ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che Abbruzzese possa continuare a svolgere il ruolo di rilevo ricoperto in passato ove rimesso in regime penitenziario ordinario.

Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condannato, il ruolo dello stesso all'interno del sodalizio mafioso come accertato con sentenze irrevocabili (componente del gruppo di fuoco impegnato nella faida armata), la perdurante attività del gruppo criminale testimoniata dalle numerose operazioni che lo hanno interessato fino ad epoca recente.

Da tali informazioni ha tratto la convinzione, nient'affatto illogica, che Abbruzzese, in virtù del ruolo in passato svolto nell'organizzazione di spedizioni armate per conto del clan, possa ancora oggi, alla luce dei numerosi fatti di sangue commessi nell'ambito di una guerra di mafia tra esposti dei clan operanti nel territorio dove per anni ha dominato incontrastata la "cosca degli Zingari", rappresentare un punto di riferimento anche grazie alle capacità di infiltrazione del clan tra gli appartenenti alla polizia penitenziaria, capacità emersa in una delle operazioni citate dalla DIA nel parere in atti.

Il Tribunale ha, infine, evidenziato come la condotta inframuraria di Abbruzzese non attesta nessun tipo di rivisitazione critica della condotta deviante né volontà di cambiamento; anzi, Abbruzzese è ripetutamente incorso in rilievi disciplinari sino a tempi recenti per atteggiamenti offensivi ed oltraggiosi sintomatici della perdurante adesione ai valori mafiosi.

A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramente confutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, solo apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

2.1. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza sulla perdurante operatività del regime differenziato anche dopo l'avvenuta espiazione della pena per i reati ostativi e in relazione a reati comuni commessi prima dell'introduzione dell'art. 41-bis Ord. pen, dovendosi escludere, anche sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, che la disposizione dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, Ord. pen., violi il divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., atteso che: - 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; - 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906).

3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di Abbruzzese di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Catanzaro, ha posto in evidenza: 5/K - il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nell' articolazione di 'ndrangheta", denominata clan degli Zingari, in stretto rapporto coi vertici ai quali è legato da vincoli di parentela; -la consumazione di reati strategici quale esponente del gruppo di fuoco impegnato nell'organizzazione, durante la faida con il clan rivale, delle azioni armate e degli omicidi, per uno dei quali ha riportato la condanna in esecuzione; - l'attuale vitalità della compagine associativa che, sia pure depotenziata, dispone ancora di elementi con elevata caratura criminale e spiccate capacità offensive, tanto da essere interessati da ripetute operazioni di polizia fino all'ottobre 2020 che hanno dimostrato infiltrazioni del clan nell'amministrazione penitenziaria. - la negativa condotta carceraria costellata da sedici rapporti disciplinari anche per condotte di sopraffazione ed atteggiamenti offensivi ed intimidatori nel loro complesso dimostrativi dell'attuale condivisione dei valori mafiosi. 2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo, per violazione di legge ed illogicità della motivazione, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato si basa su assiomi errati e mere asserzioni. Enfatizza il ruolo di vertice all'interno del gruppo, in realtà mai ricoperto, desumendolo esclusivamente dai legami di parentela e non da specifiche condotte o, comunque, da elementi inidonei ad individualizzare il giudizio di pericolosità. Non affronta la questione relativa alla "perdita di potere" del gruppo criminale a seguito dell'arresto dei capi e di molti associati negli ultimi anni. Dà per assodato il pericolo di collegamento con la criminalità nonostante, il lungo periodo di carcerazione, l'avvenuta espiazione della pena per i reati ostativi. Non considera nemmeno che durante la detenzione non ha ricevuto alcuna forma di assistenza economica e che le più recenti operazioni di polizia non abbiano attinto la sua persona. Non è stata attribuita adeguata rilevanza alle sue precarie condizioni di salute. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 1. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2 -bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.1. Per quanto specificamente riguarda la proroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). 2. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma (pagg. da 5 a 9) ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che Abbruzzese possa continuare a svolgere il ruolo di rilevo ricoperto in passato ove rimesso in regime penitenziario ordinario. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condannato, il ruolo dello stesso all'interno del sodalizio mafioso come accertato con sentenze irrevocabili (componente del gruppo di fuoco impegnato nella faida armata), la perdurante attività del gruppo criminale testimoniata dalle numerose operazioni che lo hanno interessato fino ad epoca recente. Da tali informazioni ha tratto la convinzione, nient'affatto illogica, che Abbruzzese, in virtù del ruolo in passato svolto nell'organizzazione di spedizioni armate per conto del clan, possa ancora oggi, alla luce dei numerosi fatti di sangue commessi nell'ambito di una guerra di mafia tra esposti dei clan operanti nel territorio dove per anni ha dominato incontrastata la "cosca degli Zingari", rappresentare un punto di riferimento anche grazie alle capacità di infiltrazione del clan tra gli appartenenti alla polizia penitenziaria, capacità emersa in una delle operazioni citate dalla DIA nel parere in atti. Il Tribunale ha, infine, evidenziato come la condotta inframuraria di Abbruzzese non attesta nessun tipo di rivisitazione critica della condotta deviante né volontà di cambiamento; anzi, Abbruzzese è ripetutamente incorso in rilievi disciplinari sino a tempi recenti per atteggiamenti offensivi ed oltraggiosi sintomatici della perdurante adesione ai valori mafiosi. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramente confutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, solo apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità. 2.1. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza sulla perdurante operatività del regime differenziato anche dopo l'avvenuta espiazione della pena per i reati ostativi e in relazione a reati comuni commessi prima dell'introduzione dell'art. 41-bis Ord. pen, dovendosi escludere, anche sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, che la disposizione dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, Ord. pen., violi il divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., atteso che: - 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; - 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906). 3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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