CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 13 gennaio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e, con le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto è innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, e comunque nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel contesto, non essendo necessaria, ai fini della rilevanza penale del fatto, la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione ovvero di un pregiudizio dell'interesse probatorio connesso all'oggetto materiale della condotta di falsificazione. (Sez. 6, n. 25911 del 02/03/2021, Natti, Rv. 281688); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec