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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1956

ECLI:EU:C:1956:8
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61955C0008(01) Conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 1956 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Con la vostra sentenza del 16 luglio 1956 avete riconosciuto che la decisione N o 22-55 — quella relativa alla fissazione dei prezzi e che, a mio avviso, è la sola di cui qui si discute — ha carattere generale non solo nei confronti delle tre miniere individualmente prese, come l'avevo sostenuto io stesso, ma anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] de Belgique e ne avete dedotto, logicamente del resto, che la ricorrente poteva impugnare tale decisione generale solo col mezzo di sviamento di potere nei suoi confronti.

Orbene signori, mi sembra che tutta l'odierna discussione verte soltanto sulla questione di stabilire se la decisione impugnata contravvenga o non a quanto prescrive il paragrafo 26 - 2a della Convenzione; ciò in quanto questo era il solo argomento che poteva venir discusso posto che, a quanto si è detto, i prezzi sarebbero stati fissati ad un livello inferiore a quello dei costi prevedibili alla fine del periodo transitorio.

In tutta questa discussione si è solo cercato di adempiere a quanto prescrive il dispositivo della vostra sentenza interlocutoria e le ricorrenti han sostenuto che i prezzi fissati dalla decisione' impugnata erano inferiori ai costi di produzione prevedibili e che pertanto, emanando tale decisione, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva violato le disposizioni del paragrafo 26: questo ci è stato detto per ben quattro volte ed un'ultima volta ancora dall'avvocato della ricorrente nelle sue conclusioni.

Signori, stando così le cose, non vedo francamente quale interesse presenti questa discussione per quanto ha tratto ad un eventuale sviamento di potere nei confronti delle ricorrenti.

Si può certo pensare che approfondendo questa discussione, circoscritta ai fatti ed alla legittimità, ne potrebbero eventualmente emgergere taluni indizi od un principio di prova sulla sussistenza dello sviamento di potere.

Se si tratta di ciò signori, devo confessare che la discussione che ha avuto luogo mi sembra dimostrare che lo studio dei costi prevedibili nel 1958 è stato fatto in comune dalle parti con la massima serietà ed anche in pieno accordo fra loro, per lo meno sino all'ottobre 1956.

Non vedo quindi nella discussione cui abbiamo assistito e che è stata tanto profonda e seria ma strettamente giuridica e tecnica, il minimo indizio della sussistenza d'uno sviamento di potere dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti.

Ecco perchè penso che non sono tenuto ad esprimermi su tutte le questioni che sono state ampiamente dibattute quest'oggi e che mi basta tener ferme le conclusioni che ho precedentemente formulate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61955C0008(01) Conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 1956 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Con la vostra sentenza del 16 luglio 1956 avete riconosciuto che la decisione N o 22-55 — quella relativa alla fissazione dei prezzi e che, a mio avviso, è la sola di cui qui si discute — ha carattere generale non solo nei confronti delle tre miniere individualmente prese, come l'avevo sostenuto io stesso, ma anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] de Belgique e ne avete dedotto, logicamente del resto, che la ricorrente poteva impugnare tale decisione generale solo col mezzo di sviamento di potere nei suoi confronti. Orbene signori, mi sembra che tutta l'odierna discussione verte soltanto sulla questione di stabilire se la decisione impugnata contravvenga o non a quanto prescrive il paragrafo 26 - 2a della Convenzione; ciò in quanto questo era il solo argomento che poteva venir discusso posto che, a quanto si è detto, i prezzi sarebbero stati fissati ad un livello inferiore a quello dei costi prevedibili alla fine del periodo transitorio. In tutta questa discussione si è solo cercato di adempiere a quanto prescrive il dispositivo della vostra sentenza interlocutoria e le ricorrenti han sostenuto che i prezzi fissati dalla decisione' impugnata erano inferiori ai costi di produzione prevedibili e che pertanto, emanando tale decisione, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva violato le disposizioni del paragrafo 26: questo ci è stato detto per ben quattro volte ed un'ultima volta ancora dall'avvocato della ricorrente nelle sue conclusioni. Signori, stando così le cose, non vedo francamente quale interesse presenti questa discussione per quanto ha tratto ad un eventuale sviamento di potere nei confronti delle ricorrenti. Si può certo pensare che approfondendo questa discussione, circoscritta ai fatti ed alla legittimità, ne potrebbero eventualmente emgergere taluni indizi od un principio di prova sulla sussistenza dello sviamento di potere. Se si tratta di ciò signori, devo confessare che la discussione che ha avuto luogo mi sembra dimostrare che lo studio dei costi prevedibili nel 1958 è stato fatto in comune dalle parti con la massima serietà ed anche in pieno accordo fra loro, per lo meno sino all'ottobre 1956. Non vedo quindi nella discussione cui abbiamo assistito e che è stata tanto profonda e seria ma strettamente giuridica e tecnica, il minimo indizio della sussistenza d'uno sviamento di potere dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti. Ecco perchè penso che non sono tenuto ad esprimermi su tutte le questioni che sono state ampiamente dibattute quest'oggi e che mi basta tener ferme le conclusioni che ho precedentemente formulate.
Sentenza Corte di giustizia UE/1956 — Fons Iuris — Fons Iuris