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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45825/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dello scorso 15 giugno, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di detenzione di tali sostanze a fine di cessione a terzi, di estorsione, di detenzione e porto illegali di armi da fuoco e relativo munizionamento.2.

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare - disposta successivamente alla declaratoria d'inefficacia di altra identica e precedente, in conseguenza del mancato rispetto del termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame - non sarebbe giustificata da «eccezionali esigenze cautelari», le quali presuppongono il pericolo imminente di concrete occasioni di reiterazione dei reati per cui si procede.

Nello specifico, invece, un siffatto pericolo non potrebbe ravvisarsi, poiché: l'indagato ha trascorso l'ultimo anno in carcere; i fatti addebitatigli si fermano al febbraio 2019, quindi ad oltre un anno prima di essere raggiunto dal provvedimento custodiale; gli ipotizzati componenti ulteriori del sodalizio sono, allo stato, tutti ristretti in carcere; nei suoi confronti è stata respinta dal Tribunale di Cosenza la proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, essendo stato ritenuto soggetto non socialmente pericoloso.

Inoltre, il ricorrente invoca la perdita di efficacia della misura applicata, per il mancato espletamento dell'interrogatorio ex art. 294, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza di entrambe le doglianze.

2. Quella relativa all'assenza di eccezionali esigenze cautelari si esaurisce nella sostanziale riproposizione degli argomenti già rassegnati al Tribunale del riesame e da questo disattesi con motivazione completa ed immune da vizi logici.

Con valutazione ampiamente ragionevole, infatti, l'ordinanza impugnata ha giustificato l'esistenza di un concreto ed imminente pericolo di recidiva sulla base dei plurimi precedenti dell'indagato, della gravità ed eterogeneità dei fatti per cui si trova in custodia (si tratta di commerci di cocaina nell'ordine di vari chilogrammi e di altri titoli di reato molto severi), nonché della disponibilità di vari collaboratori al suo servizio, dai quali era riconosciuto come autorevole riferimento (il "principale") ed ai quali egli forniva sostegno economico in caso di arresto: aspetto, questo, che plausibilmente ha condotto il Tribunale a non reputare decisiva, in senso contrario, l'intervenuta custodia cautelare di alcuni di costoro.

Inoltre, il Tribunale del riesame ha rilevato come la condotta illecita a lui addebitata si sia protratta fino a pochi mesi prima del suo arresto, perciò concludendo per l'irrilevanza del periodo successivo allo stesso, poiché trascorso dal Falbo in stato detentivo.

Né può spiegare alcun rilievo il rigetto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale, trattandosi di provvedimento risalente 2016, fondato su emergenze necessariamente precedenti e, perciò, anteriori di anni ai fatti su cui si fonda il provvedimento impugnato.

3. Quanto, invece, al mancato espletamento dell'interrogatorio, il Tribunale ha correttamente richiamato l'insegnamento di Sez.

U, n. 28270 del 24/04/2014, Sandomenico, Rv. 260016, secondo la quale, nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione d'inefficacia di quella precedente, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.

E, anche sotto questo profilo, il ricorso nulla replica.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dello scorso 15 giugno, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di detenzione di tali sostanze a fine di cessione a terzi, di estorsione, di detenzione e porto illegali di armi da fuoco e relativo munizionamento.2. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare - disposta successivamente alla declaratoria d'inefficacia di altra identica e precedente, in conseguenza del mancato rispetto del termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame - non sarebbe giustificata da «eccezionali esigenze cautelari», le quali presuppongono il pericolo imminente di concrete occasioni di reiterazione dei reati per cui si procede. Nello specifico, invece, un siffatto pericolo non potrebbe ravvisarsi, poiché: l'indagato ha trascorso l'ultimo anno in carcere; i fatti addebitatigli si fermano al febbraio 2019, quindi ad oltre un anno prima di essere raggiunto dal provvedimento custodiale; gli ipotizzati componenti ulteriori del sodalizio sono, allo stato, tutti ristretti in carcere; nei suoi confronti è stata respinta dal Tribunale di Cosenza la proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, essendo stato ritenuto soggetto non socialmente pericoloso. Inoltre, il ricorrente invoca la perdita di efficacia della misura applicata, per il mancato espletamento dell'interrogatorio ex art. 294, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza di entrambe le doglianze. 2. Quella relativa all'assenza di eccezionali esigenze cautelari si esaurisce nella sostanziale riproposizione degli argomenti già rassegnati al Tribunale del riesame e da questo disattesi con motivazione completa ed immune da vizi logici. Con valutazione ampiamente ragionevole, infatti, l'ordinanza impugnata ha giustificato l'esistenza di un concreto ed imminente pericolo di recidiva sulla base dei plurimi precedenti dell'indagato, della gravità ed eterogeneità dei fatti per cui si trova in custodia (si tratta di commerci di cocaina nell'ordine di vari chilogrammi e di altri titoli di reato molto severi), nonché della disponibilità di vari collaboratori al suo servizio, dai quali era riconosciuto come autorevole riferimento (il "principale") ed ai quali egli forniva sostegno economico in caso di arresto: aspetto, questo, che plausibilmente ha condotto il Tribunale a non reputare decisiva, in senso contrario, l'intervenuta custodia cautelare di alcuni di costoro. Inoltre, il Tribunale del riesame ha rilevato come la condotta illecita a lui addebitata si sia protratta fino a pochi mesi prima del suo arresto, perciò concludendo per l'irrilevanza del periodo successivo allo stesso, poiché trascorso dal Falbo in stato detentivo. Né può spiegare alcun rilievo il rigetto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale, trattandosi di provvedimento risalente 2016, fondato su emergenze necessariamente precedenti e, perciò, anteriori di anni ai fatti su cui si fonda il provvedimento impugnato. 3. Quanto, invece, al mancato espletamento dell'interrogatorio, il Tribunale ha correttamente richiamato l'insegnamento di Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014, Sandomenico, Rv. 260016, secondo la quale, nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione d'inefficacia di quella precedente, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente. E, anche sotto questo profilo, il ricorso nulla replica. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc
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