CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 09135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cto .1,t. ORDINANZA sul ricorso 5-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 3819/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con sentenza del 2015, a seguito della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi legittimi del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, dopo aver accertato che la quota di spettanza di ciascuno, pari al 50% dell'asse ereditario, è di C. 139.206,32 e che [OSCURATO:PERSONA] aveva già ricevuto la somma di C. 20.000,00, in acconto sulle sue spettanze, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a versare al fratello la somma di C. 119.206,32, oltre interessi e rivalutazione. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha rilevato che il de cuius era, tra l'altro, titolare della quota di partecipazione, pari al 98 %, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e che il restante 2°/o era intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la morte del genitore, nell'ottobre del 2008, aveva deciso di porre la società in liquidazione. 1.3. Il tribunale, inoltre, per determinare il valore della quota spettante a [OSCURATO:PERSONA] in sede di divisione, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, alle cui risultanze si conformato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello deducendo, tra l'altro, che: - la determinazione del valore delle quote sociali del de cuius al momento dell'apertura della successione (gennaio 2008) non aveva tenuto conto dell'eventuale deprezzamento conseguente alla messa in liquidazione della società; - lo scioglimento della società non era stato determinato da un'opzione discrezionale del socio titolare della quota minoritaria ma la conseguenza necessitata del venir meno della pluralità dei soci, non ricostituita nel termine di sei mesi dalla morta del padre; - la somma corrispondente al valore della società dev'essere versata dal liquidatore all'esito delle operazioni di liquidazione e non da uno dei coeredi all'altro; - la mancata integrazione del contraddittorio con la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., vertendosi in un caso di litisconsorzio necessario. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Ric. 2017 n. 5 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 3.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha parzialmente accolto l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l'appellante al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 90.811,37, oltre interessi e rivalutazione. 3.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, l'infondatezza della censura con la quale l'appellante aveva lamentato l'incompletezza del contraddittorio per non essere stata chiamata in causa la società le cui quote, appartenute al defunto [OSCURATO:PERSONA], fanno parte della comunione ereditaria tra i due figli del de cuius. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che l'oggetto del compendio ereditario sono le quote sociali, ha ritenuto che, di fronte alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dal coerede, gli unici legittimati passivi sono gli altri coeredi e non certo la società le cui quote fanno parte del patrimonio caduto in successione, che a tale giudizio è del tutto estranea. 3.3. La corte, poi, ha ritenuto come prive di fondamento le censure che l'appellante aveva sollevato avverso la sentenza di primo grado per essere stato condannato al pagamento in favore del fratello di una somma a titolo divisionale senza ricevere nulla dall'eredità paterna. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - l'asse ereditario era costituito, tra l'altro, dalla partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., del quale il defunto era titolare di una quota pari al 9 8 °/o , mentre il restante 2°/o era intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA]; - tale quota di partecipazione, alla morte di [OSCURATO:PERSONA], è diventata oggetto della comunione ereditaria, con la conseguente necessità di determinarne il valore ai fini della divisione; - tale stima dev'essere riferita al tempo dell'apertura della successione (gennaio del 2008) e non a quello (ottobre Ric. 2017 n. 5 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 2008) in cui tale società è stata messa in liquidazione ad iniziativa del socio superstite [OSCURATO:PERSONA], posto che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine previsto dall'art. 2722 (recte: 2272) n. 4 c.c., con la conseguente messa in liquidazione della società di persone, era dipesa da una scelta del socio superstite, ha ritenuto che "al coerede estraneo alla compagine sociale, impossibilitato (oltre che non interessato) a subentrare al de cuius in una società che neppure il socio superstite aveva intenzione di proseguire, spetta, pertanto, in sede di scioglimento della comunione ereditaria, una somma pari alla metà del valore della quota aziendale di pertinenza del padre al momento dell'apertura della successione, fermo restando che in tal modo l'intera azienda rimane attribuita al coerede che in vita del de cuius era socio con la quota del 2%, libero, pertanto, di proseguire l'attività imprenditoriale, sia previa ricostituzione della pluralità dei soci, sia con un'opportuna trasformazione della forma giuridica dell'impresa o, in alternativa di porre in liquidazione la società, come in concreto avvenuto, con il diritto, in tal caso, di trattenere per intero l'attivo liquidato dalla liquidazione". 3.4. In definitiva, ha concluso la corte, previa corresponsione al coerede della quota aziendale di sua pertinenza, [OSCURATO:PERSONA], che non ha voluto o potuto proseguirne l'attività imprenditoriale, è rimasto l'unico titolare dell'azienda appartenuta al padre per la quota del 98% ed ha comunque acquisito il diritto, a seguito della scioglimento della comunione ereditaria, di trattenere interamente il ricavato della liquidazione. La ragione dell'obbligazione di pagamento in capo all'appellante in favore dell'appellato dev'essere, in definitiva, rinvenuta nello scioglimento della comunione ereditaria e nella conseguente attribuzione dell'intera azienda ad un coerede Ric. 2017 n. 5 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 dietro il versamento all'altro di una somma ragguagliata al valore della quota aziendale caduta in successione 3.5. La corte, invece, ha ritenuto, almeno in parte, fondate le doglianze dell'appellante in ordine alla stima del valore delle quote aziendali cadute in successione. La corte, infatti, ha ritenuto che il metodo utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio per determinare il valore delle quote aziendali cadute in successione, e cioè il metodo "misto patrimoniale reddituale", "capace ... di esprimere una valutazione dell'azienda che tiene conto tanto della consistenza patrimoniale quanto della capacità reddituale ..." della stessa, non fosse adeguato al caso in esame, nel quale non pare discutibile che, dopo la cessione del ramo d'azienda con atto del 30/11/2007, che ha comportato anche la cessione del principale macchinario utilizzato nel processo produttivo, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, in realtà, perduto la gran parte delle sue potenzialità di produrre reddito. Tale circostanza, affermata con forza dall'appellante, è stata, invece, del tutto trascurata dal consulente tecnico d'ufficio ed ha, quindi, indotto la corte ad utilizzare il metodo cd. patrimoniale, che evita di far lievitare la stima di valore in funzione di prospettive di redditività che l'azienda alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non aveva. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio aveva fornito tutti gli elementi per determinare il valore della quota aziendale caduta in successione, ha determinato in C. 110.811,37 la quota di pertinenza di ciascun condividente per cui, avendo l'appellato già ricevuto la somma di C. 20.000,00, l'appellante doveva essere condannato al pagamento, in favore del fratello, della somma di C. 90.811,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ric. 2017 n. 5 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 4.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 9/12/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 19/10/2016 (il 18/12/2016 è stata domenica). 4.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. dell'art. 2266 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver evidenziato che il compendio ereditario ha avuto per oggetto la quota di partecipazione sociale già spettante al de cuius e che, a fronte della domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da un coerede nei confronti, gli unici legittimati passivi sono gli altri coeredi e non la società, che è del tutto estranea a tale giudizio, ha proceduto, di fatto, alla liquidazione della quota di partecipazione sociale. 4.2. La corte d'appello, però, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha considerato che, a fronte della domanda di divisione della comunione ereditaria proposta in giudizio, avrebbe dovuto limitarsi a dividere l'asse ereditario e ad attribuire ad entrambi i coeredi un diritto paritetico al 50% del credito nascente dalla liquidazione. Gli eredi del socio deceduto, infatti, hanno, a norma dell'art. 2284 c.c., il diritto di credito verso la società ad una somma pari al valore della quota: un diritto che non si divide tra gli eredi in proporzione delle quote ereditarie ma entra a far parte della comunione ereditaria e spetta come tale agli eredi come gruppo fino al successivo atto divisionale. 4.3. La corte d'appello, al contrario, ha proceduto, senza che tale domanda sia stata formulata, alla liquidazione della Ric. 2017 n. 5 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 quota sociale, condannando uno dei due coeredi a pagare all'altro una somma di denaro, omettendo di considerare che tale obbligazione non grava sui soci ma sulla società, che è, quindi, litisconsorte necessario del relativo giudizio. 5.1. Il motivo è fondato con assorbimento del secondo. Nella società di persone, in effetti, anche se composta da due soli soci, la morte di uno dei soci determina lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto alla data del suo decesso mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (Cass. 10802 del 2009) per cui, salvo che si verifichi l'ipotesi disciplinata dall'ultima parte dell'art. 2284 c.c. ("salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano"), e cioè la continuazione della società per volontà del socio superstite e degli eredi del socio defunto, questi ultimi rimangono estranei alla società, di cui assumono la veste di creditori della somma di denaro equivalente al valore della quota del de cuius. Nelle società di persone, infatti, gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società e non assumono pertanto la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto (che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga) alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. n. 3671 del 2001). In definitiva, anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di un socio determini il venir meno della pluralità dei soci, non può Ric. 2017 n. 5 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 riconoscersi un diritto degli eredi del socio defunto a partecipare alla liquidazione della società ed a pretendere una quota di liquidazione, anziché il controvalore in denaro della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo ed eventuale rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci quanto nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della pluralità medesima (Cass. n. 8670 del 2000). Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio (e la morte del socio è uno di questi), perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente (ed, in caso di morte, ai suoi eredi) spetta, pertanto, soltanto la liquidazione della sua quota ai sensi dell'art. 2289 c.c. e non il diritto, che presuppone l'acquisto della qualità di socio, alla quota di liquidazione della società quale risulta all'esito del riparto del patrimonio sociale (residuo al pagamento dei debiti sociali ai sensi degli artt. 2280 e 2282 c.c.) fra tutti i soci (Cass. n. 9397 del 2011). 5.2. Non può, dunque, condividersi la soluzione seguita dalla sentenza impugnata: lì dove, in sede di scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi del socio defunto, ha, in sostanza, provveduto non già, come avrebbe dovuto fare, a dividere l'eredità tra i due coeredi, attribuendo agli stessi (tra l'altro) il diritto (nei confronti della società) alla liquidazione della quota già spettante al defunto, ma, in difetto di qualsivoglia domanda giudiziale in tal senso, a liquidare il patrimonio sociale, ripartendolo tra il coerede che era anche socio superstite, cui ha assegnato l'azienda sociale, ed il coerede non socio, cui ha attribuito il diritto al relativo conguaglio ("al coerede estraneo alla compagine sociale, impossibilitato (oltre che non Ric. 2017 n. 5 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 interessato) a subentrare al de cuius in una società che neppure il socio superstite aveva intenzione di proseguire, spetta, pertanto, in sede di scioglimento della comunione ereditaria, una somma pari alla metà del valore della quota aziendale di pertinenza del padre al momento dell'apertura della successione, fermo restando che in tal modo l'intera azienda rimane attribuita al coerede che in vita del de cuius era socio con la quota del 2% ...). Il diritto che spetta ai soci superstiti in sede di divisione di un'eredità che comprenda una quota di società di persone non è, infatti, quello al riparto conseguente allo scioglimento dell'ente collettivo, che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i soci con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del patrimonio residuato al pagamento dei debiti, ma quello, previsto dagli artt. 2284 e 2289 c.c., alla liquidazione della quota del singolo socio nei confronti del quale, per effetto della sua morte, si è sciolto il rapporto sociale, che non è il diritto ad una parte del patrimonio sociale ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione. 6. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2017 n. 5 - 5ez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 111F. 4 kiegl r112)( t-u9..+2.5&i.,