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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06633/2023

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19175/2017, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappr esentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.tiMAURI- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliat e in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 24,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rapp re- sentate e difesedall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidental i - nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1144/2017, depositata il18/5/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La causa rinviene la propria origine nella seguente vicenda sostan- ziale.

Alla fine del 2000, la S.A.F., ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], aveva dato in affitto la propria azienda commerciale alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socia e legale rappresentante la moglie di Sovrani, [OSCURATO:PERSONA], e che era partecipata al 95% dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui sempre il Sovrani era amministratore unico e la moglie socia al 15%.

Alla fine del 2001, la S.A.F. aveva risolto anticipatamente il con- tratto di affitto e qualche mese dopo, nell’aprile 2002, aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA] due complessi immobiliari nei quali era esercitata l'azienda commerciale.

Nel 2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA]) a gì in revocatoria dinanzi al Tribunale di Ferrara nei confronti di S.A.F., [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione anticipata del contratto di af- fitto di azienda, nonché dei due successivi atti di compravendita immo- biliare.

In primo grado, la domanda fu accolta parzialmente, con riferi- mento alle compravendite, non alla risoluzione anticipata dell’affitto di azienda.

In riforma parziale della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Bologna ha accolto integralmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], in altri termini: (a) ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la decisione di primo grado che ha dichia- rato inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le due com- pravendite, e (b) ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inefficaci ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti anche il con- tratto di risoluzione anticipata del contratto di affitto di ramo d’azienda 3di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. avente ad oggetto l’azienda affittata nel 2000 da S.A.F. di [OSCURATO:PERSONA]- vrani a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazionecon cinque motivi.

Propongono ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] condue motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entratecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo del ricorso principale si censura che la Corte di appello, in relazione agli atti di compravendita sottoposti a revoca- toria,abbia gravato il convenuto dell’onere della prova della mancanza dellascientia damni in capo al venditore e al convenuto .

Del primo motivo delricorso è da dichiarare l’inammissibilità, poiché –oltre a non recare indicazioni circa le norme che si assumono violate - non consente di ricostruire la seguente argomentazione che lo sor- regge: cfr.

«A contrario di quanto si potrebbe pres umere e si è pre- sunto, proprio sulla scorta del rilievo fattuale che il signor [OSCURATO:PERSONA]- berto era presente all'atto nella duplice veste di venditore persona fi- sica e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] acquirente, in logica conseguenza con il ragionamento svolto nelle pagine precedenti sulla presenza, o meno, del dolo generico in capo a [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta SAF di ledere garanzie ai creditori tramite le alienazioni com- piute, allo stesso modo dobbiamo escluderle in capo alla [OSCURATO:PERSONA]- tal la cui volontà si è manifestata attraverso S ovrani Alberto » ( v. ri- corso, p. 4).

Il riferimentoal « ragionamento svolto nelle pagine prece- denti», compiuto a p. 4, cade nel vuoto, poiché p. 1 è impegnata dalla intestazione, p. 2 dalla trascrizione del dispositivo della sentenza d’ap- pello e p. 3 da una scheletrica descrizione del «fatto».

In conclusione, il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

2. –Il secondo e il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione.

In sostanza, entrambi deducono violazio ne e falsa 4di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. applicazione dell’art. 2901, co.3 c.c. nonché omesso esami di fatti de- cisivi, per avere la Corte di appello assoggettato all’azione revocatoria atti di adempimento di debiti scaduti.

I due motivi presentano profili di inammissibilità e d’infon datezza.

Nel complesso sono infondati.

Secondo la parte ricorrente : «A gli atti del giudizio di primo grado,nella memoria di costituzione S ovrani Al- berto, è stata prodotta copiosissima documentazione, consistente in ben n. 46 documenti, afferenti alla posizione di sovraindebitamento e sofferenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], per vicende risalentiper l'appunto all' anno 2001.

Tali documenti accertano e attestano che, a partire dal maggio dell'anno 2001, il ricorrente versava in una grave situazione di dissesto finanziario.

Tali documenti sono piena prova della situazione debitoria del signor Sovrani verso molti creditori e, per altro verso, attestano, ai fini dell'esame dei presupposti della revocatoria azionata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la volontà di percorrere un concordato stra- giudiziale orientato alla soddisfazione(e non alla sottrazione di garan- zie ai creditori), seppure parziale, dell'ammontare debitorio accumulato verso fornitori e banche e non, fra cui non era compreso il debito ora vantato da Italia [OSCURATO:SOCIETA]., posto che poiché in quel preciso mo- mento il credito di quest'ultima non aveva le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità, tutte condizioni in sorte successivamente agli atti di cui si è chiesta la revoca.

In ogni caso gli elementi probatori citati, considerati complessivamente, convergono a far emergere un'u- nica e precisa volontà in capo a [OSCURATO:PERSONA], e cioè quella di far fronteai propri debiti accumulati».

Segue poi una dettagliata scans ione di pagine di corrispondenza tra la S.A.F.di Sovrani e la [OSCURATO:PERSONA] (p. 6-11),che si conclude con l’affermazione che tali elementi sarebbero stati «completamente disattesi dal giudice di prime cure e dalla Corte felsinea» (p.12 ).

Segue inoltre una ricostruzione alternativa a qu el la 5di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. svolta dalla Corte d’appello, che si giova di un’ulteriore scansione rela- tiva ad una istruttoria prefallimentare svolta nell’ambito di un’istanza di fallimento promossa da altra azienda creditrice, ove il Tribunale scrive (nel decreto di rigetto): «gli elementi acquisiti, pur rilevanti, non sembrano sufficienti per affermare con certezza che il Sovrani abbia proseguito la propria impresa individuale almeno dopo l’aprile 2002».

L’argomentazione riportatarivela che - attraverso la censura di falsa applicazione dell’art. 2901, co. 3 c.p.c. - si denuncia in realtà un pre- teso errore nel mancato riconoscimento di un progetto di concordato stragiudiziale per il pagamento di debiti scaduti.

Non si tratta di una quaestio iuris, ma della reputata erronea soluzione di una quaestio facti.

Come censura ex art. 360, n. 3 c.p.c, essa è pertanto inammis- sibile.

Residua solo la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., che è infondata.

Infatti, lamotivazione della sentenza d’appello attinge am piamente il «minimo costituzionale» di cui a Cass.

SU 8053/2014, poiché non vi si ravvedono gli estremi della: (a) mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto della trascrizione grafica; (b) motivazione apparente (cioè graficamente esistente, ma inidonea a rendere comprensibile il fondamento del convincimento (Cass.

SU 22232/2016); (c) antinomia inconciliabile tra affermazioni, o della: (d) motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

In particolare non si ravvedono tali estremi nel governo che la sentenza impugnata fa degli indirizzi giuri- sprudenziali di legittimità rilevante in tema di presupposti dell’azione revocatoria.

In conclusione, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono rigettati.

3. – Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente l’evento di danno in capo al revocante [OSCURATO:PERSONA] centro s.p.a., con la seguenteargomentazione: «E b b ene va precisato 6di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. che la sussistenza di tale requisito, formalmente in re ipsaad ogni mu- tamento qualitativo, o quantitativo, delle sostanze del debitore, va ca- lato nella fattispecie concreta oggetto di esame ed implica il dovere di verificarlo concretamente».

Si continua con una ricostruzione della si- tuazione di fatto rilevantealternativa rispetto a quella svolta nella sen- tenza impugnata(p. 25 - 29), al termine della quale si conclude così: «Si palesa pertanto la violazione dell'articolo 2729 c.c.con riferimento a tale primo requisito[ci si riferisce ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, n.d.r.] che per tali motiv i non può trovare applicazione con riferimento agli elementi presuntivi evidenziati dalla Corte.

È in- fatti, principio noto che qualora il giudice di merito sussuma erronea- mente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, pre- cisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece corrispon- denti a quei requisiti il ragionamento sia censurabile in base all'articolo 360, n.3 c.p.c. ».

Il quarto motivo non è fondato.

Come il secondo e il terzo motivo, esso è caratterizzato dal fatto che si presenta come quaestio iuris una denuncia di falsa applicazione di norme diritto discendente da un reputato errore nella risoluzione della quaestio facti.

Si richiamano pertanto le considerazioni già svolte in- dietro, sotto un duplice profilo: (a) per rilevare l’inammissibilità di que- sta operazione; (b) per convertire il motivo in denuncia di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. secondo gli standard fissati da Cass.SU 8053/2014, già sintetizzati indietro.

Tale prospettiva sfocia in una valutazione di infondatezza, che in questo caso si delinea alla luce di un governo incensurabile (poiché assistito da motivazione effettiva, comprensibile, non affetta da contraddizioni irresolubili) delle presunzioni in tema di accertamento dei presupposti dell’azione revo- catoria, con specifico riferimento alla prova dell’eventus damni. 7di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro,nelle battute finali dell’esposizione del motivo, il ricorrente lamenta specificamente un vizio di sussunzione in relazione agli estremi della gravità, precisione e concordanzaex art. 2729 c.c. (p. 28 s.).

Talecensura è inammissibile.

È certamente vero che,in sede di legittimità, è ammissibile la viola- zione degli artt. 2727 e 2729 c.c. se si fa valere il vizio di sussunzione.

Tuttavia,il ricorrente assume di trovarsi dinanzi a tale vizio poiché, alla stregua della sua propria ricostruzione dei fatti rilevanti, questi ultimi non darebbero luogo agli estremi delle presunzioni richiesti dall’art.2729 c.c., così come invece ha ritenuto il giudice di merito.

Viceversa il vizio di sussunzione in materia di presunzioni semplici non può (evi- dentemente) profilarsi in questi termini alla stregua dell’orientamento costante di questa Corte, secondo il quale il giudice di merito incorre in tale vizio se (e solo se), dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non pre- cisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr., tra le altre, Cass. 3541/2020).

In definitiva, anche in questo caso il ricorrente reputa inesattamente che possa qualificarsi come vizio di sussunzione l’errore nella ricostruzione dei fatti rilevanti, che egli imputa alla sentenza impugnata e che invece è denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., secondo i canoni concretizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, ai quali si è fatto più volte riferimento.

In conclusione, il quarto motivo del ricorso principale esibisce profili di inammissibilità e di infondatezza.

Nel complesso, esso è rigettato.

4. –Con il quinto motivo si censura ultra - petizione c on riferimento alla revocatoria della risoluzione del contratto di affitto di ramo di 8di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. azienda avvenuta in data 28/12/2001 con scrittura privata autenticata.

Con tale motivo si deduce violazi one dell'art. 11 2 c.p.c. per av ere la Corte di appello ritenuto che il contratto di risoluzione dell'affitto di ramo di azienda fosse simulato e si traducesse in una cessione di fatto della stessa aziendaalla [OSCURATO:SOCIETA], senza che l’attrice avesse formulato una domanda di accertamento della simulazione.

In particolare, così argomenta il ricorrente nel passo saliente: «Semmai si doveva inten- tare[invece dell’azione revocatoria, n.d.r.] , seguendo il percorso pre- suntivo seguito dal giudice dell'appello, un’azione per simulazione.

Ma ciò non è stato fatto.

Infatti la sentenza di appello percepisce questa evidenza e motiva l'accoglimento dell’ actio pauliana con un percorso logico che riferisce di una simulazione del contratto, individuandolo come effettiva cessione dell'azienda, senza verificare che sul punto non è stata esposta alcuna domanda da parte dell'appellante incidentale, che era vincolato al thema decidendum individuato nelle concl usioni rassegnate in primo grado.

In concreto il giudice dell'appello è andato ultra petitumed ha confezionato una decisione contraria al senso della domanda azionata»(ricorso, p. 32 s.).

Il quinto motivo di ricorso non è fondato.

Anch’esso si profila con unastruttura analoga ai precedenti tre mo- tivi: si delineaun quadro d ella situazione gi uridicamente rilevante al- ternativoa quello del giudice di merito, mercé la sovrapposizione del proprio apprezzamento ricostruttivo e vi si agganciauna qualificazione giuridicache si imputa al giudice di merito di non aver colto.

In particolare, il capo sottoposto a critica è, nella sua parte essen- ziale, il seguente: «A fronte degli elementi evidenziati, è possibile rico- struire un progetto unitario, in base al quale in un primo momento (con il contratto di affitto di ramo di azienda)fu trasferita da SAF di Sovrani a [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto la gestione dei vari punti vendita dell'azienda 9di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. commerciale di proprietà del Sovrani, mentre successivamente (me- diante la risoluzione del predetto contratto, la cessazione dell'attività della ditta individuale e l'apertura da parte diSAF Italy di nuove unità locali negli stessi luoghi ove già il Sovrani esercitava la sua attività come ditta individuale)si è realizzato il vero e proprio trasferimento di fatto dell'azienda commerciale del Sovrani a [OSCURATO:SOCIETA].

Detto trasferi- mento risulta realizzato, mediante gli escamotages sin qui ricostruiti, di fatto senza corrispettivo, posto che SAF di Sovrani non risulta aver percepito alcuna dazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

Q uest'ultima, d ’ altro canto, ha continuato anche dopo la risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda […] a gestire l'attività commerciale di cui si discute senza neanche provvedere al pagamento del canone d'affitto previsto dal contratto del 21/12/2011, con il che si è realizzato un danno per il ceto creditorio del Sovrani».

È evidente che questi passaggi ricostruttivi, sui quali si c oncentra l’attenzionedel ricorrente nell’esposizione del quinto motivo , non pos- sono essere disgiunti dalla precedente catena argomentativa della corte territoriale,dalla quale a titolo di esemp io si può qui citare : « In sostanza, con la firma del citato contratto[di affitto di ramo d’azienda, n.d.r.]SAF di Sovrani, ditta individuale, si obbligava a trasferire la ge- stione della sua intera azienda commerciale, esercitata nei quattro punti vendita diFerrara, Tresigallo, Bigarello e Verona, alla [OSCURATO:SOCIETA]., società che risulta partecipata quanto al 5% dalla moglie del So- vrani, [OSCURATO:PERSONA], e quanto al 95% dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che meno di un anno e mezzo piùtardi, con i due rogiti del 17/4/2002 di cui si è già detto, si sarebbe resacessionaria degli immobili di proprietà del Sovrani, nei quali era esercitata di fatto l'azienda commerciale og- getto del contratto di affitto di cui ora si discute.

È quindi ancora più evidente, alla luce dei collegamenti fin qui tratteggiati, l'intento unitario 10di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. di sottrarre l'interopatrimonio aziendale e familiare alla garanzia dei creditori, ed in particolar modo di [OSCURATO:PERSONA]».

In considerazione di ciò, l’argomentazione complessiva del ricorrente principaleurta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del pro- prio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rile- vante.

In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legitti- mità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da palesare che il ragionamento seguito dal giudici è affetto da contraddi- zioni incomponibili– ciò che nel caso di specie non è accaduto - mentr e non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti.

In conclusione, il quinto motivo è rigettato.

5. –Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA] e H ol- ding Capital, i suoimotivi e le sue argomentazioni si sovrappongono a quelli del ricorso principale, frequentemente anche nelle formulazioni letterali.Il primo motivo coincide (quasi integralmente anch e nella di- zione della rubrica) c on il primo motivo del ricorso principale, salvo l’aggiunta preliminare di una ricostruzione della situazione rilevante al- ternativa rispetto a quella della Corte d’appello.

Con ciò le ricorrenti si limitano in modo inammissibile a sostituireil loro apprezzamento rico- struttivodei fatti a quello del giudice di merito , esente da vizi spendibili in sede di legittimità,e vi agganciano una qualificazione giuridica che imputanoal giudice di merito di non aver colto. 11di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA].

La stessa struttura argomentativa si r iscontra con riferimento alla censura formulata a p. 11(e poi successivamente articolata) , secondo la quale la Corte d’appello avrebbe mancato di applicare l’art. 2901, co. 3 c.c. sull’esenzione dall’azione revocatoria dell’adempimento di de- biti scaduti, nonché con riferimento al motivo proposto a p. 32 ss., che corrisponde al quarto motivo del ricorso principale.

In sintesi, il ricorso incidentale è nelsuo complesso inammissibile.

6. –In conclusione, il ricorso principale è rigettato, il ricorso inciden- tale è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, sia ad opera della parte ricorrente in via principale che della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso principale e di chiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna ciascuna delle due parti ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrenteAgenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 10,500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19175/2017, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappr esentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.tiMAURI- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliat e in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 24,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rapp re- sentate e difesedall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidental i - nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1144/2017, depositata il18/5/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La causa rinviene la propria origine nella seguente vicenda sostan- ziale. Alla fine del 2000, la S.A.F., ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], aveva dato in affitto la propria azienda commerciale alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socia e legale rappresentante la moglie di Sovrani, [OSCURATO:PERSONA], e che era partecipata al 95% dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui sempre il Sovrani era amministratore unico e la moglie socia al 15%. Alla fine del 2001, la S.A.F. aveva risolto anticipatamente il con- tratto di affitto e qualche mese dopo, nell’aprile 2002, aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA] due complessi immobiliari nei quali era esercitata l'azienda commerciale. Nel 2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA]) a gì in revocatoria dinanzi al Tribunale di Ferrara nei confronti di S.A.F., [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione anticipata del contratto di af- fitto di azienda, nonché dei due successivi atti di compravendita immo- biliare. In primo grado, la domanda fu accolta parzialmente, con riferi- mento alle compravendite, non alla risoluzione anticipata dell’affitto di azienda. In riforma parziale della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Bologna ha accolto integralmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], in altri termini: (a) ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la decisione di primo grado che ha dichia- rato inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le due com- pravendite, e (b) ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inefficaci ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti anche il con- tratto di risoluzione anticipata del contratto di affitto di ramo d’azienda 3di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. avente ad oggetto l’azienda affittata nel 2000 da S.A.F. di [OSCURATO:PERSONA]- vrani a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazionecon cinque motivi. Propongono ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] condue motivi. Resiste l’Agenzia delle Entratecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo del ricorso principale si censura che la Corte di appello, in relazione agli atti di compravendita sottoposti a revoca- toria,abbia gravato il convenuto dell’onere della prova della mancanza dellascientia damni in capo al venditore e al convenuto . Del primo motivo delricorso è da dichiarare l’inammissibilità, poiché –oltre a non recare indicazioni circa le norme che si assumono violate - non consente di ricostruire la seguente argomentazione che lo sor- regge: cfr. «A contrario di quanto si potrebbe pres umere e si è pre- sunto, proprio sulla scorta del rilievo fattuale che il signor [OSCURATO:PERSONA]- berto era presente all'atto nella duplice veste di venditore persona fi- sica e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] acquirente, in logica conseguenza con il ragionamento svolto nelle pagine precedenti sulla presenza, o meno, del dolo generico in capo a [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta SAF di ledere garanzie ai creditori tramite le alienazioni com- piute, allo stesso modo dobbiamo escluderle in capo alla [OSCURATO:PERSONA]- tal la cui volontà si è manifestata attraverso S ovrani Alberto » ( v. ri- corso, p. 4). Il riferimentoal « ragionamento svolto nelle pagine prece- denti», compiuto a p. 4, cade nel vuoto, poiché p. 1 è impegnata dalla intestazione, p. 2 dalla trascrizione del dispositivo della sentenza d’ap- pello e p. 3 da una scheletrica descrizione del «fatto». In conclusione, il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. 2. –Il secondo e il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione. In sostanza, entrambi deducono violazio ne e falsa 4di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. applicazione dell’art. 2901, co.3 c.c. nonché omesso esami di fatti de- cisivi, per avere la Corte di appello assoggettato all’azione revocatoria atti di adempimento di debiti scaduti. I due motivi presentano profili di inammissibilità e d’infon datezza. Nel complesso sono infondati. Secondo la parte ricorrente : «A gli atti del giudizio di primo grado,nella memoria di costituzione S ovrani Al- berto, è stata prodotta copiosissima documentazione, consistente in ben n. 46 documenti, afferenti alla posizione di sovraindebitamento e sofferenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], per vicende risalentiper l'appunto all' anno 2001. Tali documenti accertano e attestano che, a partire dal maggio dell'anno 2001, il ricorrente versava in una grave situazione di dissesto finanziario. Tali documenti sono piena prova della situazione debitoria del signor Sovrani verso molti creditori e, per altro verso, attestano, ai fini dell'esame dei presupposti della revocatoria azionata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la volontà di percorrere un concordato stra- giudiziale orientato alla soddisfazione(e non alla sottrazione di garan- zie ai creditori), seppure parziale, dell'ammontare debitorio accumulato verso fornitori e banche e non, fra cui non era compreso il debito ora vantato da Italia [OSCURATO:SOCIETA]., posto che poiché in quel preciso mo- mento il credito di quest'ultima non aveva le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità, tutte condizioni in sorte successivamente agli atti di cui si è chiesta la revoca. In ogni caso gli elementi probatori citati, considerati complessivamente, convergono a far emergere un'u- nica e precisa volontà in capo a [OSCURATO:PERSONA], e cioè quella di far fronteai propri debiti accumulati». Segue poi una dettagliata scans ione di pagine di corrispondenza tra la S.A.F.di Sovrani e la [OSCURATO:PERSONA] (p. 6-11),che si conclude con l’affermazione che tali elementi sarebbero stati «completamente disattesi dal giudice di prime cure e dalla Corte felsinea» (p.12 ). Segue inoltre una ricostruzione alternativa a qu el la 5di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. svolta dalla Corte d’appello, che si giova di un’ulteriore scansione rela- tiva ad una istruttoria prefallimentare svolta nell’ambito di un’istanza di fallimento promossa da altra azienda creditrice, ove il Tribunale scrive (nel decreto di rigetto): «gli elementi acquisiti, pur rilevanti, non sembrano sufficienti per affermare con certezza che il Sovrani abbia proseguito la propria impresa individuale almeno dopo l’aprile 2002». L’argomentazione riportatarivela che - attraverso la censura di falsa applicazione dell’art. 2901, co. 3 c.p.c. - si denuncia in realtà un pre- teso errore nel mancato riconoscimento di un progetto di concordato stragiudiziale per il pagamento di debiti scaduti. Non si tratta di una quaestio iuris, ma della reputata erronea soluzione di una quaestio facti. Come censura ex art. 360, n. 3 c.p.c, essa è pertanto inammis- sibile. Residua solo la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., che è infondata. Infatti, lamotivazione della sentenza d’appello attinge am piamente il «minimo costituzionale» di cui a Cass. SU 8053/2014, poiché non vi si ravvedono gli estremi della: (a) mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto della trascrizione grafica; (b) motivazione apparente (cioè graficamente esistente, ma inidonea a rendere comprensibile il fondamento del convincimento (Cass. SU 22232/2016); (c) antinomia inconciliabile tra affermazioni, o della: (d) motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In particolare non si ravvedono tali estremi nel governo che la sentenza impugnata fa degli indirizzi giuri- sprudenziali di legittimità rilevante in tema di presupposti dell’azione revocatoria. In conclusione, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono rigettati. 3. – Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente l’evento di danno in capo al revocante [OSCURATO:PERSONA] centro s.p.a., con la seguenteargomentazione: «E b b ene va precisato 6di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. che la sussistenza di tale requisito, formalmente in re ipsaad ogni mu- tamento qualitativo, o quantitativo, delle sostanze del debitore, va ca- lato nella fattispecie concreta oggetto di esame ed implica il dovere di verificarlo concretamente». Si continua con una ricostruzione della si- tuazione di fatto rilevantealternativa rispetto a quella svolta nella sen- tenza impugnata(p. 25 - 29), al termine della quale si conclude così: «Si palesa pertanto la violazione dell'articolo 2729 c.c.con riferimento a tale primo requisito[ci si riferisce ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, n.d.r.] che per tali motiv i non può trovare applicazione con riferimento agli elementi presuntivi evidenziati dalla Corte. È in- fatti, principio noto che qualora il giudice di merito sussuma erronea- mente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, pre- cisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece corrispon- denti a quei requisiti il ragionamento sia censurabile in base all'articolo 360, n.3 c.p.c. ». Il quarto motivo non è fondato. Come il secondo e il terzo motivo, esso è caratterizzato dal fatto che si presenta come quaestio iuris una denuncia di falsa applicazione di norme diritto discendente da un reputato errore nella risoluzione della quaestio facti. Si richiamano pertanto le considerazioni già svolte in- dietro, sotto un duplice profilo: (a) per rilevare l’inammissibilità di que- sta operazione; (b) per convertire il motivo in denuncia di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. secondo gli standard fissati da Cass.SU 8053/2014, già sintetizzati indietro. Tale prospettiva sfocia in una valutazione di infondatezza, che in questo caso si delinea alla luce di un governo incensurabile (poiché assistito da motivazione effettiva, comprensibile, non affetta da contraddizioni irresolubili) delle presunzioni in tema di accertamento dei presupposti dell’azione revo- catoria, con specifico riferimento alla prova dell’eventus damni. 7di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro,nelle battute finali dell’esposizione del motivo, il ricorrente lamenta specificamente un vizio di sussunzione in relazione agli estremi della gravità, precisione e concordanzaex art. 2729 c.c. (p. 28 s.). Talecensura è inammissibile. È certamente vero che,in sede di legittimità, è ammissibile la viola- zione degli artt. 2727 e 2729 c.c. se si fa valere il vizio di sussunzione. Tuttavia,il ricorrente assume di trovarsi dinanzi a tale vizio poiché, alla stregua della sua propria ricostruzione dei fatti rilevanti, questi ultimi non darebbero luogo agli estremi delle presunzioni richiesti dall’art.2729 c.c., così come invece ha ritenuto il giudice di merito. Viceversa il vizio di sussunzione in materia di presunzioni semplici non può (evi- dentemente) profilarsi in questi termini alla stregua dell’orientamento costante di questa Corte, secondo il quale il giudice di merito incorre in tale vizio se (e solo se), dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non pre- cisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr., tra le altre, Cass. 3541/2020). In definitiva, anche in questo caso il ricorrente reputa inesattamente che possa qualificarsi come vizio di sussunzione l’errore nella ricostruzione dei fatti rilevanti, che egli imputa alla sentenza impugnata e che invece è denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., secondo i canoni concretizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, ai quali si è fatto più volte riferimento. In conclusione, il quarto motivo del ricorso principale esibisce profili di inammissibilità e di infondatezza. Nel complesso, esso è rigettato. 4. –Con il quinto motivo si censura ultra - petizione c on riferimento alla revocatoria della risoluzione del contratto di affitto di ramo di 8di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. azienda avvenuta in data 28/12/2001 con scrittura privata autenticata. Con tale motivo si deduce violazi one dell'art. 11 2 c.p.c. per av ere la Corte di appello ritenuto che il contratto di risoluzione dell'affitto di ramo di azienda fosse simulato e si traducesse in una cessione di fatto della stessa aziendaalla [OSCURATO:SOCIETA], senza che l’attrice avesse formulato una domanda di accertamento della simulazione. In particolare, così argomenta il ricorrente nel passo saliente: «Semmai si doveva inten- tare[invece dell’azione revocatoria, n.d.r.] , seguendo il percorso pre- suntivo seguito dal giudice dell'appello, un’azione per simulazione. Ma ciò non è stato fatto. Infatti la sentenza di appello percepisce questa evidenza e motiva l'accoglimento dell’ actio pauliana con un percorso logico che riferisce di una simulazione del contratto, individuandolo come effettiva cessione dell'azienda, senza verificare che sul punto non è stata esposta alcuna domanda da parte dell'appellante incidentale, che era vincolato al thema decidendum individuato nelle concl usioni rassegnate in primo grado. In concreto il giudice dell'appello è andato ultra petitumed ha confezionato una decisione contraria al senso della domanda azionata»(ricorso, p. 32 s.). Il quinto motivo di ricorso non è fondato. Anch’esso si profila con unastruttura analoga ai precedenti tre mo- tivi: si delineaun quadro d ella situazione gi uridicamente rilevante al- ternativoa quello del giudice di merito, mercé la sovrapposizione del proprio apprezzamento ricostruttivo e vi si agganciauna qualificazione giuridicache si imputa al giudice di merito di non aver colto. In particolare, il capo sottoposto a critica è, nella sua parte essen- ziale, il seguente: «A fronte degli elementi evidenziati, è possibile rico- struire un progetto unitario, in base al quale in un primo momento (con il contratto di affitto di ramo di azienda)fu trasferita da SAF di Sovrani a [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto la gestione dei vari punti vendita dell'azienda 9di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. commerciale di proprietà del Sovrani, mentre successivamente (me- diante la risoluzione del predetto contratto, la cessazione dell'attività della ditta individuale e l'apertura da parte diSAF Italy di nuove unità locali negli stessi luoghi ove già il Sovrani esercitava la sua attività come ditta individuale)si è realizzato il vero e proprio trasferimento di fatto dell'azienda commerciale del Sovrani a [OSCURATO:SOCIETA]. Detto trasferi- mento risulta realizzato, mediante gli escamotages sin qui ricostruiti, di fatto senza corrispettivo, posto che SAF di Sovrani non risulta aver percepito alcuna dazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Q uest'ultima, d ’ altro canto, ha continuato anche dopo la risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda […] a gestire l'attività commerciale di cui si discute senza neanche provvedere al pagamento del canone d'affitto previsto dal contratto del 21/12/2011, con il che si è realizzato un danno per il ceto creditorio del Sovrani». È evidente che questi passaggi ricostruttivi, sui quali si c oncentra l’attenzionedel ricorrente nell’esposizione del quinto motivo , non pos- sono essere disgiunti dalla precedente catena argomentativa della corte territoriale,dalla quale a titolo di esemp io si può qui citare : « In sostanza, con la firma del citato contratto[di affitto di ramo d’azienda, n.d.r.]SAF di Sovrani, ditta individuale, si obbligava a trasferire la ge- stione della sua intera azienda commerciale, esercitata nei quattro punti vendita diFerrara, Tresigallo, Bigarello e Verona, alla [OSCURATO:SOCIETA]., società che risulta partecipata quanto al 5% dalla moglie del So- vrani, [OSCURATO:PERSONA], e quanto al 95% dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che meno di un anno e mezzo piùtardi, con i due rogiti del 17/4/2002 di cui si è già detto, si sarebbe resacessionaria degli immobili di proprietà del Sovrani, nei quali era esercitata di fatto l'azienda commerciale og- getto del contratto di affitto di cui ora si discute. È quindi ancora più evidente, alla luce dei collegamenti fin qui tratteggiati, l'intento unitario 10di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. di sottrarre l'interopatrimonio aziendale e familiare alla garanzia dei creditori, ed in particolar modo di [OSCURATO:PERSONA]». In considerazione di ciò, l’argomentazione complessiva del ricorrente principaleurta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del pro- prio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rile- vante. In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legitti- mità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da palesare che il ragionamento seguito dal giudici è affetto da contraddi- zioni incomponibili– ciò che nel caso di specie non è accaduto - mentr e non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti. In conclusione, il quinto motivo è rigettato. 5. –Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA] e H ol- ding Capital, i suoimotivi e le sue argomentazioni si sovrappongono a quelli del ricorso principale, frequentemente anche nelle formulazioni letterali.Il primo motivo coincide (quasi integralmente anch e nella di- zione della rubrica) c on il primo motivo del ricorso principale, salvo l’aggiunta preliminare di una ricostruzione della situazione rilevante al- ternativa rispetto a quella della Corte d’appello. Con ciò le ricorrenti si limitano in modo inammissibile a sostituireil loro apprezzamento rico- struttivodei fatti a quello del giudice di merito , esente da vizi spendibili in sede di legittimità,e vi agganciano una qualificazione giuridica che imputanoal giudice di merito di non aver colto. 11di 11 – RG 19175/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. La stessa struttura argomentativa si r iscontra con riferimento alla censura formulata a p. 11(e poi successivamente articolata) , secondo la quale la Corte d’appello avrebbe mancato di applicare l’art. 2901, co. 3 c.c. sull’esenzione dall’azione revocatoria dell’adempimento di de- biti scaduti, nonché con riferimento al motivo proposto a p. 32 ss., che corrisponde al quarto motivo del ricorso principale. In sintesi, il ricorso incidentale è nelsuo complesso inammissibile. 6. –In conclusione, il ricorso principale è rigettato, il ricorso inciden- tale è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, sia ad opera della parte ricorrente in via principale che della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso principale e di chiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna ciascuna delle due parti ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrenteAgenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 10,500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli acc
Sentenza Cassazione n. 06633/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris