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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11063/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; letta altresì la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del RAUSO, trasmessa digitalmente in data 21/11/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siena ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], diretta alla ridetermi- nazione, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. penn, della pena residua da eseguire con fissazione della data di scarcerazione dell'istante.

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il cumulo attualmente in corso costituisce il quinto che ha interessato la vicenda esecutiva del Rauso, ed in esso il Pubblico ministero - a fronte di una pena di 29 anni e 7 mesi di reclusione ed C 7.970 di multa - ha adottato il criterio moderatore, più conveniente, di cui al primo comma dell'art. 78 cod. pen., calcolando il quintuplo della pena più grave, così giungendo a 20 anni di reclusione ed C 3.000 di multa; ad essa aggiungeva la pena residua del precedente cumulo e quindi calcolava la pena complessiva di 30 anni di reclusione ed C 12.217,13 - come risultante dalla applicazione del criterio moderatore dell'art. 78, secondo comma, cod. pen. - dalla quale detraeva i periodi di presofferto cautelare, di espiazione della pena e di liberazione anticipata.

Pertanto, il criterio moderatore è stato correttamente applicato nell'ultimo cumulo parziale, come da conforme giurisprudenza di legittimità, e non a seguito di un cumulo globalmente considerato, poiché da tale ultima opzione conseguirebbe l'impunità di colui che si trovi ad espiare ovvero abbia già espiato una pena pari al predetto limite.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento agli artt.663, 78 e 80 cod. pen., e vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni.

Specifica il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di vari cumuli e si trova ininterrottamente detenuto dal giorno 8 gennaio 2011.

Il primo cumulo era stato quello del 19/12/2011, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Roma, seguito da altro cumulo del 13/12/2012 della Procura generale presso la Corte di appello di Roma: in quest'ultimo si era determinata la pena di anni 50 e mesi 10 di reclusione, ridotta a 30 anni per il criterio moderatore ex art. 78, secondo comma, cod. pen.

Erano poi intervenute ulteriori sentenze di condanna, che avevano incrementato la pena in ragione di 5 anni e 9 mesi di reclusione, ma - sottolinea il ricorrente - per reati tutti commessi prima del giorno 8 gennaio 2011, data di inizio dell'esecuzione penale per il Rauso.

Pertanto, non è stata legittima la formazione di cumuli parziali, mentre si sarebbe dovuto sommare alla pena calcolata dalla Procura generale di Roma l'ulteriore pena di cui alle nuove sentenze, così giungendo ad un totale di 56 anni e 7 mesi di reclusione, a questo punto da ridurre a trenta anni per l'operatività del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., ed ulteriormente da scremare dei periodi di presofferto, espiazione e liberazione anticipata.

Invece, secondo il calcolo seguito nella specie, a fronte delle nuove condanne per la pena globale di 5 anni e 9 mesi, si è operato un incremento del cumulo parziale di ben 11 anni, quasi il doppio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

1.1. L'esegesi di legittimità ha espresso il principio per cui «In presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti parimenti in tempi diversi, non può essere eseguito un cumulo unitario e globale, soggetto ai limiti dell'art. 78 cod. pen., ma vanno ordinati cronologicamente, da una parte i reati e dall'altra i periodi ininterrotti di carcerazione; indi si deve procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo, ed applicando il criterio di cui all'art. 78 citato, nell'ambito di ogni singolo c:umulo parziale.

Ne consegue che non è consentita una cumulabilità indiscriminata e globale, la quale comporterebbe inevitabilmente l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene irrogate per reati commessi successivamente, in palese viola- zione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato e così inco- raggiarne, anziché frenarne, la reiterazione» (Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, Badan, Rv. 192016).

Ciò è stato ribadito nella sentenza di Sez. 1, n. 3923 del 08/10/1992, Tartaglia, Rv. 192443, laddove si è specificato che non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, quando si sia in presenza di reati diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, e in particolare allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente o comunque prima della totale espiazione del cumulo stesso.

In queste ultime ipotesi si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione così unificata: mentre l'art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia sull'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo.

1.2. L'ordinanza impugnata - dopo un'ampia panoramica teorica delle regolae iuris delineate in tema di cumulo dalla giurisprudenza di legittimità - ha affermato, sul punto qui di interesse, che a fronte della ric:orrenza di plurime sentenze di condanna, il Pubblico ministero ha correttamente provveduto alla formazione di cumuli distinti e successivi, ciascuno dei quali comprensivo dei reati commessi anteriormente alla detenzione sofferta dal Rauso e conforme alle limitazioni di cui all'art. 78 cod. pen., in particolare indicando che nell'ultimo cumulo sono ricompresi i reati commessi in epoca anteriore all'8 gennaio 2011, data dalla quale il ricorrente si trova ininterrottamente detenuto.

Tuttavia, non è stato illustrato se i reati giudicati da ultimo siano stati effettivamente commessi prima dell'inizio della esecuzione, considerando che la difesa rivendica che tale sia la data di inizio dell'esecuzione, ovvero vi sia stata una carcerazione precedente alla data dell'8 gennaio 2011, avendo il Rauso riportato precedenti condanne (come risulta pure dal cumulo formato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, in atti), circostanza rilevante per definire se vi sia stata corretta esclusione dei medesimi reati dal cumulo originario.

Invero, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Pg c/ Fontana, Rv. 279182).

Si rammenta che «In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare.

Vds anche Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491).

2. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, affinché il giudice dell'esecuzione approfondisca l'individuato profilo, necessario per la valutazione di correttezza della formazione di cumuli distinti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; letta altresì la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del RAUSO, trasmessa digitalmente in data 21/11/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siena ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], diretta alla ridetermi- nazione, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. penn, della pena residua da eseguire con fissazione della data di scarcerazione dell'istante. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il cumulo attualmente in corso costituisce il quinto che ha interessato la vicenda esecutiva del Rauso, ed in esso il Pubblico ministero - a fronte di una pena di 29 anni e 7 mesi di reclusione ed C 7.970 di multa - ha adottato il criterio moderatore, più conveniente, di cui al primo comma dell'art. 78 cod. pen., calcolando il quintuplo della pena più grave, così giungendo a 20 anni di reclusione ed C 3.000 di multa; ad essa aggiungeva la pena residua del precedente cumulo e quindi calcolava la pena complessiva di 30 anni di reclusione ed C 12.217,13 - come risultante dalla applicazione del criterio moderatore dell'art. 78, secondo comma, cod. pen. - dalla quale detraeva i periodi di presofferto cautelare, di espiazione della pena e di liberazione anticipata. Pertanto, il criterio moderatore è stato correttamente applicato nell'ultimo cumulo parziale, come da conforme giurisprudenza di legittimità, e non a seguito di un cumulo globalmente considerato, poiché da tale ultima opzione conseguirebbe l'impunità di colui che si trovi ad espiare ovvero abbia già espiato una pena pari al predetto limite. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento agli artt.663, 78 e 80 cod. pen., e vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni. Specifica il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di vari cumuli e si trova ininterrottamente detenuto dal giorno 8 gennaio 2011. Il primo cumulo era stato quello del 19/12/2011, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Roma, seguito da altro cumulo del 13/12/2012 della Procura generale presso la Corte di appello di Roma: in quest'ultimo si era determinata la pena di anni 50 e mesi 10 di reclusione, ridotta a 30 anni per il criterio moderatore ex art. 78, secondo comma, cod. pen. Erano poi intervenute ulteriori sentenze di condanna, che avevano incrementato la pena in ragione di 5 anni e 9 mesi di reclusione, ma - sottolinea il ricorrente - per reati tutti commessi prima del giorno 8 gennaio 2011, data di inizio dell'esecuzione penale per il Rauso. Pertanto, non è stata legittima la formazione di cumuli parziali, mentre si sarebbe dovuto sommare alla pena calcolata dalla Procura generale di Roma l'ulteriore pena di cui alle nuove sentenze, così giungendo ad un totale di 56 anni e 7 mesi di reclusione, a questo punto da ridurre a trenta anni per l'operatività del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., ed ulteriormente da scremare dei periodi di presofferto, espiazione e liberazione anticipata. Invece, secondo il calcolo seguito nella specie, a fronte delle nuove condanne per la pena globale di 5 anni e 9 mesi, si è operato un incremento del cumulo parziale di ben 11 anni, quasi il doppio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 1.1. L'esegesi di legittimità ha espresso il principio per cui «In presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti parimenti in tempi diversi, non può essere eseguito un cumulo unitario e globale, soggetto ai limiti dell'art. 78 cod. pen., ma vanno ordinati cronologicamente, da una parte i reati e dall'altra i periodi ininterrotti di carcerazione; indi si deve procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo, ed applicando il criterio di cui all'art. 78 citato, nell'ambito di ogni singolo c:umulo parziale. Ne consegue che non è consentita una cumulabilità indiscriminata e globale, la quale comporterebbe inevitabilmente l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene irrogate per reati commessi successivamente, in palese viola- zione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato e così inco- raggiarne, anziché frenarne, la reiterazione» (Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, Badan, Rv. 192016). Ciò è stato ribadito nella sentenza di Sez. 1, n. 3923 del 08/10/1992, Tartaglia, Rv. 192443, laddove si è specificato che non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, quando si sia in presenza di reati diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, e in particolare allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente o comunque prima della totale espiazione del cumulo stesso. In queste ultime ipotesi si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione così unificata: mentre l'art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia sull'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo. 1.2. L'ordinanza impugnata - dopo un'ampia panoramica teorica delle regolae iuris delineate in tema di cumulo dalla giurisprudenza di legittimità - ha affermato, sul punto qui di interesse, che a fronte della ric:orrenza di plurime sentenze di condanna, il Pubblico ministero ha correttamente provveduto alla formazione di cumuli distinti e successivi, ciascuno dei quali comprensivo dei reati commessi anteriormente alla detenzione sofferta dal Rauso e conforme alle limitazioni di cui all'art. 78 cod. pen., in particolare indicando che nell'ultimo cumulo sono ricompresi i reati commessi in epoca anteriore all'8 gennaio 2011, data dalla quale il ricorrente si trova ininterrottamente detenuto. Tuttavia, non è stato illustrato se i reati giudicati da ultimo siano stati effettivamente commessi prima dell'inizio della esecuzione, considerando che la difesa rivendica che tale sia la data di inizio dell'esecuzione, ovvero vi sia stata una carcerazione precedente alla data dell'8 gennaio 2011, avendo il Rauso riportato precedenti condanne (come risulta pure dal cumulo formato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, in atti), circostanza rilevante per definire se vi sia stata corretta esclusione dei medesimi reati dal cumulo originario. Invero, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Pg c/ Fontana, Rv. 279182). Si rammenta che «In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare. Vds anche Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491). 2. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, affinché il giudice dell'esecuzione approfondisca l'individuato profilo, necessario per la valutazione di correttezza della formazione di cumuli distinti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
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