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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 44177/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del cellulare in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Roma disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Con la stessa sentenza il Tribunale disponeva la confisca di quanto in sequestro, compreso un telefono cellulare.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Mosetti, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale disposto l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale in assenza di indicazione del rapporto di pertinenzialità tra il cellulare e il reato commesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.

2. Va premesso che alla ammissibilità del ricorso oggi in esame non è di ostacolo la disposizione dettata dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quanto è oramai pacifico che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui alla anzidetta norma ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

Il motivo dell'impugnazione è fondato poiché, secondo l'orientamento interpretativo che questo Collegio ritiene di dover privilegiare, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro o di altro bene trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra lo stesso e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (in questo senso Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204).

Applicando tale regula iuris al caso di specie, bisogna prendere atto come del tutto illegittima si presenta la decisione del Tribunale, che ha reputato di dover disporre, senza alcuna giustificazione, la confisca del telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità dell'imputato: tenuto conto che al prevenuto non è stata addebitata alcuna specifica ipotesi di cessione di stupefacente a terzi, ma solo la detenzione illegale di droga, e che manca la prova di un necessario nesso di pertinenzialità tra quell'apparecchio e il delitto per il quale l'azione penale è stata esercitata.3.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del telefono cellulare, di cui va ordinata la restituzione all'avente diritto.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 16/11/2021 , [OSCURATO:PERSONA] ler stensore [OSCURATO:PERSONA] e prile Ahn Petru9llisi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del cellulare in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Roma disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con la stessa sentenza il Tribunale disponeva la confisca di quanto in sequestro, compreso un telefono cellulare. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Mosetti, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale disposto l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale in assenza di indicazione del rapporto di pertinenzialità tra il cellulare e il reato commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto. 2. Va premesso che alla ammissibilità del ricorso oggi in esame non è di ostacolo la disposizione dettata dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quanto è oramai pacifico che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui alla anzidetta norma ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Il motivo dell'impugnazione è fondato poiché, secondo l'orientamento interpretativo che questo Collegio ritiene di dover privilegiare, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro o di altro bene trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra lo stesso e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (in questo senso Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Applicando tale regula iuris al caso di specie, bisogna prendere atto come del tutto illegittima si presenta la decisione del Tribunale, che ha reputato di dover disporre, senza alcuna giustificazione, la confisca del telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità dell'imputato: tenuto conto che al prevenuto non è stata addebitata alcuna specifica ipotesi di cessione di stupefacente a terzi, ma solo la detenzione illegale di droga, e che manca la prova di un necessario nesso di pertinenzialità tra quell'apparecchio e il delitto per il quale l'azione penale è stata esercitata.3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del telefono cellulare, di cui va ordinata la restituzione all'avente diritto. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti dalla legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 16/11/2021 , [OSCURATO:PERSONA] ler stensore [OSCURATO:PERSONA] e prile Ahn Petru9llisi
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